Caso Almasri, perché Cassese sbaglia. L’Italia ha violato norme internazionali

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Lo stato italiano, rilasciando il generale libico, ha compiuto non solo un illecito ai sensi del cosiddetto “statuto di Roma” e delle Nazioni unite, ma anche un illecito di carattere più generale, perché ha violato l’ulteriore obbligo internazionale di aut dedere aut iudicare

Con il rispetto dovuto a un giurista di tale esperienza e spessore, e quindi interpretando alla lettera il monito proprio dei Maestri – «la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri» (Gustav Mahler) – una recente intervista rilasciata da Sabino Cassese a Il Messaggero del 10 febbraio 2025 richiede, anche in ragione dell’autorevolezza dell’autore, una circostanziata replica.

La vicenda è quella, oramai nota, del generale libico Almasri, arrestato in Italia in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Camera preliminare della Corte penale internazionale, e in seguito rilasciato in ragione della «irritualità dell’arresto in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte» (così il provvedimento della Corte di Appello di Roma del 21 gennaio 2025).

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Il mandato d’arresto

Ben al di là dell’aspro confronto politico sul caso, e dunque limitandoci esclusivamente ai rilievi di carattere giuridico, sorprende come, secondo l’emerito professore, le ragioni che avallerebbero la decisione di rilascio risiedono in sostanza nella circostanza per cui il governo «poteva esercitare una certa dose di discrezionalità», anche in virtù del fatto che ci troviamo di «fronte a una accusato, non una persona giudicata».

Invero, l’articolo 58 dello statuto della Corte penale internazionale sancisce che in qualsiasi momento dopo l’apertura delle indagini la Camera preliminare può, su richiesta dell’organo d’accusa internazionale, emettere un mandato d’arresto se essa è convinta che ricorrono due condizioni: a) che vi sono «fondati motivi» per ritenere che tale persona abbia commesso un crimine di competenza della Corte; «e» — trattasi dunque di condizioni cumulative — b) che l’arresto di tale persona appaia necessario per garantire una delle seguenti ulteriori condizioni: i) la comparizione della persona al processo; ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento; oppure iii) per impedire la persecuzione di quel crimine o di un crimine connesso o che avviene nelle medesime circostanze.

Ciò premesso, occorre poi specificare come nel caso di specie rilevano due diversi profili di responsabilità: uno interno e uno internazionale.

Illecito internazionale

Tuttavia, se sino a questo momento l’attenzione, anche della dottrina specialistica, si è concentrata sui profili di responsabilità interna (sollevando più di un interrogativo sulla corretta interpretazione della legge di adeguamento allo statuto della Corte da parte della autorità nostrane: magistratura, ministro di Giustizia, e ministro dell’Interno per quanto attiene la decisione di rimpatrio immediato) nella prospettiva di diritto internazionale non c’è dubbio alcuno che ci troviamo di fronte a un illecito internazionale.

In altri termini la mancata ottemperanza, in buona fede, agli obblighi di cooperazione sanciti dal trattato istitutivo della Corte penale internazionale, rappresentando delle violazioni di norme di diritto internazionale riconducibili a condotte di organi propri dello stato italiano, integrano certamente l’elemento oggettivo e soggettivo di un illecito internazionale.

Né si può controbattere che tale illecito è stato compiuto in osservanza di norme di diritto interne: è lo stesso diritto internazionale generale, a sancire, come ribadito dall’articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata dall’Italia), che «una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato».

Aut dedere aut iudicare

Da ultimo, come ricordato dalla Società italiana di diritto internazionale in un opportuno comunicato, lo stato italiano, rilasciando il generale Almrasi, e dunque impedendo la persecuzione dei terribili crimini internazionali evocati nel mandato di arresto internazionale (crimini contro l’umanità e crimini di guerra comprensivi di tortura) ha compiuto non solo un illecito ai sensi del cosiddetto “statuto di Roma” e delle Nazioni unite (dal momento che la situazione libica è stata deferita alla Corte dal Consiglio di sicurezza Onu), ma anche un illecito di carattere più generale, perché ha violato l’ulteriore obbligo internazionale di aut dedere aut iudicare, ovvero giudicare il presunto autore di tali gravi violazioni presente sul proprio territorio oppure consegnarlo a uno stato che intende procedere in tal senso.

In definitiva non solo l’autorevolezza e la credibilità dell’Italia risultano fragilizzate da questa vicenda. Ma il nostro paese si è anche esposto a un possibile contenzioso volto ad accertarne la responsabilità sul piano internazionale.

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Gabriele Della Morte è professore ordinario di diritto internazionale, Università Cattolica di Milano

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