La validità della cartella di pagamento ed il ruolo se viene riportato solo l’indicazione dell’avviso di accertamento senza indicazione della notifica

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 


La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 32904 depositata il 17 dicembre 2024, intervenendo in tema di riscossione e validità della cartella di pagamento e del ruolo ha riaffermato il principio secondo cui in tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è, in astratto, nemmeno indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. n. 1111 del 2018; Cass. n. 25343 del 2018).”

Per i giudici di legittimità La cartella di pagamento quale atto di intimazione di pagamento non postula l’allegazione dell’avviso di accertamento che ne è alla base. Come si è chiarito sopra, a tenore dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. n. 1111 del 2018; Cass. n. 25343 del 2018).”

Inoltre viene precisato che anche recentemente è stato confermato l’orientamento consolidato secondo cui ” l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall’apposizione   del   sigillo   o   del   timbro   o   di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello   approvato   con   d.m.,   che   non   prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 19327 del 2024).”

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link