SEZ. C
REQUISITI PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI MEDIATORI
AGGIORNATE AL 30 GENNAIO 2025
1) A quali adempimenti è tenuto il mediatore, già inserito in una delle sezioni A del
Registro, che voglia essere inserito nelle sezioni B o C?
Ai sensi dell’art. 8, co. 3 del d.m. 150/2023 il mediatore che voglia essere inserito
nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere
(sezione B) o nell’elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo
(sezione C), oltre ai requisiti generali previsti per tutti i mediatori (ivi inclusi i mediatori
inseriti nell’elenco di cui alla sezione A), deve possedere: i) conoscenze linguistiche
attestate da certificazione non inferiore a livello B2; ii) qualificazione prevista dall’art. 25,
co. 1 del d.m. 150/23, ovverosia una qualificazione derivante dalla partecipazione a corsi
di formazione di durata non inferiore a 10 ore, con prova finale di valutazione, “oltre allo
svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23”.
Ebbene, poiché il percorso formativo previsto dall’articolo 23 concerne la “formazione
iniziale dei mediatori”, chi è già inserito quale mediatore in una delle sezioni A del Registro
non ha necessità di tale formazione iniziale, e pertanto non deve svolgere il corso di
formazione di durata non inferiore a 80 ore (per i mediatori laureati in giurisprudenza, di
cui al comma 1) né l’eventuale corso di approfondimento giuridico di durata non inferiore
a 14 ore (per i mediatori laureati in materia diversa da giurisprudenza o iscritti a un ordine
o collegio professionale muniti di laurea triennale, di cui al comma 6), prescritti dall’art.
23 cit..
Cionondimeno, il mediatore già inserito alla data del 15.11.2023 in una delle sezioni
A – il quale voglia mantenere tale inserimento – è tenuto a svolgere entro il 31.1.2025 il
corso di aggiornamento di durata non inferiore a 10 ore di contenuto corrispondente a
quanto previsto dall’art. 24, co. 1, come stabilito dall’art. 42, co. 2, lett. c) e co. 4, lett.
c) del d.m. cit.
2) A quali oneri formativi è tenuto chi – pur non essendo mai stato iscritto negli
elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 o pur essendone stato cancellato
prima dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023 – abbia tuttavia frequentato il
corso di formazione di durata non inferiore a 50 ore di cui agli art. 4, co. 3, lett.
b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. 180/2010?
Una lettura sistematica degli artt. 8 co. 1 e 2 e 42 del d.m. 150/2023 consente di
ritenere che chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito -sia perché
mai iscritto sia perché cancellato- in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3
del d.m. n. 180/2010, ha ora l’onere– al fine di esservi iscritto – di soddisfare il
requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 d.m.150/2023, a
prescindere da ogni eventuale corso frequentato in passato, ivi incluso il corso di 50 ore
di cui all’art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010.
Chi invece, alla stessa data, era inserito in uno degli elenchi di cui sopra, ha ora
l’onere – per permanervi – di frequentare idonei corsi di aggiornamento entro il
31.01.2025 ai sensi dell’art. 42 d.m.150/2023. Le norme sopra citate, infatti,
attribuiscono rilievo soltanto alla circostanza dell’inserimento – o meno – negli elenchi dei
mediatori al momento dell’entrata in vigore del d.m. citato, senza operare alcun distinguo
in virtù della formazione pregressa dell’interessato.
3) A quali oneri formativi è tenuto chi – essendo iscritto negli elenchi di cui all’art.
3, co. 3 del d.m. 180/2010 al momento dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023
– voglia dopo il 15.11.2023 iscriversi come mediatore presso altro organismo?
Chi, alla data del 15.11.2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi di cui
all’art. 3, co. 3 del d.m. n. 180/2010, non ha l’onere di frequentare il corso di cui all’art.
23 d.m. 150/2023 neppure ove voglia iscriversi come mediatore presso altro nuovo
organismo, fermo l’onere di aggiornamento di cui all’art. 42 d.m.150/2023; non ha
neppure l’onere di conseguire la laurea – a seconda dei casi, magistrale, a ciclo unico
o triennale – di cui all’art. 8, co. 2, lett. c) e d) del d.m. n. 150/2023.
