“CODICE STRADA, PRE-TEST CONTRADDITTORI”, LEGALE, “ASSURDE PENE PER CHI È LUCIDO ALLA GUIDA” | Notizie di cronaca

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L’AQUILA – “E’ giusto punire chi si pone alla guida sotto effetto di stupefacenti, ritengo invece paradossale, ed anzi incostituzionale, prevedere una pesantissima sanzione penale per una persona che ha assunto queste sostanze addirittura fino a 20 giorni prima, e che alla guida, al momento del fermo, è assolutamente lucida, o perché trovato positivo a seguito dell’utilizzo di  cannabis terapeutica e altri medicinali perfettamente legali che contengono principi attivi considerati droghe nelle tabelle ministeriali”.

A prendere posizione contro quanto previsto dal Nuovo codice della Strada, fortemente voluto dal vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, non è un attivista anti proibizionista, ma l’avvocato penalista del Foro dell’Aquila, Giulio Michele Lazzaro, la cui fede politica è da sempre quella di destra, e che ad Abruzzoweb punta il dito contro i “paradossali” che già emergono nei casi che segue nell’attività forense, mettendo in forte discussione anche la costituzionalità della norma, per quel che prevede in caso di guida sotto “effetto” di sostanze stupefacenti.

La precedente norma, giova innanzitutto ricordare, richiedeva l’effettivo stato di alterazione psico-fisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti. La nuova norma, invece, punisce chi guida dopo aver assunto droga anche se nel momento in cui guida non è in stato di alterazione psico-fisica, ma ha comunque tracce di droga nell’organismo. Le tracce vengono accertate attraverso un test salivare, che, se dà esito positivo, deve essere confermato da un test su liquidi biologici (urine o sangue). Pesantissime poi le pene previste dal Nuovo codice della strada: immediata confisca  del veicolo e sospensione della patente, con durata variabile da 1 a 2 anni, raddoppiata nel caso in cui si è alla guida di autoveicolo non proprio o a seguito di un incidente stradale. Infine è prevista la condanna alla pena dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, e l’arresto da sei mesi ad un anno. Polemiche anche per l’aumento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, pur restando i limiti di positività identici alla norma precedente.

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Spiega dunque innanzitutto l’avvocato Lazzaro: “In Italia non è reato assumere sostanze stupefacenti, cioè chi assume sostanze stupefacenti non commette alcun illecito di rango penale, tutt’al più c’è un illecito amministrativo. Eppure è quello che ora avviene con il nuovo Codice della strada che in modo secondo me del tutto improprio, punisce il consumo di sostanza stupefacente, e non la guida in stato di alterazione psico-fisica, da parte di chi, come dice la norma, non ha requisiti morali per guidare un veicolo e rappresenta un pericolo per il prossimo e se stesso. Non può essere infatti questo il caso di un’assunzione per esempio di cannabis una settimana o dieci giorni prima del fermo. E ci sono poi delle sostanze che noi definiamo stupefacenti, perché presenti nelle tabelle ministeriali, che vengono però distribuite dal medico, penso alle benzodiazepine, per gli stati di ansia, penso a tutte le sostanze che contengono le anfetamine per le diete, penso anche alla stessa cannabis terapeutica o anche ancora al metadone, che è un oppiaceo chimico ma comunque è una sostanza che viene distribuita sotto controllo medico. Ora andare a colpire duramente una persona in terapia con​ il metadone perché ha guidato un auto, magari per andare a lavorare, mi sembra assurdo”.

E ancora, incalza il legale: “può accadere che io vado in vacanza ad Amsterdam, piuttosto che a Malta o oggi anche in Germania o in Spagna, fumo hashish legalmente, torno in Italia e dopo due o tre giorni, mi metto alla guida della mia automobile, perfettamente lucido, e mi vedo ritirare patente, sequestrare l’auto, essere perseguito penalmente. Nell’Europa unità mi sembra anche questo un paradosso di cui tener conto”.

L’avvocato Lazzaro, prima di entrare ancor più nel merito giuridico della questione​, tiene a raccontare quanto accaduto ad un suo cliente.

