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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 75896 del 24 febbraio 2025, con cui approva il modello 770/2025, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello 770 è destinato ai sostituti d’imposta, agli intermediari finanziari e agli altri soggetti obbligati alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

Il modello 770/2025 deve essere utilizzato per dichiarare i dati relativi all’anno di imposta 2024 e riguarda:

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  • le ritenute operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta;
  • le ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale e operazioni finanziarie;
  • le compensazioni eseguite e l’utilizzo di crediti d’imposta;
  • le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Il provvedimento stabilisce inoltre le modalità di presentazione telematica del modello, le regole per la compilazione e le caratteristiche tecniche per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Normativa e novità su presentazione semplificata del Mod. 770

Il modello 770/2025 è approvato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che stabilisce che la dichiarazione dei sostituti d’imposta debba essere redatta su modelli conformi a quelli approvati nell’anno di utilizzo. L’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto disciplina l’obbligo di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti tenuti ad operare ritenute alla fonte, in base alle disposizioni del Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dagli intermediari e dagli altri soggetti coinvolti in operazioni fiscalmente rilevanti.

Inoltre, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025, è stata data attuazione a quanto disposto dall’articolo 16 del Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, che ha introdotto una modalità semplificata di presentazione del modello 770 a partire dall’anno 2025. Tale semplificazione riguarda i sostituti d’imposta che corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Questi soggetti possono aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati, secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento del 31 gennaio 2025, utilizzando il nuovo “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.

La trasmissione dei dati attraverso tale sistema è considerata equivalente, a tutti gli effetti, alla dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta mediante il modello 770. Tale novità mira a ridurre gli oneri amministrativi per le piccole realtà aziendali, semplificando il processo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770/2025

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2025 tutti i soggetti che, nel corso dell’anno 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Questo include:

  • Redditi di capitale e proventi finanziari.
  • Compensi per avviamento commerciale e contributi ad enti pubblici e privati.
  • Riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi e vincite.
  • Proventi da partecipazioni in organismi di investimento collettivo e utili derivanti da società di capitali.
  • Ritenute operate su compensi di lavoro dipendente e autonomo, come previsto dagli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del D.P.R. n. 600/1973.

L’obbligo riguarda una vasta gamma di soggetti, tra cui:

– Società di capitali (SPA, SRL, cooperative, mutue assicuratrici).
– Enti commerciali e non commerciali (pubblici e privati).
– Associazioni non riconosciute, consorzi e organizzazioni.
– Società di persone (SNC, SAS) e società di armamento.
– Trust, condomini e gruppi europei di interesse economico (GEIE).
– Persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni.
– Amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici che operano ritenute.
– Curatori fallimentari, commissari liquidatori ed eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Contabilità

Buste paga

 

Inoltre, devono presentare il modello gli intermediari finanziari e i soggetti che hanno applicato nel 2024:

  • l’imposta sostitutiva sugli interessi e premi delle obbligazioni;
  • l’imposta sostitutiva sui dividendi;
  • l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

Anche i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti sono obbligati alla presentazione, se operano ritenute o imposte sostitutive per conto di enti o società estere.

NOTA BENE: In generale, l’obbligo di presentazione del 770/2025 riguarda tutti i soggetti che effettuano ritenute alla fonte sui compensi erogati, nonché gli intermediari e altri operatori coinvolti in operazioni fiscalmente rilevanti.

Composizione del Modello 770/2025

Il modello 770/2025 è composto da un frontespizio e da diversi quadri che raccolgono informazioni specifiche. Le istruzioni per la compilazione sono disponibili gratuitamente sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il frontespizio include:

  • l’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  • sezioni per identificare il dichiarante, il suo rappresentante, la tipologia di dichiarazione e la firma;
  • spazio per l’impegno alla trasmissione telematica e il visto di conformità.

