Una delle modifiche più interessanti apportate dalla legge di bilancio 2025 al piano Transizione 5.0 è quella che consente di cumulare l’incentivo con altre agevolazioni, tra cui la ZES, superando la precedente normativa che prevedeva la possibilità di cumulo solo con misure finanziate con risorse nazionali.
Il testo introdotto con la legge 207 del 30 dicembre 2024, comma 427, lettera h), punto 4, dispone quanto segue:
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto
La norma prevede quindi:
- la necessità di non superare, con la somma degli incentivi, il costo sostenuto per gli investimenti
- l’applicazione del principio di neutralità fiscale del credito d’imposta Transizione 5.0, cioè la necessità di includere nel calcolo del beneficio complessivo anche i risparmi di imposta
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Proprio quest’ultimo è il punto che suscita maggiori dubbi: in molti infatti si interrogano su come procedere alla verifica del rispetto di questo divieto, cioè sul criterio da utilizzare per calcolare il cumulo tra il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0 e le altre agevolazioni.
La domanda è se sia lecito sommare semplicemente le aliquote dei vari incentivi oppure se occorra procedere alla cosiddetta nettizzazione. Ma vediamo più in dettaglio i termini della questione.
Che cosa prevede la normativa
La confusione è effettivamente favorita dalla contraddittorietà di alcuni disposti normativi, tra i quali i più significativi sono:
– il pto 1 comma 1059 dell’art 1 della legge 178/2020
– la Circolare AdE 9/E 2021
– la Circolare MEF 33 31.12.2021
Si tratta di disposizioni che talvolta sembrano confermare la possibilità di sommare semplicemente le aliquote dei vari incentivi, talaltra propongono un’interpretazione più restrittiva che prevede di calcolare il secondo incentivo solo sulla quota dell’investimento non agevolata già con il primo incentivo.
La nettizzazione
Nel caso di Transizione 5.0 l’interpretazione corretta è la seconda: dopo il confronto con la Commissione Europea, la modalità di calcolo che consente il cumulo tra le misure senza determinare doppio finanziamento è quella che prevede di applicare una seconda misura al valore residuale al netto dell’incentivo fruito dalla prima (cosiddetta nettizzazione).
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità di cumulare le agevolazioni del Piano transizione 5.0 con tutte le altre agevolazioni, incluse quelle previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Ciò implica che, a prescindere dalla fonte finanziaria, laddove il progetto di innovazione risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche (nazionali ed europee), è ammesso il cumulo con il credito d’imposta 5.0 (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la quota dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.
L’esempio
A titolo esemplificativo, nel caso di un progetto d’innovazione che abbia costi ammissibili pari a 100, se l’impresa ha già fruito di una agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, l’aliquota di Transizione 5.0 si applicherà al restante 40% dei costi, vale a dire alla quota di investimento non coperta dalla prima agevolazione.
Prendendo ad esempio due incentivi con aliquota al 60% e al 45% – e ignorando per semplicità l’effetto della neutralità fiscale dell’incentivo – se si utilizza un incentivo al 60% e poi quello previsto dal transizione 5.0 al 45%, il beneficio ottenuto sarà pari a 100*0,60 + 40*0,45 = 78.
Come dicevamo nel beneficio complessivo andrà considerato il risparmio di imposta (ad oggi 24% di IRES e 3,9% di Irap) generato proprio dal credito maturato. Anche questo beneficio indiretto va sommato ai due crediti d’imposta calcolati come nell’esempio precedente per verificare che la somma dei diversi benefici non superi il 100% dell’investimento.
Attenzione all’ordine degli incentivi
Calcolare prima un incentivo e poi l’altro è indifferente per gli investimenti fino a 10 milioni, mentre è rilevante per incentivi sopra questa soglia.
Poiché a 10 milioni scatta infatti la seconda aliquota per il piano Transizione 5.0, in tal caso applicare prima o dopo uno dei due incentivi (l’ordine è determinato dalla data di maturazione del diritto di accesso all’incentivo) può produrre differenze nel beneficio complessivo.
A titolo esemplificativo, se l’altro incentivo si applica prima di quello del Transizione 5.0 la quota su cui calcolare quest’ultimo credito d’imposta potrebbe ricadere interamente nella soglia sotto i 10 milioni ed essere pertanto agevolabile all’aliquota più alta.
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