4) Al fine di soddisfare il requisito formativo del corso di 80 ore di cui all’art. 23
del d.m. 150/2023, per chi abbia già frequentato un corso di formazione di
durata non inferiore a 50 di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f)
del d.m. n. 180/2010, è possibile/utile frequentare un corso integrativo di 30
ore?
Stante la diversità dei corsi, va esclusa la possibilità e utilità di istituire e
frequentare corsi (di 30 o più ore) integrativi dei corsi di 50 ore di cui all’art. 18,
co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010.
Infatti, l’art. 18 cit. richiedeva la frequenza di non meno di 50 ore totali, senza
stabilire quante ore dovessero essere dedicate ai corsi teorici e quante ai pratici, aventi
ad oggetto determinate materie, mentre l’art. 23 del d.m. 150/2023 stabilisce che, delle
80 ore totali di corso, 40 devono essere dedicate a moduli teorici – anche su materie non
contemplate dall’art. 18 cit. –, e 40 a moduli pratici aventi ad oggetto specifiche attività
(parimenti non menzionate dall’art. 18 cit.), con possibilità di partecipare anche ad
incontri di mediazione. Come è evidente, pertanto, non potrebbero configurarsi corsi
integrativi validi per chiunque abbia già frequentato un corso ex art. 18 cit., il quale
potrebbe essere stato organizzato in modo variabile dai diversi enti di formazione.
5) A quali oneri formativi è tenuto il mediatore – iscritto, alla data del 15.11.2023,
negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 – nel caso in cui l’obbligo
di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180 cit.
scadesse dopo il 1.1.2024?
L’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 richiedeva che il mediatore fosse in
possesso di “uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisit[o] presso gli enti di
formazione in base all’articolo 18”, di durata complessiva non inferiore a 18 ore (v. art.
18, co. 2, lett. g) del d.m. cit.).
L’art. 24 del d.m. n. 150/2023, sulla “formazione continua dei mediatori” richiede
invece che “l’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attest[i] per
ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate
dall’articolo 23, comma 3, per non meno di diciotto ore nel biennio”.
L’art. 15, co. 1 cit. dispone a sua volta che “gli organismi e gli enti di formazione,
ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l’adempimento agli obblighi formativi
previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall’articolo 42,
comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l’entrata in vigore del
presente decreto, l’obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere
dal 31 dicembre 2027”.
Infine, l’art. 42, co. 8 cit. stabilisce che “lo svolgimento dei corsi previsti dai commi
2 … [ovverosia corsi di 10 ore di contenuto corrispondente all’art. 24] da parte dei
mediatori … per i quali è confermato l’inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al
presente articolo, equivale all’assolvimento dell’obbligo formativo periodico previsto
dall’articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025”.
Ebbene, dal raffronto tra le citate norme del d.m. n. 180/2010 e del d.m. n.
150/2023, si evince che, mentre nel regime introdotto dalla prima, l’aggiornamento
biennale non aveva scadenza fissa (di tal ché ciascun mediatore doveva aggiornarsi entro
la scadenza del biennio decorrente dal proprio inserimento negli elenchi), al contrario nel
sistema introdotto dal d.m. n. 150 cit. a decorrere dal 15.11.2023 l’obbligo di
aggiornamento formativo periodico va adempiuto entro bienni che scadono il 31 dicembre
di ogni anno disparo, a partire dal 2025 (e dunque entro il 31.12.2025, il 31.12.2027 e
così via). Tuttavia, mentre a partire dal biennio 2026/2027 tale obbligo deve essere
assolto mediante partecipazione a corsi di formazione di 18 ore, per il biennio 2024/2025,
invece, lo svolgimento del corso di 10 ore – previsto dall’art. 42 ai fini dell’adeguamento
degli organismi ai nuovi requisiti entro il 15.8.2024 – equivale a, e sostituisce, il corso di
aggiornamento di 18 ore. L’art. 42, co. 8 cit. introduce dunque un regime di favore per il
biennio 2024/2025.
