Alla Camera il decreto per GSE il garante di ultima istanza

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#finsubito

Conto e carta

difficile da pignorare

 


Chi paga in caso di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili? Se venerdì andrà tutto bene sarà il GSE che avrà questa  nuova funzione. La decisione non è scontata perché come spesso accade questo provvedimento è inserito in un decreto che mischia pere, mele e avocado. Dunque qualche parte politica potrebbe mettersi di traverso e quanto meno ottenere un rinvio della decisione. Già nelle scorse settimane era stato fissato un voto per una questione pregiudiziale, ora c’è questo ulteriore passaggio. Se dovesse passare il decreto complessivo (la parte sul GSE e le infrastrutture per l’energia rinnovabile li trovate nel secondo paragrafo di questo articolo) i finanziamenti saranno ottenuti da una “quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica”. Quindi il mercato della C02 finanzierà un pezzo della transizione energetica. 

Per avere il dettaglio del provvedimento vi sottoponiamo il testo e vi lasciamo il link diretto all’atto 2184 LINK

Articolo 8.
(Misure urgenti per l’attuazione della riforma numero 4 del capitolo
Repower del PNRR) 

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo  periodo, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE
assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima
istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei
contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di
mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza
con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del
presente comma, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo
previsto, ivi incluse le procedure operative per l’utilizzo delle risorse
destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di
cui al medesimo comma 2-ter. I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti
con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’ARERA. L’ARERA definisce il corrispettivo a carico
dei contraenti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al
primo periodo. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, allo scopo, il
GSE e l’ARERA svolgono le attività di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni
di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede
mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste,
relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i
corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull’apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini
del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai
sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».



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