Dal 1 Gennaio 2025 è entrato in funzione a pieno titolo l’organo collegiale a tutela dei soggetti in condizioni di fragilità.
Istituita con il D. Lgs. nr. 20 del 5 Febbraio 2024, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità si compone di tre membri, nominati dalla seconda e terza carica dello Stato.
L’Ufficio del Garante dispone di poteri specifici, ed è chiamato a svolgere, tra le altre, le seguenti funzioni attribuite dal dettato normativo:
- vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali;
- contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole;
- promozione dell’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- ricezione delle segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l’accessibilità. Il Garante all’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
- svolgimento di verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
- richiesta alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 116 del codice del processoamministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- formulazione di raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- promozione, nell’ambito delle rispettive competenze, dei rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anchesanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
- visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l’esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all’articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l’autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell’articolo 3, comma 5, oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;
- effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;
- agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
- definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
- collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
L’organismo amministrativo, alla data odierna, non dispone ancora di un sito web dedicato, ma è comunque contattabile ai recapiti ufficiali:
Mail segreteria@garantedisabilita.it
Telefono 06 83941488
Fonte: articolo del Dott. Giovanni Stefanelli
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link