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Una società pubblica che, rinnega impegni assunti con l’Amministrazione comunale di Eboli e rischia di creare problemi irrisolvibili di congestione da traffico e distruzione di un istituto scolastico. Questo succede a Eboli. Questo e altre amenità ascrivibili, a superficiale valutazione di progetto ad alto impatto e assenza, a quanto pare di impegni scritti.

Inoltre, c’è la parte “oscura” e mai trattata di tutela dell’interesse pubblico.  Un TAR che pilatescamente decide di non decidere e rinvia, guadagnando tempo. Un Ente locale che, timidamente reagisce al soggetto espropriatore pur in presenza di inadempienze giuridiche gravi rappresentate da prescrizioni ambientali non sottoposte a verifica di ottemperanza come imposto da norme comunitarie, interne e dalla giurisprudenza.

IL parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale, nell’ambito del riesame e aggiornamento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 165 del 01/08/2022, inviato al Ministero dell’Ambiente e al Comune di Eboli in data 24 giugno 2024.

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La Sovrintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che: “ESPRIME PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, concernente il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Lotto 1a Battipaglia-Romagnano. Varianti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. Procedimento di riesame e aggiornamento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 165 del 1/08/2022”, limitatamente alla compatibilità paesaggistica della variante progettuale nel suo complesso, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni dalla n. 1 alla n. 12 “.  La prescrizione n 9 riguarda Eboli.

Parere positivo che consente, solo dopo la conclusione positiva della verifica di ottemperanza alle prescrizioni ai sensi dell’art 28 del Dlgs 152 del 2006 di procedere nella progettazione esecutiva. Aspetto chiarito dalla giurisprudenza, quali elementi integranti il giudizio positivo reso (Consiglio di Stato Se VI, 22 luglio 2005, n 3917)

Senza verifica di ottemperanza che, deve risultare da decreto direttoriale del fu Ministero dell’Ambiente non esiste la compatibilità ambientale e, quindi sono disattesi i Principi dei Trattati europei sull’ambiente.

Ancor più evidente appare la questione della Valutazione di Impatto ambientale, se solo si considera l’art 4 comma 3 del Codice dell’Ambiente: “La valutazione ambientale (.) Ha finalità di assicurare che l’attività antropica sia COMPATIBILE con le condizioni per uno SVILUPPO SOSTENIBILE, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.”

Ancora più rilevante il comma 4 lettera b):la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).

VIA che è strumento tecnico per il rispetto dei Principi dei Trattati UE: “di Elevato livello di Tutela, di Prevenzione, di Precauzione. Principi equipollenti ai Principi costituzionali italiani.

Le inadempienze poi diventano anche burla se solo si considera che, il sub-lotto b e c con termine Praia a Mare non hanno copertura finanziaria. L’avranno? Dubito fortissimo se solo si considera il Piano Strutturale di Bilancio sottoscritto con la UE.

Se un giorno sarà possibile destinare le risorse al completamento del lotto 1, arrivati a Praia finisce l’alta velocità.

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Infatti, è stata comunicata la infattibilità tecnica del lotto 2 da Praia a Tarsia, ma questo comporta la soppressione del lotto 3, da Tarsia a Cosenza e il 4 da Cosenza a Sant’Eufemia.

Diventa fattibile e, a costi e tempi decenti ritornare al progetto di ammodernamento e potenziamento della rete nazionale, già definita nell’Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2020 approvato dal Parlamento.

Alternativa che consente di ottenere risultati simili (4 ore tra Roma e Reggio Calabria) a un costo enormemente inferiore (4-5 miliardi di euro) e, in tempi molto più brevi ovvero anni e non decenni.

Un progetto fallimentare, costosissimo, che non trasporterà mai nemmeno un kg di merce e se va tutto bene da Battipaglia a Praia costerà solo 10,8 milioni di euro.

Reazione della rappresentanza istituzionale? Al netto di qualche singola eccezione, zero assoluto. Catturati dalle balle del trasporto merci e di un AV, che genera sviluppo.

Osservo a tal fine che l’analisi economica fatta da soggetti terzi ha dato esiti negativi e, che nessuna analisi a valore aggiunto per verificare l’incidenza sulla crescita è stata mai fatta.

 

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