Il modello contiene diversi quadri separati, ognuno dedicato a specifiche informazioni:

  • Quadro SF – Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale e contributi erogati da enti pubblici e privati.
  • Quadro SG – Somme derivanti da riscatti di polizze vita e rendite pensionistiche.
  • Quadro SH – Redditi di capitale, premi, vincite e proventi da accettazioni bancarie.
  • Quadro SI – Riepilogo degli utili e proventi equiparati pagati nel 2024.
  • Quadro SK – Comunicazione di utili e proventi equiparati da soggetti residenti e non residenti.
  • Quadro SL – Proventi da partecipazioni a fondi di investimento (OICR) soggetti a ritenuta d’acconto.
  • Quadro SM – Proventi da OICR soggetti a ritenuta d’imposta.
  • Quadro SO – Comunicazioni di operazioni che possono generare plusvalenze e segnalazione delle società fiduciarie.
  • Quadro SP – Ritenute operate su titoli atipici.
  • Quadro SQ – Versamenti dell’imposta sostitutiva sui proventi obbligazionari e sugli utili da titoli depositati presso Monte Titoli S.p.A.
  • Quadro SS – Dati riassuntivi di tutti i quadri del modello.
  • Quadro DI – Credito derivante da dichiarazioni integrative a favore.
  • Quadro ST – Ritenute operate, imposte sostitutive e relativi versamenti.
  • Quadro SV – Trattenute su addizionali comunali all’IRPEF e assistenza fiscale.
  • Quadro SX – Riepilogo di crediti e compensazioni effettuate.
  • Quadro SY – Somme liquidate da pignoramenti presso terzi e importi corrisposti a soggetti esteri privi di codice fiscale.

Grazie alla suddivisione in quadri tematici, il modello 770/2025 permette una compilazione chiara e organizzata delle informazioni fiscali richieste.

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Novità nei quadri del Modello 770/2025

Il passaggio dalla versione provvisoria a quella definitiva del modello 770/2025 non ha introdotto cambiamenti significativi rispetto a quanto già annunciato nella bozza. Tuttavia, sono state confermate alcune novità importanti che riguardano i quadri ST, SV e SX, con l’obiettivo di semplificare la dichiarazione e adeguarla alle nuove disposizioni fiscali.

Introduzione del Bonus Natale

Una delle principali novità è l’integrazione nel quadro SX del bonus Natale da 100 euro, introdotto dall’articolo 2-bis del DL 113/2024. Questo credito è stato riconosciuto ai dipendenti con un figlio a carico e un reddito annuo fino a 28.000 euro, ed è stato erogato con la tredicesima mensilità.

Nel quadro SX, rigo SX1, colonna 7, dovrà essere riportato l’importo corrispondente al campo 723 delle Certificazioni Uniche (CU). Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, può recuperare tale importo tramite compensazione, utilizzando i codici tributo “1703” per il modello F24 e “174E” per il modello F24EP, come previsto dalla risoluzione n. 54/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Semplificazione dei Quadri ST e SV

I quadri ST e SV, relativi a versamenti, trattenute e imposte sostitutive, sono stati alleggeriti per migliorare la compilazione e ridurre la complessità burocratica.

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Le principali modifiche includono:

  • Eliminazione della nota con codice N, che in precedenza si riferiva alle operazioni societarie senza estinzione.
  • Introduzione della nuova nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Eliminazione dell’indicazione del codice della regione per il versamento delle addizionali regionali all’IRPEF, riducendo il numero di dati da inserire.
  • Rimozione delle note sui tributi sospesi per emergenze sanitarie (Covid e influenza aviaria). Per eventuali sospensioni residue al 1° gennaio 2025, è stato introdotto il codice 20, che consente una gestione più chiara e uniforme.

Crediti speciali e settore turistico

Nel quadro SX, è stata confermata l’indicazione di trattamenti integrativi speciali per alcuni settori. In particolare:

  • Settori turismo, ristorazione e termale → esposizione dei crediti d’imposta per il lavoro notturno e straordinario nel primo semestre 2024.
  • Trattamento integrativo speciale del 15% → confermata la casella 6 del rigo SX1, per il credito spettante sulle retribuzioni lorde per il lavoro straordinario e notturno nei giorni festivi (art. 1, commi 21-25, della Legge 213/2023). L’importo dichiarato corrisponde al campo 479 delle CU trasmesse.

