Bonus ristrutturazione e spese condominiali. Il pagamento tardivo non blocca la detrazione (quesito)

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In Redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sul bonus ristrutturazione condominiale alle quali è connesso uno specifico adempimento in capo all’amministratore di condominio.

Infatti, entro il prossimo 17 marzo, l’amministratore dovrà comunicare le spese sostenute nell’anno 2024 per lavori condominiali che poi saranno riportate nella dichiarazione dei redditi precompilata dei singoli condomini che hanno partecipato alla spesa.

Buongiorno, lo scorso anno il condominio in cui vivo con la mia famiglia è stato oggetto di lavori di ristrutturazione. A oggi non ho ancora versato la mia quota. L’Amministratore mi ha riferito che avevo tempo fino allo scorso 31 dicembre 2024 per pagare, ora non posso più detrarre la spesa o comunque la prima rata anche se pago.

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Mi date indicazioni in merito, quanto affermato dall’amministratore è corretto? 

La comunicazione delle spese condominiali all’Agenzia delle entrate

Gli amministratori di condominio entro il 16 marzo di ciascun anno comunicano all’Anagrafe tributaria, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di:

L’adempimento riguarda altresì l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione sul bonus ristrutturazione ( e altri bonus) va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

Per quest’anno visto che la scadenza del 16 marzo cade di Domenica, sarà possibile effettuare l’adempimento al 17 marzo.

Bonus ristrutturazioni e spese condominiali. Il pagamento tardivo non blocca la detrazione (quesito)

Venendo al quesito, in base alle FAQ sulla comunicazione dei lavori di ristrutturazione ,  l’informazione in merito all’effettuazione del pagamento da parte del singolo condòmino deve essere riferita al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Per fare un esempio, se il soggetto X ha pagato al condominio la sua quota lavori 2024 entro il 31 dicembre 2024 allora nella comunicazione l’amministratore di condominio specificherà l’avvenuto pagamento.

Andando più nello specifico, nel campo 26 della comunicazione “flag pagamento”:

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  • il campo deve essere impostato a 0 se il condomino non ha assolto al pagamento di tutta la quota dovuta entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
  • deve essere impostato a 1, se il condomino ha versato tutta la quota entro il 31/12.

Tuttavia il fatto di aver pagato o meno la propria quota entro il 31/12 non incide sulla possibilità di detrarre la spesa, ma solo sulla compilazione della precompilata:

In via generale, le quota attribuite pagate interamente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento sono inserite nella dichiarazione precompilata mentre le quote pagate parziale o non corrisposte entro tale data sono esposte solo nel foglio informativo.

Sulla detrazione, la circolare n. 122 del 1° giugno 1999, al paragrafo 4.8, ha chiarito che: ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I singoli condòmini possono detrarre le quote imputate e versate al condominio prima della presentazione della dichiarazione.

Dunque, nel caso specifico del nostro lettore, egli avrà tempo fino al 31 ottobre 2025 per pagare la propria quota. Potrà iniziare a detrarre la prima quota di 10 nella dichiarazione dei redditi 2025, periodo d’imposta 2024.

Riassumendo.

  • Comunicazione spese: gli amministratori devono comunicare le spese sostenute per lavori di ristrutturazione entro il 17 marzo all’Agenzia delle Entrate.
  • Pagamento entro il 31 dicembre: la quota deve essere pagata dal condòmino entro il 31 dicembre per essere inclusa nella dichiarazione precompilata, ma questo non incide sulla possibilità di detrarre la spesa.
  • Detrazione fiscale: la detrazione è possibile anche se il pagamento avviene dopo il 31 dicembre, purché i lavori siano stati pagati con bonifico bancario entro l’anno di riferimento.
  • Finestra per pagamento: i condòmini possono pagare fino al 31 ottobre dell’anno successivo e detrarre la spesa nell’anno fiscale precedente.
  • Esempio lettore: il lettore ha tempo fino al 31 ottobre 2025 per pagare la sua quota e potrà detrarla nella dichiarazione dei redditi 2025, relativa al 2024.



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