Nuovo regime impatriati cumulabile con gli incentivi per i ricercatori

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Il “nuovo” regime dei lavoratori impatriati è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 (articolo 5, D.Lgs. 209/2023).

Tale regime stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Esso trova applicazione a condizione che:

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

  • i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
  • i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  • l’attività lavorativa venga prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.

Per quanto concerne la residenza fiscale in Italia, va precisato che il riscontro è effettuato in considerazione dei nuovi criteri di collegamento di cui all’articolo 2, Tuir, la cui “alternanza” rende sufficiente la ricorrenza di uno soltanto di essi. In ogni caso, è necessario un riscontro fattuale da eseguirsi caso per caso, tenuto conto che la residenza fiscale in Italia deve essere accertata sulla base di presupposti diversi dal mero dato formale dell’iscrizione anagrafica.

Con specifico riferimento ai periodi d’imposta precedenti il trasferimento, si rileva che, qualora il lavoratore presti l’attività lavorativa in Italia per lo stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, oppure per un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è aumentato e diventa pari a:

  • 6 periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • 7 periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

È importante sottolineare che si considerano appartenenti allo stesso gruppo, i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto e i soggetti che sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

Per quanto concerne il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, si deve fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 206/2007 e dal D.Lgs. 108/2012 che, recependo la Direttiva europea 2009/50/CE, ha previsto che essi ricorrono nelle ipotesi di:

  • Conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nel:
  1. livello 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza),
  2. livello 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione)
  3. livello 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • Possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.

Il regime dei lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno 4 anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

I cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) oppure se hanno avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Da ultimo, si segnala che l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 16/2025, ha chiarito che, qualora un contribuente, al rientro in Italia, svolga un’attività di ricerca ed eserciti anche un’attività di lavoro autonomo, potrà fruire, secondo le modalità indicate nella circolare n. 17/E/2017 e circolare n. 33/E/2020, sia del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriatiex articolo 5, D.Lgs. 209/2023, sia degli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010.



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