Emendamento Rentri: Legge conv. Decreto Milleproroghe 2025 – Emendamento 11.24 ritirato – 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato: Rinvio RENTRi 60 giorni
ID 23464 | Rev. 1.0 del 14.02.2025 / In allegato Nota su testo Legge conv Milleproroghe 2025 approvato Senato 13.02.2025 (!) Non definitivo atteso testo approvato Camera
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Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Senato Legge conv Milleproroghe 2025 – Rinvio RENTRi 60 giorni
All’articolo 11 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
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Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
2. All’articolo 17 -bis , comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.
Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Senato Legge conv Milleproroghe 2025
2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
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segue
Si evidenzia che la proroga di 60 giorni del RENTRi è a tuttora nelle previsioni di una Legge conversione del Milleeproroghe 2025 non emanata, ma è presente solo nel testo approvato al Senato e che dovrà essere confermata alla Camera.
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Emendamento 11.24 ritirato Senato Legge conv Milleproroghe 2025
All’articolo 11 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.»
Parte a seguire superata
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Con Emendamento al testo (Art. 11) del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (Milleproroghe 2025) della Legge di conversione approvata al Senato (testo atteso alla Camera), prevista decorrenza dei termini delle Sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi del Rentri (decorsi 180 giorni dalla data del 13 Febbraio 2025).
Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
2. All’articolo 17 -bis , comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.
Emendamento 11.24 ritirato Senato Legge conv Milleproroghe 2025
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.»
Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
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10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
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13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.
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Art. 13 Tempistiche di iscrizione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (13 Febbraio 2025 / ndr), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
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