- DIFENDERSI DA DEBITI CEDUTI A SOCIETA’ DI RECUPERO, TRATTATIVA , CONTESTAZIONI DECRETI INGIUNTIVI BOLOGNA RAVENNA CREMONA CREMA BRESCIA MANTOVA PISTOIA PRATO LUCCA
- DIFENDERSI DA DEBITI CEDUTI A SOCIETA’ DI RECUPERO, TRATTATIVA , CONTESTAZIONI DECRETI INGIUNTIVI BOLOGNA RAVENNA CREMONA CREMA BRESCIA MANTOVA PISTOIA PRATO LUCCA . AVVOCATO CoN 30 ANNI DI ESPERIENZA GRANDI RISULTATI CHIAMA 051 6447838
- La proposta di un accordo a saldo e stralcio viene solitamente avanzata dal soggetto debitore e può essere presentata in qualsiasi momento. Dopo l’iter previsto, il debitore potrà ottenere una riduzione del debito accumulato e riuscire così a sanare la sua posizione debitoria, con un notevole beneficio. L’accordo di saldo e stralcio deveperò soddisfare entrambe le parti, quindi risultare vantaggioso anche per il creditore al quale viene proposto. Si tratta di soggetti disparati, in quanto titolari di un credito: privati, istituti bancari, finanziarie, compagnie di distribuzione di servizi (ad esempio operatori nel settore luce o gas) e, in base a ciò che prescrivono gli aggiornamenti legislativi in alcuni periodi, anche lo Stato relativamente al pagamento di cartelle esattoriali.
- Ma quali sono i vantaggi di questa procedura e quanto si può risparmiare?
DIFENDERSI DA DEBITI CEDUTI A SOCIETA’ DI RECUPERO, TRATTATIVA , CONTESTAZIONI DECRETI INGIUNTIVI BOLOGNA RAVENNA CREMONA CREMA BRESCIA MANTOVA PISTOIA PRATO LUCCA - La procedura di saldo e stralcio è un accordo tra debitore e creditore che consente di chiudere un debito pagando una somma inferiore rispetto a quella dovuta. Si tratta di una soluzione spesso adottata per evitare azioni legali, pignoramenti o il rischio di sovraindebitamento.
- Come funziona il saldo e stralcio?
- Il procedimento si basa su una trattativa tra le parti e prevede i seguenti passaggi:
- Analisi della situazione debitoria
Il debitore valuta i propri debiti e verifica la possibilità di proporre un accordo al creditore. Se il debito è in sofferenza o se il creditore ha difficoltà a recuperarlo, è più probabile ottenere condizioni favorevoli. - Proposta al creditore
Il debitore (o un intermediario come un avvocato o un consulente del debito) propone al creditore un pagamento parziale, solitamente in un’unica soluzione, a fronte della cancellazione del debito residuo. - Trattativa e accettazione
Il creditore valuta la proposta e decide se accettarla o negoziare un importo diverso. Se accetta, viene formalizzato un accordo scritto che specifica l’importo da pagare e l’eliminazione del residuo del debito. - Pagamento e chiusura del debito
Una volta effettuato il pagamento concordato, il creditore rilascia una quietanza liberatoria e il debito viene considerato estinto. È importante ottenere la documentazione che attesti la chiusura della posizione debitoria. - Vantaggi del saldo e stralcio
- ✅ Riduzione del debito: si paga meno dell’importo dovuto.
✅ Chiusura definitiva: il debito viene cancellato e non si rischiano azioni esecutive.
✅ Migliore gestione finanziaria: si evita l’accumulo di interessi e more.
✅ Possibilità di riabilitazione creditizia: dopo la chiusura del debito, si può gradualmente migliorare il proprio merito creditizio. - Svantaggi e rischi
- ❌ Necessità di liquidità immediata: spesso il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione.
❌ Impatto sul merito creditizio: la chiusura a saldo e stralcio potrebbe risultare segnalata nelle banche dati dei cattivi pagatori.
❌ Possibile rifiuto del creditore: non tutti i creditori accettano la proposta, specialmente se ritengono di poter recuperare l’intero importo. - Quando conviene fare saldo e stralcio?
- Se il debito è elevato e non si riesce a pagarlo integralmente.
- Se il creditore è disposto a chiudere rapidamente la posizione (es. banche o società di recupero crediti).
- Se si dispone di una somma disponibile per saldare il debito parzialmente.
- Come negoziare un saldo e stralcio efficace?
- Presentare una proposta scritta chiara e credibile.
