Ricorso al Prefetto senza risposta: che succede alla multa?

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Silenzio-assenso: in caso di mancato riscontro della prefettura, quanto tempo deve passare affinché la multa si intenda annullata?

Un nostro lettore, invalido e in regolare possesso del tagliando disabili, ha ricevuto diverse multe per ingresso in Ztl, e le ha prontamente contestate al Prefetto del luogo, ma non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in merito. Ci chiede, pertanto, in caso di ricorso al Prefetto rimasto senza risposta, che succede alla multa.

Si tratta di una situazione molto frequente in Italia: spesso le prefetture sforano i termini massimi entro cui dovrebbero rispondere al ricorrente (tra poco ti diremo quali sono) e così l’automobilista multato rimane “appeso” senza sapere precisamente cosa fare.

Alternatività del ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto è una modalità alternativa (e più economica) per contestare una multa per violazione delle norme di circolazione stradale rispetto al classico ricorso al Giudice di Pace, quindi molti cittadini scelgono proprio questa via, pur essendo consapevoli del fatto che offre meno garanzie giurisdizionali: la prefettura è un organo della Pubblica Amministrazione, in cui rientra anche il comando che ha rilevato l’infrazione stradale e redatto il verbale di accertamento, quindi non è sempre imparziale.

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Proprio per questo motivo solitamente sceglie il ricorso al Prefetto chi sa di avere inequivocabilmente ragione perché l’accertamento della violazione risulta palesemente infondato: come nel nostro quesito di partenza, dove il lettore, essendo munito del contrassegno disabili, che aveva esposto sul parabrezza dell’autovettura, poteva tranquillamente circolare nelle Ztl di tutta Italia senza poter essere multato.

Altri casi frequenti in cui ci si rivolge al Prefetto anziché al Giudice di Pace riguardano le multe pervenute fuori termine (è sufficiente controllare la data della notifica e riscontrarla con la data dell’accertamento per verificare se è trascorso il periodo massimo). Se vuoi approfondire questo aspetto, leggi “Quando fare ricorso al Prefetto e quando al Giudice di Pace“.

Ricorso al Prefetto: come funziona

Il ricorso al Prefetto è disciplinato dall’articolo 203 del Codice della strada e può essere proposto – sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata – entro 60 giorni dall’avvenuta notifica del verbale con queste modalità alternative, dalle quali, come diremo tra poco, dipendono i termini di decisione:

  • direttamente al Prefetto territorialmente competente in base al luogo ove è stata commessa la violazione; in questo caso sarà la prefettura ad acquisire gli atti dall’ufficio o comando che ha accertato l’infrazione, il quale li trasmetterà corredati delle proprie osservazioni;
  • tramite l’ufficio o comando accertatore che ha redatto il verbale (ad esempio, la Polizia locale di un determinato Comune): in questo caso l’ufficio è tenuto a trasmettere in prefettura gli atti necessari per l’istruttoria (il ricorso stesso, la prova dell’avvenuta notifica del verbale e le eventuali osservazioni, come ad esempio quelle relative alla segnaletica stradale presente in zona o alla documentazione che comprova la taratura dell’autovelox).

Termini per la decisione del ricorso

Se il ricorso è stato presentato tramite il comando accertatore, il Prefetto ha 120 giorni dalla ricezione della documentazione per svolgere l’istruttoria ed emettere la propria decisione. Bisogna però aggiungere i 60 giorni di tempo previsto per ricevere gli atti dall’ufficio di polizia, quindi il periodo complessivo diventa di 180 giorni.

L’esito potrà essere:

  • di accoglimento del ricorso, e in tal caso il Prefetto emetterà un’ordinanza di archiviazione del procedimento che sarà comunicata al ricorrente a cura dell’ufficio accertatore;
  • di rigetto del ricorso, e allorala prefettura notificherà al ricorrente un’ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo per ciascuna delle violazioni commesse (contro questo provvedimento si può presentare opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni).

Se invece il ricorso era stato presentato direttamente in prefettura i tempi si allungano un poco, perché è necessario attendere il riscontro da parte dell’ufficio o comando accertatore di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Precisamente, la prefettura deve chiedere gli atti e le informazioni all’organo accertatore entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso, e questi ha 60 giorni per rispondere. Così, in pratica, i 180 giorni del caso precedente (quello del ricorso presentato all’ufficio o comando che ha rilevato la violazione) diventano 210 giorni. Questo è il termine massimo entro cui il Prefetto deve decidere.

Notifica al ricorrente del provvedimento del Prefetto

Vanno poi aggiunti, ovviamente, i tempi necessari per effettuare al ricorrente la notifica del provvedimento emesso, che deve avvenire entro i successivi 150 giorni. Perciò, in definitiva, al soggetto multato e che ha proposto ricorso occorre al massimo circa un anno per sapere se il suo ricorso è stato accolto o respinto, ricevendo la notifica del provvedimento adottato dalla prefettura.

Attenzione: siccome il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, cioè non giurisdizionale, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto, quindi essi continuano a decorrere regolarmente.

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Che succede se il Prefetto non ha deciso il ricorso entro i termini?

Se il Prefetto non ha deciso il ricorso entro i suddetti termini, l’opposizione si considera accolta in base alla regola generale del silenzio-assenso: se l’Amministrazione non provvede entro il periodo massimo a sua disposizione (stabilito per ogni determinato tipo di procedimento), l’istanza del privato cittadino si intende approvata.

Per le multe stradali il suddetto principio è sancito dall’articolo 204, comma 1 bis, del Codice della strada: «Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto».

Questo significa che il verbale viene automaticamente annullato e il soggetto contravvenzionato non dovrà pagare la multa. Cadono anche le sanzioni accessorie e l’eventuale fermo amministrativo applicato sul veicolo.

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni leggi il tutorial “Come contestare una multa al Prefetto” e l’articolo: “Che succede se il Prefetto non risponde al ricorso?“.



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