Arbitro Assicurativo, al via il Regolamento con le nuove regole — idealista/news

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Il rapporto tra gli italiani e il mondo delle assicurazioni non è sempre facile: basti pensare che, secondo gli ultimi dati dell’Ivass, l’ente che vigila sull’operato delle compagnie assicurative in Italia, nei primi sei mesi del 2024 sono stati presentati oltre 62 mila reclami con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari al 18,9%. In particolare oltre 27 mila reclami hanno riguardato il ramo Rc auto (44,1% del totale), 25.540 i rami danni diversi dalla Rc auto (41%) e 9.271 i rami vita (14,9%).

Ma dal mese di gennaio c’è una novità che potrebbe finalmente accelerare la risoluzione di numerosi problemi: è entrato in vigore il Regolamento relativo al funzionamento dell’Arbitro Assicurativo, uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le imprese di assicurazione. Il suo funzionamento ricalca da vicino quello degli altri “arbitri”: l’Arbitro bancario e finanziario (ABF) e l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

Aribitro assicurativo, il decreto in Gazzetta Ufficiale

Dopo anni di attesa, finalmente con il decreto 6 novembre 2024, n. 215 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025 ) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha istituito presso l’IVASS l’Arbitro Assicurativo.

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Si tratta di un nuovo organismo indipendente per la risoluzione stragiudiziale di alcune controversie in ambito assicurativo, che (laddove applicabile) si pone come alternativa alla mediazione tradizionale. Detto in altri termini, gli assicurati potranno avere uno strumento in più per far valere le proprie ragioni prima di dover ricorrere alla giustizia ordinaria.

Come funziona e i requisiti

L’Arbitro Assicurativo è competente per le controversie derivanti da contratti assicurativi, incluse le richieste di risarcimento e l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà inerenti alle prestazioni assicurative. Sono invece escluse: le controversie relative ai grandi rischi disciplinati dal Codice delle Assicurazioni; i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e le controversie sottoposte alla competenza della Consap.

La domanda può avere ad oggetto anche il rimborso di somme di denaro purché non superino determinati limiti:

– per i rami vita, è previsto un limite massimo di euro 150 mila ovvero euro 300 mila nel caso di polizze di ramo I con prestazioni dovute solo in caso di decesso.

– per i rami danni, invece, è previsto un limite di 2.500 euro per controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità civile e 25mila euro per tutte le altre controversie.

Le condizioni per ricorrere all’Arbitro

Per accedere all’Arbitro Assicurativo, occorre però aver già presentato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario assicurativo, ai sensi del Regolamento IVASS 24/2008, entro i dodici mesi precedenti. È possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo solo caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente.

Il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dalla risposta al reclamo o dalla scadenza dei termini di risposta.

In ogni caso, non è possibile presentare un ricorso avente ad oggetto fatti accaduti oltre tre anni prima della presentazione del reclamo. Il ricorso deve includere la prova della presentazione del reclamo e la documentazione a supporto della pretesa avanzata.

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La procedura per accedere all’Arbitro Assicurativo è analoga a quella prevista per l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): sono previste condizioni e termini simili per la presentazione del ricorso.

La procedura è interamente telematica e il ricorso può essere presentato direttamente dall’interessato, senza necessità di assistenza legale, o, in alternativa, per mezzo di un procuratore o un’associazione di consumatori.

Le controversie trattate devono essere esclusivamente basate su documenti (ferma restando, in alcuni limitati casi, la facoltà dell’Arbitro di sentire le parti). Non è prevista l’acquisizione di perizie tecniche o testimonianze orali. Le decisioni dell’Arbitro devono essere emesse entro 90 giorni, termine prorogabile solo in casi complessi.

Come si conclude un arbitrato

Le imprese di assicurazione e gli intermediari operanti in Italia aderiscono automaticamente al nuovo sistema arbitrale per effetto dell’iscrizione agli albi nazionali (Albo delle imprese e Registro Unico degli intermediari/Elenco annesso al Registro). Tuttavia, le imprese estere che operano in regime di libera prestazione di servizi o in libertà di stabilimento possono comunicare all’IVASS la propria facoltà di non aderire, indicando a quella sistema di risoluzione alternativo, riconosciuto nello Stato Membro di origine, aderiscono.

Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo non sono equiparabili a quelle di un giudizio ordinario ma per le compagnie assicurative il mancato adeguamento a una sua decisione può costare molto caro in termini di reputazione.

L’inadempimento, infatti, viene reso noto sul sito dell’Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni e per i 6 mesi successivi l’impresa o l’intermediario inadempiente devono pubblicare l’informazione nella home page del proprio sito web, dandone prova alla segreteria tecnica dell’Arbitro.

In pratica, prima di scegliere con chi sottoscrivere una polizza, in caso di dubbi, i risparmiatori potranno sempre verificare  se la compagnia prescelta ha avuto reclami e in caso positivo se si è adeguata o meno alle decisioni dell’Arbitro.

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Quando è operativo l’arbitro assicurativo?

L’Arbitro in questo momento non è ancora attivo: l’IVASS, secondo quanto stabilito dal decreto, dovrà adottare, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento (9 gennaio 2025), quindi entro il 9 maggio 2025, le disposizioni tecniche ed attuative con le quali verranno regolati alcuni aspetti pratici, tra cui: le modalità di adesione; gli adempimenti per la presentazione del ricorso; la procedura di nomina dei componenti del collegio arbitrale, e altro ancora.

L’operatività dell’Arbitro sarà disposta da un provvedimento IVASS, pubblicato sul sito, entro 5 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche (il termine di entrata in funzione del nuovo sistema dovrebbe essere quindi il 9 ottobre 2025).



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