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Quali sono i margini di modifica di un
contratto di appalto in corso d’opera? Quando una
variante può essere legittimamente
introdotta senza dover avviare una nuova procedura
di gara? E fino a che punto è possibile
intervenire senza alterare la struttura
economica dell’accordo?
Il nuovo Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 36/2023) dedica l’art.
120 (Modifica dei contratti in corso di
esecuzione) proprio a questi interrogativi, disciplinando
in modo dettagliato le condizioni e i
limiti entro cui un contratto di appalto
può essere modificato, evitando il rischio di
elusioni e garantendo trasparenza e
legalità. Questo articolo ha subito una
profonda revisione dopo il D.Lgs. n.
209/2024 (Correttivo al Codice dei contratti), con la
conseguenza che vale la pena analizzare cosa prevede questa
disposizione cruciale.
Le modifiche consentite senza nuova gara: i quattro casi
principali
Il primo elemento chiave dell’art. 120 è che i
contratti di appalto possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento solo in
determinati casi, a patto che la struttura del
contratto e l’operazione economica sottesa rimangano inalterate.
Questi casi sono:
- modifiche previste nei documenti di gara
iniziali: se il bando di gara contiene clausole chiare,
precise e inequivocabili che prevedono possibili modifiche o
opzioni contrattuali, queste possono essere attuate senza ulteriori
formalità (art. 120, comma 1, lettera a); - lavori, servizi o forniture supplementari:
quando emerge la necessità di integrare l’appalto con prestazioni
non previste inizialmente, ma che non possono essere affidate a un
diverso contraente per motivi economici o tecnici, evitando un
sostanziale incremento dei costi o notevoli disagi (art. 120, comma
1, lettera b); - varianti in corso d’opera per circostanze
imprevedibili: eventi naturali straordinari, nuove
disposizioni normative o difficoltà tecniche impreviste durante
l’esecuzione possono giustificare modifiche senza nuova gara,
sempre che non eccedano il 50% del valore iniziale del contratto
(art. 120, comma 1, lettera c); - sostituzione del contraente: il cambio
dell’aggiudicatario è consentito solo in casi specifici, come
morte, insolvenza o ristrutturazione societaria, purché l’operatore
subentrante soddisfi i requisiti iniziali e non si modifichi
sostanzialmente l’oggetto del contratto (art. 120, comma 1, lettera
d).
La regola del 50% e le modifiche sostanziali e non
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo
impianto normativo riguarda l’imposizione di un limite
massimo del 50% per l’aumento del prezzo derivante da
modifiche contrattuali nei casi di lavori
supplementari o varianti in corso
d’opera. Questo tetto si applica a ciascuna
modifica, impedendo che successive variazioni possano,
sommandosi, aggirare le norme sugli affidamenti pubblici (art. 120,
comma 2).
L’art. 120 distingue chiaramente tra modifiche
sostanziali e non sostanziali. Le
prime, che alterano significativamente
l’equilibrio economico del contratto, il suo oggetto o la
platea dei concorrenti potenziali, richiedono una nuova gara. Le
seconde, invece, sono sempre
consentite, purché rispettino i limiti del quadro
economico dell’opera e non alterino la
funzionalità del progetto (art. 120, commi
5-7).
Tra le modifiche non sostanziali, troviamo
quelle proposte dalla stazione appaltante o dall’appaltatore per
assicurare risparmi, migliorare la
qualità dell’opera o ridurre i tempi di
esecuzione. Questo tipo di flessibilità
operativa è fondamentale per gestire con
efficienza le complessità tecniche dei cantieri,
senza compromettere la legalità
dell’affidamento.
La rinegoziazione del contratto e la clausola del quinto
d’obbligo
Un’altra importante innovazione è rappresentata dalla
possibilità di rinegoziare il contratto in caso di
squilibrio economico sopravvenuto, senza
sospendere l’esecuzione. Se le parti non raggiungono un nuovo
accordo entro un termine ragionevole, la parte
svantaggiata può agire in giudizio per ottenere
l’adeguamento del contratto, tutelando così i
propri interessi (art. 120, comma 8).
Infine, viene confermata la “clausola del quinto
d’obbligo“, che permette alla stazione appaltante di
imporre variazioni in aumento o in diminuzione
fino al 20% dell’importo del contratto, alle condizioni originarie
e senza che l’appaltatore possa invocare la risoluzione del
contratto (art. 120, comma 9).
Conclusioni
L’art. 120 del Codice nella sua nuova
versione post Correttivo rappresenta un
significativo passo avanti nella gestione
flessibile, ma trasparente, dei contratti pubblici.
La sua logica è chiara: consentire
modifiche necessarie a fronte di eventi imprevisti o
miglioramenti tecnici, senza compromettere i
principi di concorrenza,
trasparenza e parità di
trattamento. Una normativa che, se ben applicata, può
davvero fare la differenza nella tempestiva e corretta
realizzazione delle opere pubbliche, evitando al contempo
il rischio di abusi e contenziosi.
Come sempre, la sfida è nell’equilibrio: tra
rigore formale e adattabilità
operativa, tra legalità e buon
senso. E questo equilibrio, in un cantiere, fa tutta la
differenza del mondo.
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