La riforma del Codice della Strada entrata in vigore lo scorso dicembre ha creato un po’ di confusione in merito alla guida sotto effetto di alcool. In realtà i valori del tasso alcolemico rimangono gli stessi, come rimangono invariati gli importi delle sanzioni
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi“. La celebre frase pronunciata da Tancredi, nipote del principe di Salina in un passo del romanzo “Il Gattopardo”, ben si presta alle norme relative alla guida in stato d’ebbrezza contemplata nel nuovo Codice della strada entrato in vigore lo scorso 14 dicembre 2024 e fortemente voluto da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo perché la riforma non introduce alcuna novità in merito ai livelli di tasso alcolemico e alle sanzioni applicate. Infatti, i valori del tasso alcolemico rimangono gli stessi, come rimangono invariati gli importi delle sanzioni e la decurtazione di 10 punti dalla patente. Le novità introdotte dalla riforma del Codice della strada in merito alla guida in stato di ebbrezza riguardano esclusivamente le sanzioni notevolmente inasprite in caso di recidiva, di condanna per omicidio stradale e/o lesioni personali colpose stradali, nonché se il reato viene commesso dopo le ore 22:00 e prima delle 7:00.
Tabella tasso alcolico e sanzioni
—
La seguente tabella spiega come i livelli del tasso alcolemico e le sanzioni applicate non sono state modificate dalla riforma del Codice della strada.
Tasso alcolemico e sanzioni a confronto
Vecchio Codice della strada | Con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da tre a sei mesi. | Con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: arresto fino a sei mesi, multa da 800 a 3.200 euro e sospensione della patente da sei mesi a un anno. | Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: arresto da sei mesi a un anno, multa da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni. |
---|---|---|---|
Guida in stato di ebrezza: cosa cambia, i codici unionali
—
Verranno apposti sulla patente dei conducenti che superano la soglia di 0,8 g/l dei codici unionali: 68 e 69. Il primo indica che il conducente non può assumere alcolici prima di mettersi alla guida, il tasso alcolemico deve essere pari a zero; il secondo obbliga il trasgressore a guidare veicoli dotati del dispositivo alcolock. I codici verranno inseriti solo al momento della restituzione della patente al titolare dopo il periodo di sospensione previsto dalla norma. La durata minima dei codici 68 e 69 è di due anni, ma può essere prolungata fino a tre anni dalla Commissione medica locale in base alla gravità dell’infrazione. Ad oggi l’obbligo dell’alcolock non è ancora operativo perché richiede un decreto attuativo non ancora emanato.
Guida in stato di ebrezza: cosa cambia, precedenti
—
Revoca della patente e confisca del mezzo di trasporto per chi è già stato sanzionato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nei due anni precedenti.
Guida in stato di ebrezza: cosa cambia, omicidio stradale
—
La riforma del Codice della strada rende più severe le pene relative all’omicidio stradale e alle lesioni gravi procurate. Di seguito le pene previste in caso un incidente causato da un conducente in stato di ebbrezza, o sotto effetto di sostanze stupefacenti, in caso di vittime o feriti con lesioni gravi.
- Omicidio stradale: da 2 a 7 anni.
- Omicidio stradale aggravato per violazione delle norme sulla circolazione stradale: da 8 a 12 anni; Lesioni stradali gravi: da 3 mesi a un anno.
- Lesioni stradali gravi aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale: da 3 a 5 anni; Lesioni stradali gravissime: da uno a 3 anni.
- Lesioni stradali gravissime aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale: da 4 a 7 anni.
Guida in stato di ebrezza: cosa cambia, neopatentati
—
Tolleranza zero per i neopatentati che non devono bere prima di mettersi alla guida. In caso di tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro si va incontro ad una sanzione che varia da 164 a 664 euro, al pagamento di una somma da 328 a 1.326 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso di incidente stradale e la decurtazione di 10 punti della patente. Con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro è prevista una sanzione amministrativa da 708 a 2.833,34 euro, la sospensione della patente da 4 a 8 mesi e la decurtazione di 20 punti della patente. Con tasso alcolemico superiore 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro scatta l’arresto fino a 6 mesi aumentato da un terzo alla metà, un’ammenda da 800 a 3.200 euro aumentata da un terzo alla metà, la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, aumentata da un terzo alla metà e la decurtazione di 20 punti della patente. Infine, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro è previsto l’arresto da 6 mesi ad 1 anno aumentato da un terzo alla metà, un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro aumentata da un terzo alla metà, la sospensione della patente da 1 a 2 anni che diventa da 2 a 4 anni se il veicolo appartiene ad una persona estranea al reato, pene aumentate da un terzo alla metà, la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio, la confisca del veicolo e la decurtazione di 20 punti dalla patente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link