- Motivare la richiesta evidenziando difficoltà economiche.
- Dimostrare la volontà di pagare subito l’importo concordato.
- Se possibile, farsi assistere da un avvocato o un mediatore esperto.
- Se vuoi assistenza su un caso specifico o hai bisogno di un modello di lettera per proporre il saldo e stralcio, posso aiutarti a redigerlo!
- Come evidenziato dalla Banca d’Italia[1], «la crescita dei crediti deteriorati nei bilanci bancari e le iniziative di derisking dell’attivo avviate dagli intermediari, anche su impulso della Vigilanza, hanno accresciuto negli ultimi anni le opportunità di business per le imprese operanti nel mercato della gestione e del recupero di crediti non performing[…] Ne è conseguito un aumento del numero e dell’ammontare complessivo delle operazioni di cartolarizzazione; queste ultime hanno avuto ad oggetto anche attivi diversi da quelli bancari (crediti commerciali, sanitari, ecc.), concorrendo allo sviluppo di un mercato diversificato che coinvolge molteplici attori sottoposti a diversi regimi regolamentari (gli originators, gli investitori e gli operatori a vario titoli coinvolti nell’attività di recupero)».
- La legge 30 aprile 1999, n. 130, volta a disciplinare «le operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari» (art. 1, comma 1), stabilisce al sesto comma dell’art. 2 che, a valle dell’emissione di titoli da parte della c.d. società – veicolo (Special Purpose Vehicle, o S.P.V., che può essere un attore a sé nella complessa operazione di cartolarizzazione o, al contempo, la medesima società acquirente dei crediti in blocco, come specificato dal comma 2), le attività di riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e di pagamento indicati, cumulativamente, alla lettera c) del terzo comma, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari che risultino iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; è prevista la possibilità di affidamento di tali servizi anche ad «altri soggetti», previa richiesta «di iscrizione nel predetto albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti».
- QUESTA LA NORMNA DI RIFERIMENTO SULLA CESSIONE CREDITI
- Modalità ed efficacia della cessione
- Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione contenga l’indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bise 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
- Dalla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:
- agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
- ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.
- 2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative, anche regolate in conto corrente, l’espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.
- Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l’articolo 65e l’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’articolo 164, comma 1, e l’articolo 166 del medesimo decreto legislativo.
- Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 166del medesimo decreto legislativo sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.
- 4-bis. Alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
- 4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito in qualunque forma o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l’apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi e i proventi derivanti dall’escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli, e, nel loro interesse, dalla società di cui all’articolo 3, comma 1, ovvero dalla banca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione, se non per l’eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 3, commi 2 e 2-bis.
La sentenza della Cassazione del 16 aprile 2021, n. 10200, affronta una questione rilevante in materia di saldo e stralcio e rapporti bancari.
Principali punti della sentenza:
- Validità del saldo e stralcio
La Corte di Cassazione ha ribadito che un accordo di saldo e stralcio tra debitore e creditore è valido e vincolante, purché sia formalizzato correttamente. Questo significa che, una volta raggiunto un accordo e pagato l’importo concordato, il creditore non può più avanzare richieste di pagamento sul residuo del debito. - Effetti dell’accordo
Una volta che il debitore esegue il pagamento dell’importo pattuito, il creditore deve rilasciare una quietanza liberatoria e non può più pretendere il saldo del debito originario. - Obbligo del creditore di rispettare l’accordo
La Cassazione ha sottolineato che il creditore, una volta accettata la proposta di saldo e stralcio, non può tornare indietro o revocare l’accordo Se il creditore prova a chiedere il pagamento del debito residuo, il debitore può opporsi facendo valere la validità dell’accordo di saldo e stralcio. - Tutela del debitore
Se il creditore prova a recuperare ulteriori somme dopo un saldo e stralcio già concluso, il debitore può agire in giudizio per far valere il suo diritto alla chiusura definitiva della posizione debitoria.
Implicazioni pratiche della sentenza
✅ Conferma la possibilità per i debitori di chiudere i loro debiti con un accordo vantaggioso.
✅ Impedisce ai creditori di pretendere ulteriori somme dopo un saldo e stralcio già accettato.
✅ Rafforza la tutela del debitore, che può difendersi in caso di richieste indebite.
✅ Ribadisce l’importanza della formalizzazione scritta dell’accordo per evitare contestazioni future.
Se hai un caso specifico e vuoi verificare la sua applicabilità, posso aiutarti a esaminare la situazione o a redigere una lettera di opposizione!
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