IN BREVE
ADEMPIMENTI
Pubblicato il software per la compilazione della CU 2025
Software di compilazione Certificazione unica 2025
L’Agenzia Entrate ha pubblicato il software per la compilazione della CU 2025.
Le novità – Tra le novità del modello ricordiamo il “bonus Natale”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. Nella CU 2025, sono stati introdotti nuovi campi specifici per il bonus tredicesima:
- il punto 721 indica il reddito di lavoro dipendente considerato ai fini della verifica della capienza.
- il punto 723 riporta l’indennità erogata.
- il punto 724 indica l’indennità non erogata.
- il punto 725 mostra l’importo dell’indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio.
- il punto 726 riporta i giorni di lavoro dipendente utilizzati per il calcolo dell’importo spettante.
La CU è stata inoltre aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.
La disciplina dei fringe benefit per i dipendenti ha subito importanti modifiche, recepite nella CU 2025. Le principali novità sono:
- conferma delle soglie di esenzione: 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.
- estensione temporale: le soglie sono state confermate non solo per il 2025, ma anche per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
- nuova agevolazione per neo-assunti: soglia di esenzione fino a 5.000 euro per dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, valida per i primi due anni dall’assunzione e riservata a chi si trasferisce a più di 100 km dalla precedente residenza;
- inclusione di nuove voci quali: i rimborsi per utenze domestiche e locazioni, nonché interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico,ricettivo e termale. Esso deve essere indicato nel punto 479. Questo trattamento integrativo speciale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, è riservato ai lavoratori del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti termali per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. Il beneficio consiste in un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Questo trattamento non concorre alla formazione del reddito fiscale e previdenziale del lavoratore. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono responsabili dell’erogazione di questo trattamento integrativo speciale e devono riportarlo correttamente nella Certificazione Unica. Inoltre, potranno recuperare il credito derivante dall’erogazione mediante compensazione, utilizzando il codice tributo 1702 nel modello F24.
Il modello fa infine spazio all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
La CU 2025 prevede una nuova sezione dedicata all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Questa misura è stata introdotta dall’art. 7 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie. È importante notare che l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente:
- ai compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive previste dall’art. 89, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità triennio 2019-2021.
- al personale cui si applicano i CCNL del comparto Sanità, ovvero i dipendenti delle Aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva non può essere applicata:
- ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata.
- a soggetti ai quali non si rendono applicabili i contratti collettivi citati.
Per la corretta compilazione della Certificazione Unica 2025 è necessario:
- utilizzare i nuovi campi da 671 a 673, dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive.
- inserire l’importo dell’imposta sostitutiva operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario nell’apposito nuovo punto.
- compilare la sezione “Dati fiscali – Somme assoggettate ad imposta sostitutiva – Mance e prestazioni aggiuntive sanitari”, prestando particolare attenzione alla sotto sezione “Prestazioni aggiuntive del personale sanitario”.
La corretta compilazione di questa sezione della CU 2025 è fondamentale per garantire il corretto trattamento fiscale delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. È essenziale verificare attentamente l’applicabilità dell’imposta sostitutiva in base alle specifiche condizioni del personale e del contesto lavorativo.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Siglato l’Accordo di rinnovo delle Agenzie di Somministrazione
Accordo 3 febbraio 2025
In data 3 febbraio 2025, è stato siglato – tra Assolavoro e Felsa Cisl, NIdiL Cgil e UILTemp – l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione.
Di seguito, le principali novità:
- Formazione e Sviluppo delle Competenze – l’Accordo di rinnovo introduce un’attenzione particolare alla formazione professionale e allo sviluppo delle competenze professionali. Viene regolato, infatti, in modo pattizio l’utilizzo delle risorse del fondo Formatemp dedicate alla formazione, allineandosi alle recenti modifiche normative introdotte dal “Collegato Lavoro”. Grazie a queste risorse, ogni anno oltre 300mila persone ricevono formazione gratuita e un terzo di loro accede immediatamente a un’opportunità lavorativa concreta;
- Potenziamento del Welfare sanitario – si prevede un potenziamento delle prestazioni sanitarie e assicurative per i lavoratori in somministrazione. L’obiettivo è migliorare il benessere dei dipendenti e aumentare le politiche di fidelizzazione, un tema sempre più centrale nel mercato del lavoro.