Nuova imposta sostitutiva per il personale sanitario

Nel quadro ST, prima sezione, è stata aggiunta l’imposta sostitutiva del 15% per i compensi derivanti da prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Questa imposta è stata introdotta dall’articolo 7 del DL 73/2024 e si applica ai compensi erogati dall’8 giugno 2024 in poi. La gestione di questa imposta è stata chiarita nella risposta a interpello n. 264/2024 dell’Agenzia delle Entrate. Tale imposta è facoltativa, ma se adottata, prevede il versamento in F24 con specifici codici tributo.

Tutti questi aggiornamenti rendono il modello più chiaro, snello e allineato alle esigenze dei contribuenti e degli intermediari fiscali.

Modalità e tempistiche di presentazione del Modello 770/2025

Il Modello 770/2025 deve essere presentato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025, come stabilito dall’articolo 4, comma 4-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

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La trasmissione può essere effettuata in diversi modi, a seconda del soggetto dichiarante:

✔ Direttamente dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

✔ Tramite un intermediario abilitato, come:

  • Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.
  • CAF (Centri di Assistenza Fiscale) per dipendenti e imprese.
  • Notai, avvocati tributaristi e altre figure professionali autorizzate.
  • Società di servizi e studi professionali specializzati.

✔ Tramite altri soggetti incaricati, nel caso delle Amministrazioni dello Stato, che possono avvalersi del MEF o di propri uffici per la trasmissione.

✔ Tramite società appartenenti allo stesso gruppo, come previsto dall’articolo 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322/1998. In questo caso, la dichiarazione può essere trasmessa da una società controllante o controllata, purché appartenente allo stesso gruppo societario.

NOTA BENE: La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati. Il sistema telematico rilascia una ricevuta immediata per confermare l’invio del file.  Successivamente, l’Agenzia fornisce una comunicazione ufficiale con l’esito dell’elaborazione, che attesta l’avvenuta presentazione o segnala eventuali errori.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente un software per la compilazione del Modello 770/2025, scaricabile dalla sezione “Software” del sito www.agenziaentrate.gov.it.

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Regole per la compilazione e presentazione telematica

Gli importi devono essere espressi in unità di euro, arrotondando alla seconda cifra decimale.

I dati trasmessi devono essere conformi ai modelli e alle specifiche tecniche che saranno definite in un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari e gli incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta una copia della dichiarazione conforme a quella trasmessa.

Obblighi degli intermediari abilitati

Gli intermediari autorizzati, come commercialisti, consulenti del lavoro e CAF, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
  • le dichiarazioni predisposte dal dichiarante stesso, per le quali hanno assunto l’impegno alla trasmissione telematica.

Gli intermediari devono essere regolarmente iscritti in albi e registri ufficiali, tra cui:

  • Dottori commercialisti, consulenti del lavoro e revisori legali.
  • Avvocati, notai e studi professionali associati.
  • CAF dipendenti e imprese.
  • Società tra professionisti e società di servizi specializzate in consulenza fiscale.

Presentazione per le amministrazioni dello Stato

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Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica, utilizzando il servizio Entratel.

Possono avvalersi di altri incaricati, come:

  • Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce la trasmissione per le amministrazioni pubbliche.
  • Strutture interne riconducibili alle amministrazioni, secondo il loro modello organizzativo.

Presentazione tramite società del gruppo

Nei gruppi societari, le dichiarazioni possono essere trasmesse da una società capogruppo o da altre società dello stesso gruppo, purché almeno una di esse sia obbligata alla trasmissione telematica.

Sono considerate appartenenti al gruppo le società controllate o collegate, con una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale fin dall’inizio dell’anno precedente.

Le società che operano come rappresentanti fiscali di società estere possono presentare la dichiarazione per conto di queste ultime.

In definitiva, il Modello 770/2025 conferma la struttura degli anni precedenti, introducendo però importanti semplificazioni per piccoli sostituti d’imposta, nuove agevolazioni fiscali e una migliore gestione delle compensazioni. La trasmissione esclusivamente telematica entro il 31/10/2025 garantisce sicurezza e trasparenza, riducendo gli errori e agevolando la gestione fiscale delle imprese e degli intermediari.”



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