Tanto comporta che i mediatori i quali, alla data del 1.1.2024 (data di inizio
del biennio 2024/2025) non avessero adempiuto all’obbligo di aggiornamento
periodico di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180/2010, non essendo il biennio di
riferimento ancora scaduto, sono tenuti al solo obbligo di aggiornamento di 10 ore
di cui all’art.42, comma 8, cit.
6) Chi è iscritto a un ordine o collegio professionale è tenuto o meno a conseguire
una laurea triennale al fine di essere inserito o mantenere l’inserimento negli
elenchi dei mediatori?
Gli artt. 8, co. 1 e 2, lett. c) e 42, co. 4 del d.m. n. 150/2023 dettano una diversa
disciplina per coloro che, iscritti ad un ordine o collegio professionale, fossero o meno già
inseriti negli elenchi dei mediatori alla data del 15.11.2023: per chi vi fosse già inserito,
il conseguimento della laurea triennale è meramente “eventuale”, dunque non è
requisito necessario.
7) Con quali modalità deve essere svolto il corso di non meno di 10 ore di cui all’art.
42 del d.m. n. 150/2023?
L’art. 42 d.m. 150/2023 rinvia all’art. 24, co. 1 con esclusivo riferimento al
“contenuto” del corso; a sua volta l’art. 24, co. 1 rinvia all’art. 23, co. 3 con riguardo alle
sole “materie” da esso indicate; peraltro l’art. 42 tace sulle modalità di svolgimento del
corso, mentre gli artt. 24, co. 1 e 23, co. 3 cit. contemplano modalità tra loro diverse;
tutto ciò considerato, deve ritenersi che l’art. 42 cit. abbia inteso disciplinare il
corso di non meno di 10 ore solo quoad materiam, lasciando agli enti di
formazione libertà di organizzare le modalità di erogazione.
8) Con quali modalità deve essere svolto il tirocinio mediante partecipazione a non
meno di 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1
del d.m. n. 150/2023?
L’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023 richiede che ciascun mediatore, oltre allo
svolgimento e al superamento della prova finale di un corso di formazione, abbia svolto
anche “un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non
meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata”.
Il predetto tirocinio non risulta ulteriormente disciplinato.
Al contrario, nell’ambito dei moduli pratici, il successivo comma 5 consente di
“prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l’ente di formazione
stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell’articolo
9 del decreto legislativo”.
Ebbene, considerato pertanto che l’art. 23, co. 1, diversamente dal successivo
comma 5, tace sulle modalità di svolgimento delle “mediazioni”, deve ritenersi che sia
compatibile con la previsione dell’art. 23, co. 1 cit. sia la partecipazione in presenza
all’attività di mediazione, sia la partecipazione on line, e che non ci siano vincoli rispetto
all’individuazione dell’organismo presso il quale svolgere il tirocinio, che potrà essere sia
individuato liberamente dall’aspirante mediatore, sia eventualmente individuato dall’ente
di formazione mediante apposite convenzioni con cui si faccia carico di offrire tale ulteriore
servizio ai propri corsisti.
Tuttavia, dal raffronto tra comma 1 e comma 5 dell’art. 23 cit. emerge che, mentre
ai fini del tirocinio, i corsisti devono partecipare a non meno di 10 “mediazioni”, ai fini dei
moduli pratici è sufficiente che partecipino a eventuali meri “incontri”. Si ritiene, pertanto,
che il requisito di cui all’art. 23, co. 1 cit. possa dirsi soddisfatto soltanto ove il mediatore
abbia effettivamente preso parte a 10 procedimenti di mediazione con adesione della
parte chiamata, per tale intendendosi la partecipazione ad ogni attività relativa a ciascuno
dei 10 procedimenti, dall’avvio alla conclusione, non essendo sufficiente la mera
partecipazione a 10 incontri nell’ambito della stessa o di diverse procedure di mediazione.
9) Quanti tirocinanti possono essere presenti agli incontri di ciascuna delle 10
mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n.
150/2023?