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DIRITTO DEL LAVORO
Corte Costituzionale: i quesiti referendari inerenti il Jobs Act
Corte Costituzionale: Sentenza 7 febbraio 2025, n. 11 – Cittadinanza; Sentenza 7 febbraio 2025, n. 12 – Jobs Act; Sentenza 7 febbraio 2025, n. 13 – Indennità di licenziamento; Sentenza 7 febbraio 2025, n. 14 – Contratti a termine; Sentenza 7 febbraio 2025, n. 15 – Responsabilità dell’imprenditore committente
La Corte Costituzionale – con una serie di sentenze del 7 febbraio 2025 – ha reso noti gli intendimenti in merito alla materia di cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento, disciplina dei contratti a termine e responsabilità dell’imprenditore committente.
Al riguardo, è stata disposta:
- l’ammissibilità del referendum diretto ad abrogare congiuntamente l’intero articolo 9, comma 1, lettera f), della Legge n. 91/1992 e, limitatamente ad alcune parole, l’articolo 9, comma 1, lettera b), al fine di concedere a tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea la possibilità di presentare richiesta di concessione della cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale in Italia;
- l’ammissibilità della richiesta di abrogazione del D.Lgs. n. 23/2015, che ha attuato una delle deleghe legislative conferite al Governo con il c.d. Jobs Act;
- l’ammissibilità del referendum per l’abrogazione dell’articolo 8 della Legge n. 604/1966, limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima (pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione dell’indennità da licenziamento illegittimo;
- l’ammissibilità del referendum per l’abrogazione di alcune previsioni (articoli 19, commi 1, 1-bis e 4, e 21, comma 01, del D.Lgs. n. 81/2015) che attualmente consentono la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato (e anche la loro proroga e/o il rinnovo) fino a un anno senza dover fornire alcuna giustificazione, e, per quelli di durata superiore, sulla base di una giustificazione individuata dalle parti, anche se non prevista né dalla legge, né dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale;
- l’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui esclude la responsabilità solidale dell’imprenditore committente per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
I chiarimenti del MLPS su decontribuzione lavoratrici madri e lavoro intermittente
MLPS, Interpello 5 febbraio 2025, n. 2
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 5 febbraio 2025, n. 2 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dell’art. 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023, n. 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente.
Al riguardo, secondo il MLPS non sembrano ravvisarsi elementi ostativi ad utilizzare tale sgravio alla richiamata tipologia di rapporto di lavoro, atteso che l’art. 1, commi da 180 a 182, della legge di bilancio per il 2024, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita ad escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.
Pertanto, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – si ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire ad un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione.
Conseguentemente, il beneficio contributivo in commento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Pubblicato da Fondoprofessioni l’Avviso n. 3/2025
Avviso n. 3/2025
In data 29 gennaio 2025, Fondoprofessioni ha pubblicato l’Avviso n. 3/2025 “Piani formativi pluriaziendali”, che finanzia la realizzazione di piani formativi pluriaziendali, progettati in seguito ad analisi dei bisogni, con l’obiettivo di aggregare la domanda formativa di più studi e aziende, su base di settore, area professionale o territorio.
Nello specifico, i piani formativi finanziati dovranno esclusivamente riguardare uno o più dei seguenti ambiti:
- digitalizzazione e innovazione tecnologica;
- utilizzo dell’intelligenza artificiale;
- innovazione organizzativa, di servizio e di processo;
- welfare e benessere aziendale;
- formazione specifica settoriale contabile, fiscale, lavoristica, legale, sanitaria, tecnica;
- economia verde e salvaguardia ambientale;
- sviluppo dell’internazionalizzazione;
- tecniche e azioni di marketing;
- responsabilità sociale d’impresa/sostenibilità ESG;
- cultura aziendale di parità di genere, anche finalizzata alla specifica certificazione;
- cultura aziendale di inclusione;
- competenze trasversali/sviluppo abilità personali.
