La nuova impresa innovativa. Le agevolazioni in “convertendo”

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La nuova impresa innovativa. Le agevolazioni in “Convertendo”

Proseguiamo il nostro speciale “La Nuova Impresa Innovativa – Analisi e Casi del Nuovo Startup Act”, dopo avere analizzato il regime transitorio e i nuovi requisiti, soffermandoci ora, su una “Ulteriore misura di incentivazione” a disposizione delle startup innovative

La nuova impresa innovativa. Le ulteriori misure di agevolazione

Partiamo quindi dall’articolo 31 della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” (Legge 16 dicembre 2024, n. 193) rubricato proprio “Ulteriori misure di incentivazione”.
Ne abbiamo già accennato nei precedenti articoli e approfondiremo il tema in un contributo successivo e quindi ci limitiamo solamente a ricordare che, con questo articolo, viene modificata – o se volessimo usare una parola forte- stravolta la logica degli incentivi.
In sostanza le detrazioni sugli investimenti non si applicano se
– l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o
–  il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.
Questa disposizione esclude quindi dalla possibilità di agevolazioni fiscali, sia ordinarie che in de minimis, gli imprenditori (quindi i founder), privilegiando gli investitori puri.
Ora, in ogni impresa, e a maggior ragione la cosa vale in una startup innovativa, devono coesistere il capitale umano (che è il motore) e il capitale finanziario (che, almeno in una prima fase del ciclo di vita della startup, è la benzina).
Abbiamo avuto modo più volte di scrivere che la ratio che muove un sistema tributario a prevedere incentivi per l’innovazione è legata al concetto che l’investimento in un’attività innovativa è particolarmente rischioso ma che, se l’iniziativa ha successo può generare benefici per tutta la collettività e quindi per il sistema Paese. E quindi, questa modalità di condivisione del rischio tra investitore e collettività dei contribuenti, risulta particolarmente efficiente.
Quello che ci sfugge, al di là delle (evidenti) esigenze di cassa, (riscontrabili anche nella prima versione della Legge di Bilancio che prevedeva le restrizioni alle detrazioni anche per gli investimenti in Startup) è il motivo per cui il legislatore abbia voluto privilegiare il capitale finanziario (la benzina) penalizzando il capitale umano e imprenditoriale dei founder (il motore).
Tra l’altro molto spesso (per non dire sempre) l’investimento dei founder nella propria startup è ben più rilevante del denaro: pensiamo al tempo profuso e non remunerato, alle competenze che molto spesso e anche qui per non dire sempre, escono decuplicate anche in caso di insuccesso del progetto imprenditoriale. Cosa, quest’ultima, che va a propria volta a beneficio della collettività perché riutilizzabile nel sistema produttivo, ma anche dello stesso investitore che vede la concreta prospettiva di moltiplicare il proprio rendimento.

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La nuova impresa innovativa. Gli investimenti in “convertendo”

Fatta questa premessa focalizziamoci ora sul comma 2 dell’articolo 31 della Legge 193/2024 che modifica l’articolo 29-bis del DL 179/2012 (il cd startup act).
Stiamo parlando quindi degli investimenti in regime de minimis riservati alle persone fisiche che investono nelle startup innovative per i quali è stata elevata la detrazione dal 50% al 65% anche con la possibilità di utilizzarla attraverso il meccanismo del credito di imposta in caso di incapienza.
In particolare, è stata introdotta questa nuova disposizione
“La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale“, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale”.
Fino al 18 dicembre 2024, data di entrata in vigore della Legge, lo strumento del convertendo è stato largamente utilizzato come modalità di raccolta di capitale attraverso lo schema del SAFE (Simple Agreement for Future Equity) che abbiamo analizzato lo scorso luglio in questo articolo, per cui non ci dilungheremo sulle caratteristiche di questo contratto.
In alternativa al SAFE, l’altra modalità diffusa tra le startup e prevista dalla normativa speciale, per realizzare un investimento convertendo sono gli SFP, gli strumenti finanziari partecipativi, che però vanno progettati con particolare accuratezza affinché si realizzi uno strumento assimilabile a un convertendo.
Fino al 18 dicembre 2024, la cosa pacifica era che le agevolazioni sugli investimenti, si applicavano esclusivamente per le somme iscritte alla voce “Capitale sociale” e “Riserva sovrapprezzo”, e non anche alle altre Riserve Patrimoniali, in quanto era richiesto un effettivo aumento del capitale sociale (di cui la riserva sovrapprezzo è direttamente collegata) e non solo del patrimonio della società.
Pertanto, in caso di un SAFE o di un SFP convertibile il diritto alla detrazione maturava solo al momento dell’effettiva conversione del “convertendo”.