In difetto di specifica indicazione normativa, si ritiene che la valutazione sia rimessa
al responsabile di ciascun organismo di mediazione, il quale dovrà tenere conto dei profili
organizzativi, degli spazi a disposizione, del numero delle parti presenti, e di altre simili
circostanze, esercitando la propria capacità organizzativa quale esplicazione del requisito
dell’efficienza richiesto in via generale dall’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010.
In tale ottica, dunque, il responsabile dell’organismo di mediazione dovrà individuare
le migliori modalità di gestione del servizio, tutelando al contempo l’interesse delle parti
in mediazione ad un ordinato svolgimento delle attività.
10) Gli avvocati, esonerati ai sensi dell’art. 23, co. 8 dal modulo di formazione
teorica avente ad oggetto la normativa nazionale e la mediazione demandata,
possono fruire di una riduzione del monte orario complessivo?
SI.
L’art. 23, co. 8, del d.m. n. 150/2023, stabilisce che gli avvocati sono esonerati dal
modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla
mediazione demandata, ma devono, comunque, ricevere formazione teorica sulla
normativa europea e internazionale in materia di mediazione.
Orbene, poiché il comma 3 dell’art. 23 cit. non indica quante delle 40 ore totali
debbano essere dedicate a ciascuno dei 7 moduli elencati dal punto a) al punto g), può
presumersi che ciascuno di essi debba coprire 5 o 6 ore del monte ore complessivo.
Pertanto, poiché gli avvocati sono esonerati da una parte soltanto del modulo di cui alla
lett. d), gli stessi possono ritenersi dispensati dalla frequenza di un massimo di
3 ore.
11) Come deve essere strutturato il corso di aggiornamento cui sono tenuti i
formatori già inseriti negli elenchi di cui al d.m. n. 180/2010, ai fini
dell’adeguamento entro il 15 agosto 2024?
Il corso per formatori di cui all’art. 42, co. 6, lett. c) d.m. 150/2023 – distinto dal
corso per mediatori di cui all’art. 42, co. 2, lett. c) e 4, lett. c), in quanto avente un
oggetto diverso e più generico -, analogamente a tale ultimo corso, non risulta disciplinato
sotto il profilo delle modalità organizzative, poiché il rinvio all’art. 27, co. 1 cit. deve
ritenersi operato esclusivamente quoad materiam. Anche per tale corso, pertanto, gli enti
di formazione hanno libertà di organizzare le modalità di erogazione.
Ove il formatore sia anche mediatore, al fine di permanere in entrambi gli elenchi,
dovrà pertanto svolgere entrambi i corsi di aggiornamento di 10 ore, ovverosia il corso di
cui all’art. 42, co. 6 cit. quale formatore ed il corso di cui all’art. 42, co. 2 o 4 cit. quale
mediatore.
12) Quali requisiti devono soddisfare i tre contributi scientifici che il formatore
teorico deve aver pubblicato nei 5 anni antecedenti la richiesta di iscrizione?
L’art. 26, co. 2 del d.m. n. 150/2023 prescrive che “per il formatore teorico, oltre ai
requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni
precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie
indicate dal comma 1, lettera c)”.
Pertanto, i tre contributi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) essere stati
pubblicati da un editore, con destinazione al commercio e alla diffusione nazionale
(devono intendersi pertanto escluse le c.d. “autopubblicazioni”); b) avere carattere
scientifico, in quanto emanazione di enti con finalità istituzionale scientifica e/o in quanto
destinati alla comunità scientifica, per l’aggiornamento di ricercatori o studiosi di diritto;
c) avere ad oggetto le materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa
delle controversie; d) essere stati pubblicati nei 5 anni anteriori alla domanda di iscrizione.
Non è invece richiesta la pubblicazione cartacea dei contributi.
13) Quali enti e formatori possono erogare corsi di formazione per formatori?
In assenza di prescrizione normativa, in ordine ai requisiti che enti di formazione e
formatori devono soddisfare per erogare corsi di formazione diretti ai formatori, si ritiene
che tale formazione possa essere erogata sia dagli enti di formazione e dai formatori di
cui agli artt. 10 e 11 del d.m. n. 150/2023, sia da altri enti, pubblici e privati.
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