SCADENZA
non ancora nota
SOGGETTO EROGANTE
Agenzia delle Entrate
DENOMINAZIONE
Patent Box
DESCRIZIONE
Il Patent box è un’agevolazione riformulata con il Decreto fiscale 2021 (D.L. 146/2021).
La modifica normativa ha fatto sì che al vecchio patent box, valido fino al 21 ottobre 2022, si sia sostituito il nuovo, con un regime transitorio per chi abbia già effettuato opzione alla data del 22 ottobre 2022.
É una misura volta a incentivare la tutela degli asset che costituiscono valore aggiunto e vantaggio competitivo per le aziende, che investono nella ricerca e sviluppo
BENEFICIARI
Possono optare per il nuovo regime patent box (opzione nuovo PB), a condizione che svolgano le attività rilevanti, indicate in seguito, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee indicate nella circolare e le società cooperative europee di cui al regolamento indicate dall’Agenzia delle Entrate residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione delle società semplici.
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali oggetto di agevolazione.
È inoltre necessario che i predetti soggetti assumano la veste di “investitori” e, quindi, procedano all”assunzione del rischio”.
A tal riguardo, si precisa che per “investitori” debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo del Provvedimento, e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile.
Sono escluse le società semplici e l’opzione non può essere esercitata dalle imprese:
- che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
In tema di credito d’imposta ricerca e sviluppo, possono essere inclusi nel novero delle imprese beneficiarie anche i consorzi e le reti di imprese che riscontrino i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
SPESE AMMISSIBILI
Il Patent Box consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:
- Software protetto da copyright;
- Brevetti industriali, brevetti invenzioni e invenzioni biotecnologiche, brevetti per modelli di utilità, brevetti e certificati di specie vegetali, topografia di prodotto e semiconduttori;
- Disegni e modelli giuridicamente tutelati.
- Due o più beni immateriali tra quelli indicati sopra, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Con riferimento alla condizione richiesta dal Patent Box secondo la quale i beni agevolabili devono essere «utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa», non si può considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).
L’accesso al nuovo regime presuppone lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo rilevanti che siano riferibili ai beni immateriali agevolabili.
Le attività oggetto della maggiorazione sono:
a) ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) innovazione tecnologica;
c) design e ideazione estetica;
d) tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, le seguenti spese:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività indicate sopra;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività indicate in precedenza;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività descritte sopra;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
CONTRIBUTO/ AGEVOLAZIONE
Si tratta di una maxi-deduzione del 110% delle spese di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento di brevetti industriali (compresi invenzioni e modelli di utilità), software coperti da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelati.
La misura è cumulabile con il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.
Occorre considerare che “per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione Patent box deve essere qualificata come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta.
Ne consegue che la base di calcolo di tale ultima agevolazione deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160/2019, eventualmente già fruito.
Tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella specifica disciplina al momento applicabili.
L’ottenimento della privativa industriale – a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (2021, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare) – consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il brevetto industriale.
La maggiorazione del 110% può essere quindi applicata alle spese sostenute fino a 8 anni precedenti all’ottenimento del titolo di privativa industriale.
NOTE
Nessuna
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