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INPGI
Giornalisti professionisti: contributi INPGI 2025
INPGI, Circolare 10 febbraio 2025, n. 2
L’INPGI – con Circolare del 10 febbraio 2025, n. 2 – ha reso noti i contributi minimi per l’anno 2024 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata oltre ai contributi volontari.
Il provvedimento in specie, inoltre, affronta la liquidazione “una tantum” ex art. 28 del Regolamento e gli adempimenti contributivi per gli iscritti alla Gestione separata Inpgi che ricoprono cariche di amministratore locale.
Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è confermato – per l’anno 2025 – nella misura del 12% del reddito netto. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14%.
Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo.
Con riferimento ai contributi minimi ordinari dovuti per l’anno 2025 sono così determinati:
- Reddito minimo di riferimento, € 2.508,75;
- Contributo Soggettivo (12%), € 301,05;
- Contributo Integrativo (4%), € 100,35;
- Contributo di maternità, € 25,00;
- Totale contributo minimo 2025, € 426,40.
INPS, CONTRIBUZIONE
La contribuzione del 2025 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali
INPS, Circolare 7 febbraio 2025, n. 38
L’INPS – con Circolare 7 febbraio 2025, n. 38 – ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2025.
Per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 18.555.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
- Artigiani: 24%;
- Commercianti: 24,48%,
da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.
Il contributo per l’anno 2025 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.555 annui.
Il contributo dovuto sul reddito minimale è dunque pari ad € 4.460,64 per gli artigiani ed € 4.549,70 per i commercianti.
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 92.413.
INPS: esonero del contributo addizionale e contratti stagionali
INPS, Messaggio 7 febbraio 2025, n. 483
L’INPS – con Messaggio del 7 febbraio 2025, n. 483 – ha chiarito che il contributo addizionale NASPI e le sue maggiorazioni in caso di rinnovo dei contratti a termine, non è dovuto se il contratto è stipulato per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative: tale esonero trova, inoltre, applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.
Nella denuncia contributiva Uniemens questi lavoratori devono continuare a essere esposti con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: in fase di invio le comunicazioni alle aziende con i requisiti per la riduzione del contributo per CIGO/FIS
Comunicato Stampa 11 febbraio 2025
L’INPS – con comunicato stampa dell’11 febbraio 2025 – ha informato che sono in fase di invio le comunicazioni alle aziende in possesso dei requisiti per la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2025, del contributo addizionale CIGO e del contributo ordinario FIS.
L’attribuzione automatica del codice ha richiesto una complessa attività di elaborazione dei dati riguardanti tutte le aziende potenzialmente interessate dalle novità e sarà ripetuta ciclicamente per verificare il mantenimento delle condizioni per la fruizione della riduzione.
Le aziende interessate riceveranno la comunicazione direttamente sul loro cassetto bidirezionale.
INPS: trasmissione da parte dei datori di lavoro dei dati relativi a fringe benefit e stock option
INPS, Messaggio 11 febbraio 2025, n. 509
L’INPS – con Messaggio dell’11 febbraio 2025, n. 509 – ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2024 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Al riguardo, al fine di consentire all’INPS di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2025 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2024 al personale cessato dal servizio.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: l’integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero
INPS, Circolare 7 febbraio 2025, n. 39
L’INPS – con Circolare del 7 febbraio 2025, n. 39 – ha illustrato i contenuti delle modifiche apportate dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, alle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’art. 2, D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si forniscono le relative istruzioni procedurali.
Vedi l’Approfondimento
LAVORATORI STRANIERI
Attribuite dal MLPS le quote relative ai flussi 2025 per lavoro subordinato
MLPS, Nota 12 febbraio 2025, n. 1054
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 12 febbraio 2025, prot. n. 1054 – ha attribuito le quote relative ai flussi 2025 per lavoro subordinato:
- agli Ispettorati d’area metropolitana (IAM),
- agli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL),
- alle Regioni e alle Province Autonome,
tramite il sistema informativo SILEN, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI).
