Contributi minimi Inarcassa 2025: come chiedere la deroga

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Assistenza per i sovraindebitati

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È già disponibile sul sito
di Inarcassa il servizio per richiedere
la deroga all’obbligo del versamento del
contributo minimo soggettivo per il 2025, con
la possibilità di versare a dicembre 2026 il 14,5% del solo reddito
effettivamente prodotto.

Contributo minimo soggettivo 2025: ok alla deroga

La deroga è riservata ai professionisti iscritti a Inarcassa che
possono utilizzarla per un massimo di 5 anni,
anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa.

Come segnalato da Inarcassa, per il 2025 la misura è riservata
ai soggetti che prevedono di produrre un reddito inferiore al
minimo contributivo, pari a 18.966,00 €. In questo
caso il versamento del 14,5% del reddito effettivamente prodotto va
fatto a dicembre 2026 previa richiesta tramite sito
Inarcassa entro il 3 giugno 2025.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione
adottati successivamente al 31 maggio, la
domanda di deroga relativa e all’anno in corso andrà
presentata entro il mese successivo al ricevimento della
notifica di iscrizione. Inarcassa specifica che è possibile inviare
la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a
seguito di un provvedimento d’iscrizione per anni precedenti.

Qualora si voglia usufruire nuovamente della deroga negli anni
successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

Deroga contributo minimo soggettivo: requisiti
richiesti

Per potere richiedere la deroga è necessario:

  • essere iscritti ad Inarcassa al momento della richiesta;
  • non essere pensionandi o pensionati Inarcassa;
  • non essere titolari di pensione erogata da altro ente
    previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile
    dell’INPS);
  • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
  • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

Come specifica Inarcassa, nel corso dell’anno di deroga restano
garantiti:

  • i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità
    temporanea inabilità, mutui, finanziamenti);
  • la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea,
    servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di
    ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre
    gestioni previdenziali.

Inoltre è necessario versare comunque il contributo
minimo integrativo
 e il contributo di
maternità
entro i termini previsti, ovvero il 30 giugno e
il 30 settembre dell’anno in corso.

La deroga può essere richiesta anche da chi ha in corso
la rateizzazione bimestrale dei
contributi minimi. In questo caso, il piano di rateizzazione decade
e le rate già versate vanno in compensazione con il contributo
integrativo e il contributo di maternità. Se dovesse esserci un
importo residuo, esso andrà corrisposto al 30 settembre.

Contabilità

Buste paga

 

Come versare il contributo minimo

Confermando la previsione di un reddito professionale inferiore
alla soglia di € 18.966,00 alla fine della procedura si genererà un
avviso di pagamento PagoPA o un modello F24, per un importo pari al
14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre
2026.

Se invece il reddito dovesse essere uguale o superiore alla
soglia, l’avviso di pagamento PagoPA o il modello F24, sempre
con scadenza 31 dicembre 2026, conterrà l’importo pari al
14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli
interessi
(BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e
decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione
obbligatoria).

Infine, qualora non si presenti la dichiarazione dei
redditi 2025
entro il 31 dicembre 2026, la deroga sarà
revocata automaticamente con il conseguente ripristino del
contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni
previste dal Regolamento Generale Previdenza.

Gi effetti della deroga

In relazione agli effetti della deroga, Inarcassa segnala
che:

  • la deroga determina la diminuzione dell’anzianità
    contributiva 
    utile alla pensione che viene
    riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per
    l’annualità interessata;
  • gli importi non versati potranno essere integrati chiedendo
    il riscatto entro i cinque anni successivi,
    presentando l’istanza
    già dal 1° gennaio dell’anno
    successivo a quello derogato. L’elaborazione del relativo onere
    potrà essere effettuata dopo la presentazione della dichiarazione
    reddituale dell’anno in deroga e dopo il pagamento dell’eventuale
    conguaglio.

Ad esempio, si potrà riscattare la deroga 2025 entro il 31
dicembre 2030, con domanda da presentare a partire dal 1°
gennaio 2026, anche se l’elaborazione dell’onere potrà avvenire
soltanto dopo il 31 ottobre 2026, corrispondente al termine di
presentazione della dichiarazione reddituale 2025.

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