Collaboratori Sportivi : l’apertura di una Partita IVA conviene oppure no?

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Come noto, il d.l. 36/2021 tratta fra l’altro il lavoro sportivo; nello specifico l’art. 25 del predetto decreto, definisci il lavoratore sportivo come: “un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

La nuova disciplina tratta anche, specularmente, chi non è lavoratore sportivo: “non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

In linea generale i lavoratori sportivi sono: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gare e gli altri tesserati che svolgono una mansione inclusa nell’elenco tenuto dal dipartimento per lo Sport.

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Tali mansioni vengono individuate sulla base dei regolamenti tecnici di ogni specifico sport. Sono escluse dalla definizione di lavoratore sportivo tutte le attività amministrativo-gestionali e i lavoratori la cui abilitazione professionale viene rilasciata al di fuori dell’orientamento sportivo e che hanno l’obbligo di iscrizione in albi specifici.

Non sono considerati lavoratori sportivi invece gli amministrativo-gestionali cioè coloro che svolgono attività di segreteria, receptionist, addetti agli impianti, manutentori, addetti al marketing così come tutti coloro che svolgono una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo (fisioterapisti, medici, psicologi ecc…).

In questo contesto, il lavoratore sportivo potrà intrattenere con i sodalizi rapporti di lavoro di natura subordinata o autonoma (in quest’ultima categoria, senza che costituisca un terzo genere, è ricompresa anche la collaborazione coordinata e continuativa).

La principale distinzione esistente tra le distinte categorie risiede nell’organizzazione del lavoro; da una parte vi sarà vincolo di subordinazione (a cui corrispondono tutele maggiori per il lavoratore, ma anche maggiori obblighi per quest’ultimo), dall’altra vi sarà lo svolgimento da parte dell’operatore di attività lavorativa in piena autonomia gestionale e organizzativa.

Per ogni categoria di rapporto di lavoro come sopra riportata ci sono notevoli agevolazioni.

Limiteremo l’indagine al lavoro autonomo con P. IVA, quindi escluse le co.co.co.

Le agevolazioni previste per i lavoratori sportivi con p.Iva sono sia di carattere fiscale che di carattere previdenziale e si concretizzano in delle soglie di compensi sotto le quali non sono dovute né imposte né contributi.

Analizzando la parte contributivo previdenziale, i titolari di partita iva, godranno di una franchigia annuale sotto la quale non sarà dovuto alcunchè.

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La franchigia è di 5.000 € annui. Inoltre, fino al 2027 è prevista una riduzione del 50% dei contributi da versare.

Dal lato fiscale, allo stesso modo, è presente una franchigia sotto la quale non è prevista alcuna tassazione: 15.000 € annui.

Oltre tale soglia è prevista la tassazione tradizionale in base al proprio regime fiscale di riferimento, forfettario o ordinario.

Ricordiamo che tali agevolazioni sono previste esclusivamente per i redditi prodotti verso degli enti sportivo dilettantistici iscritti al RAS.

N.B.: Tutti gli enti citati devono essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche per godere dei benefici garantiti da questa riforma.

Aprire partita iva come lavoratore sportivo è obbligatorio, come per tutte le attività, quando l’attività diventa abituale e continuativa indipendentemente dal volume d’affari.

Sulla base della nuova disciplina del lavoro sportivo è assolutamente irrilevante il quantum del compenso al fine della apertura della p. Iva. Nel senso che, seppure si percepisse meno di cinque mila euro annui (cifra per cui non è prevista la contribuzione o tassazione), non è detto che si potrà fare a meno di aprire la partita iva.

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Infatti, non sono tanto gli incassi o il volume di reddito che portano alla necessità dell’apertura della partita iva. Ciò che rileva è l’abitualità e la continuità dell’attività svolta in favore del sodalizio sportivo.

Quella che si dovrà aprire sarà dunque la partita iva da lavoratore autonomo.

Si dovrà procedere all’apertura della relativa posizione in agenzia dell’entrate e successivamente all’iscrizione alla gestione separata INPS.

Si tratta di due pratiche completamente gratuite che il lavoratore potrà fare in autonomia oppure assistito da un fiscalista o commercialista di fiducia.

In sede di apertura sarà necessario scegliere anche il regime fiscale. Avendone i requisiti, senza dubbio, il regime migliore è il forfettario. Si tratta del migliore regime perché, oltre alle agevolazioni previste dal lavoro sportivo, ha una tassazione e costi di gestione molto bassi.

In pratica, lato previdenziale si gode della franchigia dei 5 mila euro e della decontribuzione del 50% per i primi cinque anni di attività.

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Dal lato fiscale, fino a 15 mila euro non si pagherà nulla.

Oltre i 15 mila euro invece si pagherà le tasse seguendo le regole forfettarie, quindi il 5% o 15% sulla quota di reddito eccedente la franchigia.

Il c.d. Regime Forfettario, che come abbiamo visto è il più “appetibile”, introdotto dalla Legge 190/2014 e più volte modificato prevede alcune cause di esclusione dall’applicabilità di questo regime fiscale di vantaggio, le quali sono state precisate dall’Agenzia delle Entrate tra l’altro con la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019 secondo cui, in base alla lettera d-bis del comma 57, art. 1, Legge 190/2014 “le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato

Conseguentemente se il lavoratore sportivo sottoscrive un contratto di collaborazione sportiva e successivamente apre P.Iva, non potrà lavorare ed emettere fatture per l’ente sportivo presso il quale lavorava prevalentemente.

Attenzione quindi a valutare bene i requisiti e le circostanze del rapporto di lavoro.

Dato che le agevolazioni fiscali e contributive a favore di co.co.co. sportive e professionisti titolari di p.Iva sono equivalenti, diventa una scelta probabilmente più coerente optare per aprire subito una posizione IVA, specialmente se si pensa di superare il compenso di 15 mila euro annui, ed evitare le cause di esclusione dall’applicabilità del Regime Forfettario.

Per gentile concessione di ASI NAZIONALE 
[ Stefano Succi – Alessandro Ciancamerla]
Avvocati
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