i creditori contestati hanno diritto di voto?

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Con l’ordinanza n. 4596/2025, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione centrale nella gestione del concordato preventivo: il ruolo dei creditori il cui credito è contestato in sede giudiziale. Il punto focale della decisione riguarda l’inserimento di tali crediti nell’elenco concordatario previsto dall’art. 161 L.F., sottolineando che tale operazione non implica il riconoscimento del credito ma è necessaria per il corretto svolgimento della procedura. Inoltre, la Cassazione ha ribadito il diritto di voto di questi creditori, confermando che la loro partecipazione alla formazione delle maggioranze concordatarie non pregiudica l’esito del giudizio di accertamento del credito. La sentenza rappresenta un ulteriore chiarimento su un tema delicato per imprese, creditori e professionisti che operano nelle procedure concorsuali. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.
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Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 4596 del 21-02-2025

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1. L’inserimento dei crediti contestati nell’elenco concordatario


Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda l’obbligo per il debitore di includere nell’elenco concordatario anche i crediti oggetto di contestazione giudiziale. Secondo la Corte, tale obbligo risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire una corretta rappresentazione del passivo, evitando che l’omissione di determinati crediti alteri la percezione della reale esposizione debitoria; dall’altro, assicurare la piena trasparenza della procedura, consentendo a tutti i creditori di valutare consapevolmente la proposta concordataria.
La Cassazione ha ribadito che l’inclusione nell’elenco non comporta alcun riconoscimento implicito del credito contestato. Al contrario, il debitore mantiene il diritto di contestarne la fondatezza in sede giudiziale, senza che ciò interferisca con la regolare prosecuzione della procedura concorsuale. Questo principio si inserisce nella più ampia logica di tutela dell’interesse collettivo del ceto creditorio, che deve poter esprimere un voto informato sulla proposta concordataria. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.

Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

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2. Il diritto di voto dei creditori contestati


Un altro aspetto centrale della decisione riguarda la partecipazione al voto dei creditori contestati. La Corte ha confermato che il creditore il cui credito sia oggetto di contestazione giudiziale può essere ammesso al voto, in conformità a quanto previsto dall’art. 176 L.F.. Questa disposizione consente al giudice delegato di ammettere provvisoriamente i creditori contestati, esclusivamente ai fini della formazione delle maggioranze richieste per l’approvazione del piano concordatario.
Secondo la Cassazione, il voto espresso da un creditore contestato non pregiudica l’accertamento definitivo del credito. In altre parole, l’ammissione al voto ha una funzione meramente procedurale, volta a garantire il regolare svolgimento del concordato, ma non implica che il credito venga automaticamente riconosciuto e soddisfatto. L’effettiva titolarità del diritto di credito, infatti, rimane subordinata all’esito del giudizio di cognizione ordinario.
La pronuncia conferma così un principio fondamentale: la verifica dei crediti nel concordato preventivo non è finalizzata alla distribuzione dell’attivo, ma alla formazione delle maggioranze richieste per l’approvazione della proposta. Ciò significa che l’inserimento nell’elenco dei creditori non garantisce il pagamento del credito, ma solo la possibilità di influenzare le decisioni sulla proposta concordataria.

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3. Trasparenza e bilanciamento degli interessi


La Corte ha evidenziato che l’inserimento dei crediti contestati assolve una funzione di trasparenza e tutela dell’intero ceto creditorio. Se tali crediti venissero omessi, i creditori ammessi rischierebbero di esprimere un voto basato su una rappresentazione alterata della reale entità del passivo, con possibili conseguenze negative sull’approvazione del piano.
Tuttavia, la decisione conferma che l’ammissione provvisoria di un credito ai fini del voto non ha valore ricognitivo. Il giudice delegato, infatti, può disporre l’ammissione provvisoria, ma l’accertamento della fondatezza del credito resta una questione distinta, da affrontare nell’ambito di un giudizio autonomo. In questo modo, si garantisce un equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che crediti ancora incerti condizionino eccessivamente la procedura; dall’altro, permettere ai creditori di partecipare alla formazione della volontà della maggioranza senza alterare l’accertamento sostanziale del passivo.
La Corte ha inoltre chiarito che il deposito delle somme contestate, disposto dal tribunale o dal giudice delegato, è uno strumento per garantire che, una volta risolte le contestazioni, il creditore possa ricevere quanto eventualmente dovuto. Il mancato adempimento a tale ordine, diversamente dalla semplice contestazione del credito, può costituire un grave inadempimento del concordato e giustificarne la risoluzione.

4. Implicazioni per imprese e professionisti


La sentenza della Cassazione ha rilevanti implicazioni operative per imprese, creditori e professionisti. Per le imprese in concordato, il principio affermato dalla Corte chiarisce che l’inserimento di un credito contestato nell’elenco non ne comporta il riconoscimento, ma rappresenta un passaggio essenziale per la validità della procedura. L’omissione di tali crediti potrebbe infatti essere considerata un’irregolarità, con possibili conseguenze sul buon esito del concordato.
Per i creditori, la decisione garantisce la possibilità di esprimere un voto sulla proposta concordataria anche in presenza di contestazioni, evitando che un contenzioso in corso possa precludere la loro partecipazione alla procedura. Tuttavia, la Cassazione ribadisce che il diritto di voto non è automaticamente collegato al diritto alla soddisfazione del credito, che resta subordinato alla decisione del giudice competente.
Per i professionisti del settore, la sentenza conferma l’importanza di un approccio prudente e strategico nella gestione dei crediti contestati. In particolare, risulta fondamentale valutare attentamente gli effetti dell’inserimento di tali crediti nell’elenco concordatario, considerando le possibili conseguenze sul voto e sulle maggioranze richieste per l’approvazione del piano. Inoltre, la pronuncia evidenzia il ruolo cruciale del deposito delle somme contestate, che può costituire un obbligo rilevante ai fini della tenuta del concordato.
La decisione della Corte di Cassazione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale volto a garantire maggiore certezza e trasparenza nelle procedure concordatarie, tutelando sia il debitore che il ceto creditorio nel complesso.

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