Al riguardo, per l’anno 2025, sulla base del fabbisogno di manodopera non comunitaria nei settori produttivi indicati dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 , il MLPS ha proceduto ad assegnare, a livello territoriale, le seguenti quote:
- lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici (art. 6, comma 3 lett. a e b, comma 4 lett. c) n. 42.835 quote;
- lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero (art. 7, co. 1, co. 2 lett. a, comma 3, 4 e 5): n. 38.462 quote.
APPROFONDIMENTI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Le novità presenti nel CCNL delle Agenzie di Somministrazione
In data 3 febbraio 2025 è stato siglato – tra Assolavoro e Assosomm, con due separati Accordi, e le organizzazioni sindacali Nidil Cgil, Felsa CISL e Uiltemp – l’ipotesi di rinnovo del CCNL 15 ottobre 2019 applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro (circa 500.000).
Di seguito le novità più rilevanti.
Rafforzati il sistema di welfare per i lavoratori, degli ammortizzatori sociali specifici e vengono adeguate al rialzo le indennità di disponibilità.
Un ruolo centrale è stato attribuito alla formazione e al welfare, con un significativo potenziamento dell’assistenza sanitaria per i lavoratori. Ciò consentirà l’accesso diretto a prestazioni mediche, prevenzione e visite specialistiche senza anticipazione di denaro. L’accesso alle prestazioni di welfare, formazione, accompagnamento al lavoro, cassa integrazione e politiche attive e passive sarà semplificato, favorendo una maggiore condivisione tra le parti sociali.
Assicurato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato un miglior sistema di sostegno al reddito e di formazione nel periodo in cui non sono in missione con una revisione delle procedure di ricollocazione lavorativa.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato è previsto l’incremento dell’indennità di disponibilità, sia di quella ordinaria, che sarà di € 1.000,00 (rispetto agli € 800,00) sia di quella che si attiva in nelle ipotesi di procedura di ricollocazione (ex MOL), che sarà pari ad € 1.150 mensili (rispetto agli attuali € 1.000).
Stabilito, poi, che l’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro sarà la seguente:
Aliquota contributiva | Ripartizione dell’aliquota contributiva |
0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti. | 0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore. |
L’aliquota contributiva è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria, ex art. 12, D.Lgs. n. 276/2003 versata al Fondo FormaTemp (4,00%).
La decorrenza di tale misura è fissata al 1° marzo 2025 per garantire la sostenibilità del Fondo e le prestazioni degli ammortizzatori a favore dei lavoratori.
Potenziato, inoltre, il welfare sanitario di settore per migliorare significativamente il benessere ed il coinvolgimento dei lavoratori somministrati con lo scopo precipuo di offrire strumenti per le Agenzie per le politiche di reclutamento, retention e fidelizzazione, qualificando ancora di più la somministrazione di lavoro come la forma di flessibilità contrattata più evoluta in termini di tutele.
Le parti hanno inteso regolamentare il periodo di prova in atto nel vigente CCNL alla luce della novella della legge n. 203/2024.
Il nuovo periodo di prova è stato modificato come di seguito per i rapporti a tempo determinato:
“All’articolo 35, lettera A), comma 4, del CCNL 2019, in attuazione del dettato dell’articolo 13 della Legge n. 203/2024, le parole “1 giorno”, sono sostituite da “2 giorni”.
Ai contratti di durata inferiore ai 3 giorni può essere apposto un solo giorno di prova”.
Infine, non sarà più possibile attuare il MOG (Monte ore garantito) per missioni di un mese e a regime con il nuovo Accordo la durata non potrà essere inferiore a 4 mesi con un trattamento non inferiore al 35% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
Novità di rilievo è costituita dalla possibilità di avvalersi anche di lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in attesa di missione lavorativa.