La nuova impresa innovativa. “Convertendo” e questioni aperte

La lettura della novellata normativa ci pone qualche dubbio, che confidiamo venga dipanato dai successivi chiarimenti:
1) la definizione di convertendo: da quanto ci risulta non esiste una definizione giuridica di convertendo. Dobbiamo quindi rifarci agli istituti giuridici civilistici propri del nostro ordinamento e quindi ai finanziamenti soci (collocabili nell’alveo del contratto di mutuo) o ai “versamenti in conto capitale”.
Tralasciando il discorso dei finanziamenti che pare chiaro non sia applicabile a questo schema, in quanto qualificabili come debito, dobbiamo riferirci ai “versamenti in conto capitale” iscrivibili nella Patrimonio Netto come riserva di capitale.
2) i versamenti in conto aumento di capitale: la dottrina e la giurisprudenza nel tempo si sono espresse in maniera abbastanza chiara in materia dei versamenti cd “fuori capitale” distinguendo tra:

a) i versamenti senza diritto di rimborso (in conto capitale) che vengono acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile.

b) i versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Sul punto si è espresso tra gli altri il notariato delle Tre Venezie nel lontano 2007 precisando che

“I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, comma 2, c.c.).
Più recentemente, anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza ordinanza n. 24093 del 08 agosto 2023 ha ribadito che

“Si definiscono versamenti in conto futuro aumento di capitale quelle dazioni di denaro effettuate dai soci in favore della società che non siano acquisite definitivamente al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione.
A tale vincolo consegue che, nel caso in cui l’aumento di capitale non si perfeziona, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, quale ripetizione dell’indebito, essendo venuta meno la causa che giustifica l’attribuzione patrimoniale dallo stesso effettuata in favore della società.”
Anche nella prassi ci sono alcuni schemi di contratti SAFE (peraltro utilizzati da acceleratori di caratura nazionale) che prevedono che, qualora non maturino le condizioni per l’esercizio della conversione, le somme versate debbano essere restituite.
E ciò ancorché iscritte nell’apposita voce di patrimonio netto.
Quindi la restituzione rimane pur sempre un’alternativa giuridicamente praticabile rispetto a quella più diffusa dell’acquisizione a riserva di patrimonio “in conto capitale”.

Apprezziamo la minuziosità del legislatore nel precisare la causale che deve riportare il bonifico; tuttavia, anche alla luce delle considerazioni fatte sopra ci sembra importante che venga chiarito il perimetro del convertendo, fornendo magari una definizione anche in via di prassi e specificando la sorte relativa alla restituzione delle somme versate nella riserva in conto futuro aumento di capitale.
Il tema è particolarmente significativo, anche perché l’ottenimento di un “finanziamento convertendo” superiore a 50.000 euro integra uno dei requisiti per la permanenza nella sezione speciale decorsi i primi 3 anni.

La nuova impresa innovativa. Conclusioni sul “convertendo”

Concludiamo con qualche altro dubbio sorto relativamente al caso di una startup (per la quale operiamo in via continuativa quali Advisor) che ha sottoscritto con alcuni investitori un SAFE agli inizi di dicembre del 2024 per un importo complessivo superiore ai 100.000 euro, con l’impegno a effettuare i versamenti entro la fine dell’anno.
Diciamo subito che il contratto non prevede il diritto alla restituzione in caso di non conversione, quindi un primo dubbio è fugato.
Uno degli investitori è un fondo statunitense non soggetto a vigilanza in Italia, e ha versato più di 50.000 euro. Quanto è dirimente la data di effettuazione del versamento?
Anche il finanziamento convertendo deve essere effettuato da un investitore terzo professionale o da uno dei soggetti previsti dalla normativa novellata (se così fosse mancherebbe una virgola nella perifrasi)?

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Al piccolo investitore che ha sottoscritto il SAFE e ha effettuato il bonifico (indicando una causale diversa da quella prevista dal legislatore riferendosi al contratto SAFE) il 18 dicembre spetta (e quando) la detrazione?
Tenendo conto che non ha presentato la domanda sulla piattaforma del MIMIT per verificare il plafond de minimis, ne può beneficiare in sede di conversione?
Anche perché non essendo stato previsto un periodo di “vacatio legis” (la Legge è entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) non è stato dato tempo materiale agli interessati di pianificare opportunamente le migliori soluzioni.

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Nel prossimo approfondimento continueremo ad analizzare e, volendo, a “smontare” la Legge 193/2024 evidenziandone tutti i difetti in modo (in senso positivo e costruttivo) che si possa al più presto mettere riparo con circolari operative e guide appropriate



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