Consiglio di Stato, sentenza n. 1014 del 10 febbraio 2025
La disposizione di legge (del d.lgs. n.163/2006) che si pretende impositiva di un precetto sostitutivo e inderogabile in realtà non contempla alcuna rigida predeterminazione dell’elemento contenutistico destinato a sostituirsi alla clausola difforme, tanto ciò è vero che il Tribunale non ha statuito alcuna “inserzione automatica di clausole” nel contratto.
Ciò che la legge (art. 115) si limita ad imporre è l’inserimento nel contratto di una clausola di revisione prezzi (e solo entro tali limiti potrebbe in astratto operare il meccanismo di sostituzione automatica e giudicarsi della nullità di una pattuizione negoziale che escludesse la revisione), ma le relative modalità esecutive e applicative non integrano (né potrebbero) disposizione imperativa.
Sulle norme procedurali, in particolare, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 7 del predetto d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiamato dall’art 115, stabiliscono: (i) un obbligo per l’Amministrazione di inserire nel contratto una clausola che regoli la revisione prezzi; (ii) un procedimento amministrativo per l’applicazione della revisione prezzi, affidato ai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi; (iii) un’istruttoria basata sui dati forniti dall’Osservatorio o dall’ISTAT.
Specularmente, l’art. 10 del Capitolato qui controverso riproduce tutti gli elementi sopra indicati, atteso che: (i) espressamente prevede la clausola che disciplina la revisione prezzi; (ii) contempla la periodicità annuale, (art. 10 comma 1) corrispondente a quella risultante dal combinato disposto dell’art 115 del Codice e dell’art. 7, comma 4, lettera c) del d.Lgs. n 163/2006; (iii) sancisce la necessità dell’espletamento di una istruttoria; (iv) espressamente prevede che l’istruttoria si svolga sulla base dei dati ufficiali o forniti dall’ISTAT esattamente come stabilito dall’art 115.
Resta fermo che qualunque rimedio manutentivo del contratto, inteso alla rimodulazione del suo contenuto in funzione del ripristino di un supposto e sopravvenuto disequilibrio sinallagmatico, dovrebbe comunque necessariamente confrontarsi:
–i) sia con il principio dell’autonomia negoziale – legittimamente esercitabile ed esercitata dalle parti in una materia entro certo limiti disponibile e quindi aperta a determinazioni espressive di libertà contrattuale – attraverso la definizione di un limite revisionale espressamente sancito all’art 9,
—ii) sia con l’ulteriore canone metodologico per cui – sempre nella prospettiva di una rivalutazione in chiave correttiva delle pattuizioni concordate – la singola disposizione va letta e inquadrata nel contesto della logica funzionale e causale dell’intero contratto, poiché è nella trama complessiva del regolamento convenzionale che si possono cogliere eventuali sintomi di un’alterazione patologica dell’equilibrio contrattuale.
In un tessuto contrattuale di così fatto tenore – connotato da una spiccata responsabilizzazione dell’Assuntore in funzione del risultato e da una conseguente ed altrettanto evidente distribuzione a suo carico dell’alea concernente l’acquisizione e l’organizzazione dei fattori di produzione – la valutazione della supposta imprevedibilità e intollerabilità dell’aumento dei costi avrebbe quindi dovuto essere condotta “in concreto”, tenendo conto, sul lato interno, delle finalità espresse del negozio e della sua capacità di generare profitti pur in un quadro di fattori di costo aumentati; e, sul lato esterno, delle specifiche dinamiche del mercato di approvvigionamento (anche sotto il profilo degli effettivi consumi registrati nei periodi interessati e della persistenza o meno dei segnalati incrementi di prezzo), essendo quello dell’energia settore notoriamente altamente volatile poiché caratterizzato da costanti e ordinarie oscillazioni di prezzo; nonché valutando le condizioni di acquisizione alle quali X ha fatto ricorso (o alle quali diligentemente avrebbe potuto fare ricorso) e la loro capacità di tenuta a fronte delle variazioni di prezzi, posto che gli operatori del settore agiscono attraverso specifici accorgimenti al fine di prevenire e fronteggiare le dinamiche dei mercati di riferimento, ad esempio stipulando contratti a prezzi prefissati e di lungo periodo di fornitura.
Alla luce delle considerazioni che precedono si può concludere che non basta affermare il dato dell’innalzamento (sia pure rilevante) dei prezzi per poter assumere che ne sia risultato stravolto l’equilibrio contrattuale – senza procedere preliminarmente ad una analitica indagine dei termini integranti l’originaria impostazione causale del contratto e l’alea concordata, i fattori economici e di vantaggio economico per l’appaltatore avuti di mira nel definirla, lo specifico settore commerciale nel quale questi si iscrivono e le modalità di approvvigionamento dei fattori produttivi in relazione ai quali si è registrato l’innalzamento dei prezzi.
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