In tal caso la durata non potrà essere inferiore a 4 mesi, come detto, ma con una retribuzione minima pari al 50% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
Semplificata la procedura delle MOL (procedura per mancanza occasioni di lavoro), ora denominata procedura di ricollocazione individuale. Vi sarà anche una procedura particolare in caso di avvio di un numero di lavoratori in missione presso lo stesso utilizzatore non inferiore a 30 lavoratori per un mese.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Le novità dell’Avviso 3-2025 di Fondoprofessioni
In data 29 gennaio 2025, Fondoprofessioni ha pubblicato l’Avviso n. 3/2025 “Piani formativi pluriaziendali”, che finanzia la realizzazione di piani formativi pluriaziendali, progettati in seguito ad analisi dei bisogni, con l’obiettivo di aggregare la domanda formativa di più studi e aziende, su base di settore, area professionale o territorio.
I piani formativi di Fondoprofessioni consentono anche alle strutture di micro-piccola dimensione di accedere facilmente alle risorse per la formazione, favorendo un processo di crescita delle risorse umane e un miglioramento qualitativo del servizio erogato, in base ai propri bisogni.
All’interno del piano formativo, anche al fine della valutazione qualitativa, dovranno essere indicati e declinati, a livello di contenuti, gli ambiti formativi sopra riportati.
Non sono ammissibili ambiti formativi differenti da quelli indicati.
Attraverso l’Avviso n. 3/25 vengono finanziati piani formativi che prevedano:
- fase 1: definizione degli obiettivi di apprendimento;
- fase 2: valutazione finale del conseguimento degli obiettivi di apprendimento;
- fase 3: attestazione trasparente e spendibile degli apprendimenti acquisiti;
- fase 4: rilevazioni a campione sui risultati ed effetti della formazione.
Le risorse finanziarie allocate sono pari ad € 1.500.000 e saranno destinate alla realizzazione di piani formativi pluriaziendali, ovvero destinati a più studi professionali e aziende aderenti, secondo la seguente ripartizione in linee:
- linea 1: attività professionali – € 750.000;
- linea 2: altri settori – € 750.000.
Per ogni linea sarà stilata una graduatoria dei piani formativi, per determinare l’accesso alle risorse disponibili, tenuto conto della valutazione qualitativa.
Nel caso ci fossero eventuali residui di risorse su una o più linee, conseguentemente alla definizione delle graduatorie, il C.d.A. si riserva di destinare tale ammontare ad altra linea.
I piani formativi sono rivolti unicamente agli studi e alle aziende iscritti a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo, che aderiscono alle iniziative promosse dagli enti proponenti.
Gli studi/aziende coinvolti sono definiti enti beneficiari e devono essere iscritti al Fondo prima dell’avvio dell’attività formativa.
Gli enti beneficiari provenienti dai settori professionali dovranno partecipare alla linea “Attività professionali” dell’avviso n. 3/2025; invece, le imprese di altre aree economiche dovranno partecipare alla Linea “Altri settori”, senza possibilità di piani formativi “misti”.
L’ente attuatore dovrà indicare gli Enti beneficiari previsionali in fase di presentazione del piano formativo.
L’adesione è verificabile tramite il “Cassetto previdenziale”, reperibile mediante il portale INPS, all’interno del “Fascicolo elettronico”, sezione “Dati complementari”.
I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli studi/aziende aderenti al Fondo.
Per favorire l’integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello studio/azienda in formazione, i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di partita IVA.
I datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro, Ente bilaterale di settore, il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni.
L’ente proponente è il soggetto portavoce delle esigenze provenienti da un settore, area professionale o territorio, che presenta il piano formativo pluriaziendale al Fondo per conto degli Enti beneficiari coinvolti. L’ente proponente coincide con l’ente attuatore del piano formativo.
L’ente attuatore è una struttura accreditata presso il Fondo, alla quale spettano le attività di progettazione dell’intervento, trasmissione, gestione, realizzazione e rendicontazione del piano formativo. L’ente attuatore potrà inviare al Fondo piani formativi per un massimo di € 80.000.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo, i piani formativi presentati dall’Ente attuatore saranno considerati ammissibili o inammissibili secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto, senza possibilità di riparametrazione del valore di piano.
