La permuta è mezzo di pagamento tracciabile?

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La cessione di un auto in permuta vale come pagamento tracciabile? Una recente risoluzione del Fisco fornisce alcuni chiarimenti sull’argomento, permettendo così la detrazione Irpef sull’acquisto di un’auto per disabili. Questa interpretazione potrebbe estendersi ad altri casi di pagamenti tracciati.

Diamo notizia della recentissima risoluzione 11/2025, con la quale sono stata affermate le condizioni in presenza delle quali anche la permuta può essere considerata come pagamento tracciabile. La tesi, esposta in riferimento al caso di acquisto di auto per disabile, può essere estesa a tutte le fattispecie che fanno riferimento ai mezzi di pagamento tracciati.

 

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Auto per i disabili: le agevolazioni fiscali

permuta pagamento tracciabilePer l’acquisto dei mezzi di locomozione (nuovi o usati) delle persone con disabilità (articolo 3, legge n. 104/1992) la norma prevede il beneficio della detrazione (pari al 19% dall’imposta lorda Irpef), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di un solo veicolo in un periodo di quattro anni dalla data di acquisto, includendo, nel limite del raggiungimento del suddetto tetto di spesa, anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo stesso

A far data dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 la detrazione viene subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (qui abbiamo elencato le casistiche principali), quindi anche per l’acquisto dei veicoli destinati alle persone disabili.

 

La permuta vale come pagamento tracciabile?

Il dubbio si pone nel caso in cui venga acquistata un’auto nuova per il disabile, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso: tale modalità pregiudica la fruizione della detrazione Irpef per l’importo corrispondente alla permuta?

Di tale questione si è occupata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 11 del 7 febbraio scorso.

Il contribuente ritiene che anche la quota corrispondente alla vendita dell’auto usata debba essere considerata come pagamento tracciabile, in quanto riportato nella ricevuta d’acquisto, allegata alla fattura e a tutti gli altri documenti necessari per accedere alla detrazione.

L’Agenzia ha osservato che il provvedimento con cui dovevano essere specificati gli “gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D. Lgs n. 241/1997” non è stato per ora emanato e che, quindi, come già precisato nella risposta n. 431/2020, è corretto ritenere che “l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva“.

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Di conseguenza, secondo l’Amministrazione, è corretto ritenere che le “ulteriori modalità” ammesse siano quelle idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire lo svolgimento di efficaci controlli da parte degli uffici finanziari.

Il pagamento può essere ritenuto tracciabile se il beneficiario della detrazione è in possesso di documenti idonei a identificare l’acquirente che sostiene la spesa, il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il “valore” dell’auto usata venduta al concessionario scomputato dall’importo dovuto a saldo. Tra i documenti idonei, per le Entrate: il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l’atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il valore compensato.

 

In conclusione…

Il contribuente insomma potrà beneficiare della detrazione Irpef del 19%, calcolata sull’intero prezzo di acquisto della nuova auto, nel rispetto del limite massimo di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di acquisto, considerando, non solo l’importo versato tramite i sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’articolo 23 del D.Lgs n. 241/1997, ma anche l’ammontare del ”valore” di cessione del veicolo usato.

Si tratta dunque di una tesi che, seppure esposta in riferimento al caso di acquisto di auto per disabile, può essere estesa a tutte le fattispecie che fanno riferimento ai mezzi di pagamento tracciati.

 

Danilo Sciuto

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Giovedì 13 Febbraio 2025



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