Dl Emergenza: esaminati emendamenti in materia di gioco pubblico

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Durata la seduta dell’11 febbraio, le Commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera hanno proseguito l’esame del Decreto legge 208/2024 “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Sono stati esaminati diversi emendamenti, alcuni di questi ponevano l’attenzione sul gioco pubblico.

Di seguito riportato il testo integrale.

ART. 6.

Contabilità

Buste paga

 

All’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, dopo le parole: risulti già avviato aggiungere le seguenti: , garantendo la continuità dei programmi già finanziati nel 2024.

0.6.04.1. Vaccari. (ammissibile)

All’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Conseguentemente, il comma 374 dell’articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituto dal seguente:

« 374. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d’azzardo, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un finanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

0.6.04.2. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello. (Inammissibile)

All’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, il comma 371 dell’articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato ed è ricostituito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019.

0.6.04.3. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello. (Inammissibile)

All’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d’azzardo è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b), e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

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0.6.04.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello. (Inammissibile)

Alla luce della valutazione di ammissibilità dell’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, si fa infine presente che deve ritenersi ammissibile l’emendamento Quartini 6.5, dichiarato inammissibile nella seduta del 29 gennaio scorso. L’emendamento presentato dall’onorevole Quartini prevede un finanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 del Fondo per il gioco d’azzardo patologico.

I Relatori hanno inoltre presentato l’emendamento 6.04 “Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico”, di cui si riporta il testo di seguito.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico)

1. All’articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « già adottati » sono inserite le seguenti: « o il cui procedimento di adozione risulti già avviato ».

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6.04. I Relatori.

 

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