“Un venerdì sera ad un casello autostradale del centro nord Italia, il mio cliente è stato fermato dalla Polizia, gli è stato somministrato il tampone salivare, senza alcun apparente motivo, essendo perfettamente lucido, non palesando il classico ‘parlare sconnesso’ o ‘l’incedere barcollante’ che faceva finora scattare i controlli. Ed è risultato positivo. Patente ritirata e macchina sequestrata.  Eppure il giovane giura di aver fatto due o tre tiri di spinello circa un giorno e mezzo prima e di non essere assolutamente un fumatore abituale. Così il lunedì seguente è andato a farsi privatamente delle analisi, che invece sono risultate negative. Nel frattempo però senza automobile né patente, è dovuto andare a lavorare, molto distante da casa sua, in treno o anche in taxi. Dopo 10 giorni esatti dal fermo il mio cliente è stato richiamato dalla Polizia Stradale che gli ha mostrato l’esito del test di conferma effettuato nei laboratori di Roma. Risultati negativi, con conseguente restituzione della patente e dell’automobile”.

In questo caso è andata bene, ma anche i test sono un terno al lotto, rivela l’avvocato Lazzaro.

“Occorre sapere che esistono due tipi di tamponi salivari utilizzati per il cosiddetto pretest, che hanno però due cut-off , ovvero una ‘sensibilità’, molto differente per rivelare la presenza di sostanze stupefacenti. Il tampone in dotazione alla Polizia di Stato ha un cut-off di 25 nanogrammi litro, il secondo tampone, in uso ai Carabinieri, invece ha un cut-off di 10 nanogrammi litro. Parliamo di una differenza di ben 15 nanogrammi litro. Quindi paradossalmente bisogna sperare in ogni caso di essere fermati dalla Polizia, e non dai Carabinieri…”

Ancora ad oggi, comunque, “non è stato emanato alcun regolamento attuativo che ad esempio chiarisca la questione tampone, quando effettivamente somministrarlo oppure quale debba essere l’esame successivo in caso di positività. Recentissimamente la Cassazione ritiene che debba essere l’esame del sangue”.

Ulteriore problema per l’avvocato Lazzaro è che “in teoria le forze dell’ordine dovrebbero essere dotate di un camper ambulanza per effettuare sul posto il secondo accertamento, per confermare la positività del pre-test salivare. Qualora però questa strumentazione non sia disponibile, questo secondo accertamento deve essere fatto in ospedale. Ovvero significa che una volante della Polizia, o una gazzella dei Carabinieri, dovranno portare la persona in ospedale, e questo va a detrimento della sicurezza pubblica perché i carabinieri poliziotti devono distogliere le loro energie dal controllo del territorio, per svolgere di fatto un servizio taxi in ospedale”.

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Per quanto dunque riguarda il profilo di costituzionalità della norma, aspetto che tiene banco in questi mesi, l’avvocato tiene prima di tutto a fare un po’ di chiarezza.

“Purtroppo c’è molta confusione: la Corte Costituzionale, va spiegato bene, non è un’autorità giudiziaria, che può essere ‘adita’, come si dice in termini avvocatesi, dal privato cittadino. La Corte Costituzionale deve essere interessata della questione da un’autorità giudiziaria, civile o penale che sia. Deve accadere che innanzitutto sia in essere una causa civile o penale, che l’avvocato sia molto bravo a motivare quella che a suo giudizio è una violazione alla Carta costituzionale. A quel punto il giudice deve ritenere l’istanza ‘rilevante per il giudizio’ che deve decidere, e non ‘manifestamente infondata’. Se ricorrono queste due condizioni è il giudice a trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il procedimento”.

Accade però, ricorda l’avvocato, che “se pure la Corte Costituzionale ritenesse fondata la questione così come posta, servono tempi biblici per la decisione di merito, in media cinque anni. Va anche detto che il trasgressore avrà poco interesse a farsi carico di una battaglia legale fino alla Corte costituzionale, con tempi come detto lunghissimi e costi ingenti, per essere ricordato come un paladino dei diritti ed eroe dell’umanità. Piuttosto preferirà in sede processuale, tramite il suo legale, di limitare i danni, patteggiare, accedere ai lavori di pubblica utilità”.

Morale della favola, “l’unica strada percorribile in tempi brevi per sanare le assurdità fin qui illustrate, sarebbe quella di modificare il Codice della strada appena approvato, ma francamente non ne vedo le condizioni e la volontà politica…”

 

 

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