Sono state notificate alla WTO le bozze delle direttive delegate della Commissione Europea che modificano l’allegato III della Dir. 2011/65/UE (RoHS) al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
Nello specifico le bozze delle direttive delegate mirano a riformulare, revocare e/o rinnovare le esenzioni relative al piombo.
Di seguito un prospetto delle esenzioni presentate all’interno delle bozze delle direttive delegate:
- le esenzioni 6(a), 6(a)-I, 6(b)-I, 6(b)-II e 6(C) relative al piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio e rame sono sostituite dalle seguenti:
Esenzione |
Ambito e date di scadenza |
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6(a) |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio per la lavorazione e nell’acciaio zincato che contiene fino allo 0,35 % di piombo in peso. |
Scade 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata. |
6(a)-I |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio per la lavorazione contenente fino allo 0,35% di piombo in peso*. |
Scade il 31 dicembre 2026 per tutte le categorie. |
6(a)-II |
Piombo come elemento legante nei componenti in acciaio zincato a caldo in lotti, con un contenuto di piombo fino allo 0,2% in peso. |
Scade il 31 dicembre 2026 per tutte le categorie. |
6(b) |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso. |
Scade 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata. |
6(b)-I |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso, a condizione che provenga da riciclo di rottami di alluminio contenenti piombo*. |
Scade 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata per le categorie 1-7 e 10. Scade il 31 dicembre 2026 per tutte la categoria 9-IMCI e per la categoria 11. |
6(b)-II |
Il piombo come elemento di lega nell’alluminio con un contenuto di piombo fino allo 0,4% in peso*. |
Scade 18 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata per le categorie 1-7 e 10. Scade il 31 dicembre 2026 per tutte la categoria 9-IMCI e per la categoria 11 |
6(b)-III |
Piombo come elemento di lega in leghe di fusione di alluminio contenenti fino allo 0,3% di piombo in peso, a condizione che provengano dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo*. |
Scade il 31 dicembre 2026 per le categorie 1-8, 9 strumenti di monitoraggio e controllo industriali e 10. |
6(c) |
Lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso*. |
Scade il 31 dicembre 2026. |
- l’esenzione 7(a) relativa al piombo come elemento di lega nelle saldature è riformulata come segue:
Esenzione |
Ambito e date di scadenza |
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7(a) |
Il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ad es, leghe a base di piombo contenenti l’85% in peso o più di piombo). |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni coperte dal punto 24 del presente Allegato) e scade il 31 dicembre 2026. |
7(a)-I |
Piombo nelle leghe di saldatura ad alta temperatura di fusione (ad es, leghe a base di piombo contenenti l’85% in peso o più di piombo) per le interconnessioni interne per il fissaggio di die o di altri componenti insieme a una matrice nell’assemblaggio di semiconduttori con semiconduttori con correnti costanti o transitorie/impulsive di 0,1 A o superiori o tensioni di blocco oltre 10 V, o dimensioni del bordo di die d superiori a 0,3 mm x 0,3 mm. |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni coperte dal punto 24 del presente Allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
7(a)-II |
Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ad es, leghe a base di piombo contenenti l’85% in peso o più di piombo) per le connessioni integrali (cioè interne ed esterne) di componenti elettrici ed elettronici, se sono soddisfatte le seguenti condizioni – la conducibilità termica del materiale di fissaggio polimerizzato/sinterizzato è >35W/(m*K), – la conducibilità elettrica del materiale polimerizzato/sinterizzato è >4,7MS/m, – temperatura di fusione del solido superiore a 260°C |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni coperte dal punto 24 del presente Allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
7(a)-III |
Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ad es, leghe a base di piombo contenenti l’85% in peso o più di piombo) nelle saldature di primo livello (connessioni interne o integrali – cioè interne ed esterne) per componenti, in modo che il successivo montaggio dei componenti elettronici su componenti elettronici su sottoinsiemi (ad esempio moduli, schede di sotto circuito, substrati, o saldature punto a punto) con una saldatura secondaria non faccia rifluire la saldatura di primo livello. Questa sottovoce esclude le applicazioni di fissaggio delle die e le saldature ermetiche. |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni coperte dal punto 24 del presente Allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