Non saranno considerati ammissibili i piani formativi e relativi progetti monoaziendali, ossia rivolti ad un singolo studio/azienda.
È possibile coinvolgere nella realizzazione del piano formativo i seguenti altri soggetti:
- Enti delegati, laddove siano previsti interventi che richiedano il ricorso ad attività specialistiche, pertanto, l’Ente attuatore dovrà prevedere l’eventuale delega di parte dell’attività a terzi nella fase di presentazione del piano formativo;
- Enti partner che, operando fuori dal regime di delega, possano arricchire e rafforzare l’attività dell’Ente attuatore.
L’Ente attuatore dovrà rispettare le seguenti tempistiche, con riferimento alla condivisione con le Parti sociali e alla presentazione dei piani formativi al Fondo:
Apertura presentazione piani formativi a Fondoprofessioni | Termine invio mail-PEC alle Parti sociali per la condivisione piani formativi | Termine presentazione piani formativi a Fondoprofessioni |
Giovedì 13/02/2025 | Mercoledì 05/03/2025 | Giovedì 20/03/2025 entro le ore 17.00 |
La documentazione da caricare in piattaforma è la seguente:
- domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente proponente;
- documento d’identità del rappresentante legale dell’ente proponente;
- accordo di condivisione corredato da tutti gli scambi mail-PEC intercorsi con le Parti sociali, con allegata proposta del piano, a comprova dell’avvenuta condivisione;
- statuto, organigramma, codice fiscale e partita IVA dell’Ente proponente (per le associazioni), oppure visura camerale (per le aziende).
INPS, PRESTAZIONI
Gli ulteriori chiarimenti INPS sull’integrazione salariale nel settore moda
L’INPS – con Circolare n. 39/2025 – ha fornito ulteriori disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda, recependo le novità in misura di sostegno e integrazione salariale.
L’Istituto ha precisato che sono ammessi alla misura i datori di lavoro:
- classificati ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
- che abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- che abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, ex artt. 4 e 12, D.Lgs. n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.
Mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, gli altri datori di lavoro possono richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.
Per richiedere la misura di sostegno, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.
Ai fini della trasmissione della domanda occorre utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024″.
Inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, le aziende devono rilasciare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica, in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.
Tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, D.L. n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015.
I periodi autorizzati ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
Il riconoscimento della misura di sostegno di cui al decreto-legge n. 160/2024 avviene in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015.
Ai fini della compilazione dei flussi UniEmens e delle istruzioni contabili, si confermano le indicazioni fornite, rispettivamente, al paragrafo 6.1 e al paragrafo 7 della circolare n. 99/2024.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 17/02/2025 |
INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
INPS | Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
INPS ex ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
IRPEF | Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 17/02/2025 |
INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione | Modello F24/Accise |
Lunedì 17/02/2025 |
INAIL | Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2025 | Datori di lavoro | Comunicazione telematica |
Lunedì 17/02/2025 |
INAIL | Autoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente unica soluzione o importo della 1^ rata. | Datori di lavoro | Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA |
Giovedì 20/02/2025 |
FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Giovedì 20/02/2025 |
ENASARCO | Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 4° trimestre 2024 | Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia | RID bancario |
Martedì 25/02/2025 |
ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Venerdì 28/02/2025 |
INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Venerdì 28/02/2025 |
INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Venerdì 28/02/2025 |
Fondi | Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali | Datori di lavoro aziende industriali | Bollettino Bancario – RID |
Venerdì 28/02/2025 |
INAIL | Presentazione domanda di riduzione tasso | Datori di lavoro | Presentazione on line mod. OT/23 |
Venerdì 28/02/2025 |
INAIL | Denuncia delle retribuzioni trasmissione telematica (Autoliquidazione 2025) | Datori di lavoro | Trasmissione telematica modello 10 31 |
Venerdì 28/02/2025 |
LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Lase |
Bientina lì, 17/02/2025
Studio Mattonai
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