Q&A Mantenimento requisiti Piano Transizione 4.0

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Numerose sono le domande poste dalle aziende che hanno usufruito o stanno usufruendo dei benefici previsti dalle misure agevolative c.d. iper ammortamento e credito d’imposta Beni 4.0. Di seguito, riportiamo alcune di esse raccolte durante il nostro ultimo webinar sulla Reportistica 4.0 e la nuova UNI PDR 171:2024.

Per quanti anni l’impresa è tenuta a documentare il mantenimento dei requisiti richiesti?

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 17735 del Maggio 2018 – riferita alla misura del c.d. iper ammortamento – afferma che “l’interconnessione ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso” mentre l’Agenzia delle Entrate con le risposte nr. 544, 189, 394 e da ultimo con la Circolare 9/E – riferite al c.d. Credito d’imposta Beni 4.0 – afferma più precisamente che il rispetto dei 5 + 2 requisiti – e di conseguenza la relativa reportistica – è da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.  Ne segue che, in linea generale:

  • nel caso in cui l’azienda abbia fruito del c.d. iper ammortamento – sarà tenuta a documentare il mantenimento del diritto al beneficio per tutto il periodo di ammortamento del bene;
  • nel caso in cui l’azienda, invece, abbia fruito del c.d. credito d’ imposta – dovrà documentare tale mantenimento per almeno 5 anni o 3 anni a seconda che l’investimento sia incardinato rispettivamente nella disciplina agevolativa riferita alla Legge 160 del 27/12/2019 o alla Legge 178 del 30/12/2020 e successive modifiche.

La reportistica, relativa agli anni di fruizione, deve essere conservata negli anni successivi ai fini degli eventuali controlli ovvero cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso di iper ammortamento, otto anni dall’ultima compensazione effettuata nel caso di credito di imposta.

Cosa deve fare l’azienda durante e dopo il periodo di fruizione dei benefici?

Il mantenimento delle 5+2 caratteristiche implica l’utilizzo del bene in ottica 4.0 ovvero la sussistenza di uno scambio dati bidirezionale tra la macchina e il sistema informativo di fabbrica e/o la rete di fornitura e/o altre macchine del ciclo produttivo. La Circolare 4/E afferma infatti che le “macchine devono essere utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0” e non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche”. I riferimenti sono sempre relativi a tutte le caratteristiche previste dalla Normativa (non solo a quella di Interconnessione). Facendo un esempio relativo alla caratteristica obbligatoria numero 2 – ovvero “Interconnessione con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program” – la macchina non deve essere utilizzata in assenza di istruzioni inviate da remoto. Le aziende si chiedono, dunque, se c’è un margine e qual’ è questo margine. Sempre l’Agenzia delle Entrate risponde a questa domanda affermando che l’assenza di istruzioni “non pregiudica l’applicazione del beneficio qualora si tratti di una situazione sostanzialmente marginale”. La spettanza del beneficio, pertanto, non dipende solo dall’idoneità intrinseca del bene – certificata dalla perizia o dalla dichiarazione del legale rappresentante – ma anche dalle condizioni di utilizzo dello stesso.

In sede di verifica, dunque, deve essere garantito l’accesso ai dati storicizzati provanti l’avvenuto scambio bidirezionale tra la macchina e il/i software di fabbrica. Il consiglio è di verificare che i software a cui sono collegate le macchine conservino e rendano accessibili tali informazioni: è bene sottolineare, infatti, che alcuni software in cloud non garantiscono la conservazione dei dati nel tempo; l’azienda dovrà pertanto individuare autonomamente le azioni opportune per il salvataggio della suddetta reportistica. Ricordiamo a tal fine che alcuni software facilitano questa attività di back-up dati mettendo a disposizione dell’utente alcune funzionalità: tra queste l’invio automatico e scadenzato di report ad uno o più indirizzi di posta elettronica.

Cosa è il fascicolo 4.0? Ed è obbligatorio?

La fruizione degli incentivi comporta alcuni oneri documentali che vanno dalla Perizia Tecnica o Attestato di Conformità o Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante – corredata di Analisi Tecnica – alla documentazione amministrativa (fatture, DDT, evidenza del pagamento di eventuali acconti ecc.), fino all’adeguata e sistematica reportistica che consente all’azienda di dimostrare in sede di accertamento il mantenimento del diritto al beneficio.

La Prassi di riferimento UNI 171 del 5/12/2024 suggerisce pertanto di conservare una copia (archiviazione digitale e/o cartacea a discrezione del soggetto fruitore delle agevolazioni) dei documenti costituendo un apposito “Fascicolo 4.0” per ogni bene oggetto di agevolazione. La stessa Norma afferma che “La produzione del fascicolo che attesti il mantenimento dei requisiti durante il periodo di fruizione non è documentazione obbligatoria per la fruizione dell’agevolazione ma è un documento utile per consentire all’azienda di sostenere in modo positivo il confronto con gli enti accertatori in sede di un eventuale accertamento”.

Cosa succede in caso di mancanza di campo / segnale?

Può accadere – come ad esempio nel caso di macchine mobili operanti in taluni cantieri posti in gallerie o in alta quota – che la mancata trasmissione dei dati sia dovuta ad una assenza di campo ovvero a condizioni esterne ed oggettive che non dipendono dall’infrastruttura della rete aziendale né dalle caratteristiche del bene né tantomeno dal suo utilizzo. A riguardo, l’Agenzia delle Entrate (con l’Interpello n.956-1660 ) ha chiarito che “il periodo in cui il bene opera in mancanza di interconnessione (legata alla mancanza di campo) non deve essere preponderante rispetto al periodo in cui tale interconnessione è presente”. In determinate situazioni possono essere adottate soluzione tecnologiche come ponti radio per garantire la copertura di segnale.

Cosa succede in caso di furto del bene?

La Circolare n. 9/E del Luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate indica che “il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario che estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa”. Il furto del bene oggetto di investimento deve essere comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti da mostrare in caso di verifica da parte degli enti di controllo.

Questa fuoriuscita del bene dal regime di impresa, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta dunque la rideterminazione dell’agevolazione.

Qual è la tempistica adatta alla redazione dell’adeguata e sistematica reportistica?

Non esiste una frequenza specifica di produzione della reportistica, come indicato anche dalla Prassi di riferimento UNI 171/2024 che afferma che “la periodicità con la quale la reportistica deve essere prodotta deve essere coerente con il processo nel quale i beni vengono impiegati”.

È necessario dare evidenza della data di formazione del fascicolo prodotto e attribuire una data certa al documento, ad esempio mediante applicazione di marca temporale?

Non essendoci delle disposizioni normative che disciplinano tale adempimento non si ritiene necessario e obbligatorio dotare la documentazione di data certa. Inoltre qualora non sia stata prodotta la reportistica atta a documentare annualità ormai trascorse, la Prassi di riferimento UNI 171/2024 suggerisce, in presenza di documentazione di supporto valida e dati disponibili, di produrre il fascicolo per ogni annualità interessata alla fruizione del beneficio.



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