7(a)-IV |
Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ad es, leghe a base di piombo contenenti l’85% in peso o più di piombo) nelle giunzioni di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti ai circuiti stampati o ai telai di piombo: 1. nelle sfere di saldatura per il fissaggio di ballgrid-array ceramici (BGA) 2. nei sovrastampi in plastica ad alta temperatura (> 220 °C) |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni coperte dal punto 24 del presente Allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
7(a)-V |
Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ad es, leghe a base di piombo contenenti l’85% in peso o più di piombo) come materiale di tenuta ermetica tra: 1. un pacchetto o un connettore in ceramica e un involucro metallico, 2. le terminazioni dei componenti e una sottoparte interna. |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni coperte dal punto 24 del presente Allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
7(a)-VI |
Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ad es, leghe a base di piombo contenenti l’85% in peso o più piombo) per stabilire connessioni elettriche tra i componenti delle lampade a incandescenza con riflettore per il riscaldamento a infrarossi, lampade a scarica ad alta intensità o riscaldamento a infrarossi, lampade a scarica ad alta intensità, o lampade da forno. |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni coperte dal punto 24 del presente Allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
7(a)-VII |
Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ad es, leghe a base di piombo contenenti l’85% in peso o più di piombo) per trasduttori audio in cui il picco di temperatura operativa temperatura operativa di picco supera i 200°C. |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni coperte dal punto 24 del presente Allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
- l’esenzione relativa al piombo in componenti di vetro o di ceramica è così aggiornata:
le esenzioni 7(c)-I e 7(c)-II resteranno valide nella loro formulazione attuale rispettivamente fino al 31/12/2026 e al 31/12/2027 per tutte le categorie di AEE. La direttiva delegata introduce inoltre le nuove esenzioni 7(c)-V e 7(c)-VI:
Esenzione |
Ambito e date di scadenza |
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7(c)-V |
Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo in un composto di vetro o matrice di vetro che svolge una delle seguenti funzioni: 1) per la protezione e l’isolamento elettrico in diodi ad alta tensione e strati di vetro per wafer sulla base di un corpo di vetro piombo-zinco-borato o piombo-ilica-borato; 2) per la sigillatura ermetica tra parti in ceramica, metallo e/o vetro. 3) per l’incollaggio in un processo a parametri di processo < 500 °C in combinazione con una viscosità di 1013,3 dPas (“temperatura di transizione del vetro”); 4) per l’uso come materiale resistivo come l’inchiostro, con una resistività compresa tra 1 ohm/quadrato e 1 megaohm/quadrato, esclusi i potenziometri a trimmer; 5) per l’uso in superfici di vetro modificate chimicamente per piastre a microcanali (MCP), moltiplicatori di elettroni a canale (CEM) e moltiplicatori di elettroni a canale (CEM) e prodotti in vetro resistivo (RGP). |
Si applica a tutte le categorie e scade il il 31 dicembre 2027. |
7(c)-VI |
Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo in una ceramica che svolge una delle seguenti funzioni (esclusi gli articoli di cui ai punti 7(c)-II, 7(c)-III e 7(c)-IV del presente allegato e il punto 14 dell’allegato IV): 1) per l’uso in ceramiche piezoelettriche al piombo zirconio titanato (PZT) in ceramica; 2) per fornire ceramiche con una temperatura positiva. coefficiente di temperatura (PTC). |
Si applica a tutte le categorie e scade il 31 dicembre 2027. |
Oltre a quanto riportato sin qui, p interessante notare come il provvedimento cerchi di armonizzare alcune di queste esenzioni RoHS con i requisiti della voce 63 dell’Allegato XVII del Reg. REACH, in relazione ai componenti contenenti piombo in parti accessibili che possono essere messe in bocca dai bambini.
Le adozioni delle Direttive da parte della Commissione Europea sono previste per marzo 2025.
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