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Scorrendo la busta paga 2025, a partire da quella di gennaio, si nota una voce un po’ diversa rispetto a quella inserita nei cedolini dello scorso anno: “ulteriore detrazione L. 207/24” al posto di “riduzione IVS oppure” “esonero IVS”, dicitura che può variare leggermente a seconda di chi elabora la busta paga, ma il senso è sempre lo stesso.
Difatti, la Legge 30 dicembre 2024 numero 207 (Manovra di bilancio 2025) ha introdotto una serie di misure destinate a ridurre il peso dell’IRPEF sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.
Al tempo stesso la riduzione IVS introdotto dalla legge di bilancio per l’anno precedente non trova più applicazione per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2025.
Il combinato disposto delle misure descritte si traduce in un cedolino paga di gennaio con alcune novità e di voci sconosciute, non sempre convenienti per tutti i dipendenti.
Facciamo chiarezza.
Addio alla riduzione IVS del 6-7% in busta paga
La Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 numero 213) aveva riconosciuto in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero, senza effetti sulla tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico del lavoratore e trattenuti in busta paga, pari a:
- 6%, se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima.
La misura, come ha avuto modo di chiarire l’INPS con la Circolare 16 gennaio 2024, numero 11, opera per le sole quote di contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti relative al periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024.
Ne consegue che, per i dipendenti con rapporto di lavoro cessato entro il 31 dicembre 2024, i quali nel 2025 ricevono ulteriori somme, ad esempio a titolo di ferie e permessi non goduti, l’esonero, nell’anno corrente, non può trovare applicazione.
In definitiva, in assenza di una proroga della riduzione IVS, la stessa non trova applicazione per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2025.
Quanti vedono esposta nella busta paga di gennaio la voce di riduzione contributi IVS devono segnalare l’anomalia, in quanto trattasi di un errore di elaborazione del cedolino (da correggere).
La riduzione del cuneo fiscale nella Manovra 2025
Per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa in busta paga della riduzione IVS e nell’ottica di proseguire la politica di abbattimento delle imposte e contributi a carico dei lavoratori dipendenti il legislatore della Manovra 2025 (Legge numero 207/2024) ha previsto:
- Un bonus aggiuntivo per quanti hanno redditi fino a 20 mila euro (articolo 1, comma 4);
- Una detrazione aggiuntiva in presenza di redditi superiori a 20 mila euro (articolo 1, comma 6).
Il bonus
In aggiunta al noto Bonus IRPEF (di cui al Decreto – legge 5 febbraio 2020 numero 3) la Legge numero 207/2024 contempla all’articolo 1, comma 4, un bonus ai titolari di reddito di lavoro dipendente, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, calcolato applicando le seguenti percentuali al reddito di lavoro dipendente del beneficiario:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15 mila euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 mila euro.
Il bonus spettante al dipendente è riconosciuto in busta paga sotto forma di somma esente da contributi e imposte che, pertanto, agisce direttamente sul netto da pagare al dipendente, incrementandolo.
La detrazione aggiuntiva
L’articolo 1, comma 6 della Manovra 2025 riconosce una detrazione fiscale aggiuntiva a quanti sono titolari di redditi di lavoro dipendente, in possesso di un reddito complessivo superiore a 20 mila euro.
L’ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro del contribuente, è pari a:
- 1.000,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20 mila euro ma non a 32 mila euro;
- Al risultato della seguente operazione 1.000,00 * [(40.000,00 – reddito complessivo / 8.000,00] se il reddito complessivo è superiore a 32 mila euro ma non a 40 mila euro.
A differenza del bonus di cui all’articolo 1, comma 4 l’ulteriore detrazione agisce direttamente in sede di calcolo delle ritenute fiscali a carico del dipendente, diminuendo l’IRPEF lorda, sulla base della seguente operazione:
IRPEF lorda – detrazione aggiuntiva = IRPEF netta a carico del lavoratore trattenuta in busta paga.
Leggi anche Taglio al cuneo fiscale, il governo ammette l’errore: 1.200 euro in meno per i salari bassi
Voce “Ulteriore detrazione L. 207/2024” in busta paga
Quanti si ritrovano in cedolino la voce “Ulteriore detrazione L. 207/2024” significa che il datore di lavoro ha considerato, nel calcolo delle trattenute fiscali, la detrazione aggiuntiva prevista dalla Manovra 2025 per coloro che hanno redditi superiori a 20 mila euro.
L’operazione effettuata in busta paga è stata pertanto la seguente:
IRPEF lorda (calcolata in base al reddito mensile imponibile ai fini fiscali del dipendente) – eventuali detrazioni per redditi da lavoro dipendente – eventuali detrazioni per familiari a carico – detrazione aggiuntiva Legge numero 207/2024 = IRPEF netta trattenuta al dipendente.
Voce “Indennità L. 207/2024” in busta paga
I lavoratori che nel cedolino paga hanno una voce indicata con “Indennità L. 207/2024” o “Bonus L. 2027/2024” hanno, a differenza di quanto descritto poc’anzi, beneficiato del bonus aggiuntivo introdotto dalla Manovra 2025 per i redditi pari o inferiori a 20 mila euro.
Bonus mamme lavoratrici 2025
Nel cedolino paga di gennaio 2025 continua ad essere riconosciuto il bonus mamme lavoratrici, lo sgravio totale dei contributi IVS (nel limite di 3.000,00 euro annui) per le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato madri di tre o più figli.
La Legge numero 213/2023 ha infatti introdotto il bonus mamme per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ovvero, se antecedente, sino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Scomparso invece a partire da gennaio 2025 il bonus IVS totale riconosciuto sempre dalla Legge numero 213/2023 per le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, madri di almeno due figli.
In tal caso infatti la misura ha trovato applicazione per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Da ultimo, per l’applicazione in busta paga del nuovo bonus mamme IVS (parziale) introdotto in via strutturale dallo scorso 1° gennaio ad opera della Manovra 2025 è necessario attendere il decreto ministeriale attuativo e la successiva circolare INPS.
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Foto copertina: istock/DMP
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