Falsifica firma del marito per iscrivere figlio a scuola: è reato anche se l’iscrizione non si perfeziona

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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale nei riguardi di una donna per il delitto di cui agli artt. 476 e 482 c.p., per avere, nella domanda presentata ad un istituto scolastico, apposto la falsa sottoscrizione a nome dell’altro genitore, attestando falsamente il consenso all’iscrizione presso il medesimo istituto della figlia minore, la Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 30 gennaio 2025, n. 3880 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui era palese l’insussistenza del falso, atteso che il modulo con la firma apocrifa non aveva determinato la formazione di alcun atto, visto che la domanda a quell’istituto scolastico non si era mai concretizzata nella relativa iscrizione – ha diversamente riaffermato il principio secondo cui in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi.

L’art. 476, c.p., sotto la rubrica «Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici», punisce con la reclusione da uno a sei anni, il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

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Per qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni:

a) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;

b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente.

Nel caso in esame, la Corte di Appello aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale nei riguardi di una donna per il delitto di cui agli artt. 476 e 482 c.p., per avere, nella domanda presentata ad un istituto scolastico, apposto la falsa sottoscrizione a nome dell’altro genitore, attestando falsamente il consenso all’iscrizione presso il medesimo istituto della figlia minore.

Ricorrendo in Cassazione contro la sentenza, deduceva l’insussistenza del falso, atteso che il modulo con la firma apocrifa non aveva determinato la formazione di alcun atto, visto che la domanda a quell’istituto scolastico non si era mai concretizzata nella relativa iscrizione.

La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha riaffermato il principio secondo cui anche gli atti “interni” al procedimento amministrativo sono da ricomprendersi nella nozione di atto pubblico, così configurandosi quindi il reato in esame. In particolare, ha osservato la S.C., anzitutto era del tutto irrilevante la frequenza di altro istituto scolastico da parte della minore, in quanto ciò non poneva nel nulla la detta, ove pure iniziale e poi mutata, iscrizione all’istituto scolastico.

Opportunamente, dunque, i giudici del merito avevano richiamato quella giurisprudenza secondo cui: «in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi».

Nella specie, la falsa sottoscrizione del coniuge dell’imputata era stata accertata ed era funzionale all’iscrizione della figlia all’istituto scolastico e, come tale, aveva certamente acquisito valore determinante per la medesima iscrizione.

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