istruzioni 2025 per il riscatto dei periodi di “Lavoro nero”


 

La Legge di Bilancio 2024 ha reintrodotto una misura importante per rafforzare la posizione previdenziale dei lavoratori: il riscatto agevolato dei periodi non coperti da contribuzione. Un modo per incrementare i diritti pensionistici coprendo periodi lavorativi durante i quali non sono stati versati contributi.

Questa opportunità, valida per il biennio 2024-2025, permette di aumentare i contributi versati riscattando fino a un massimo di cinque anni non lavorati, con condizioni di pagamento agevolate e senza interessi.

Base Normativa

La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 126-130 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) Legge 213/2023. L’INPS ha fornito le istruzioni operative con la Circolare n. 69 del 29 maggio 2024 [Circolare INPS n. 69/2024] .

Precedentemente, l’Agenzia delle Entrate aveva illustrato la misura con la Circolare 5/2024 Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/2024, sebbene quest’ultima non aggiungesse dettagli significativi rispetto al testo di legge.

Beneficiari e Periodi Riscattabili

Chi può beneficiare del riscatto agevolato?

  • Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi iscritti alle gestioni INPS.
  • Iscritti alle forme sostitutive (fondi speciali come fondi telefonici, elettrici, trasporti, dirigenti d’azienda ex Inpdai, volo, spettacolo).
  • Requisito fondamentale: aver iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996. Questo significa che la pensione deve essere calcolata interamente con il metodo contributivo.

Esclusioni:

  • Lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1° gennaio 1996 (esclusione di fatto dei lavoratori più anziani).
  • La successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 comporta l’annullamento d’ufficio del riscatto e la restituzione dei contributi versati.

Periodi Riscattabili:

  • Periodi non coperti da contribuzione compresi tra il primo e l’ultimo contributo versato.
  • Massimo 5 anni riscattabili, anche frazionabili.
  • Cumulabilità con precedenti riscatti agevolati (pace contributiva): È possibile presentare una seconda domanda di riscatto agevolato anche se si è già beneficiato della “pace contributiva” introdotta dal DL 4/2019. I periodi riscattati con la pace contributiva e con la nuova misura sono cumulabili.

Costo del Riscatto, Versamento e Trattamento Fiscale

Determinazione dell’onere di riscatto:

  • Calcolato con il sistema contributivo, in base all’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
  • Si utilizzano le aliquote contributive vigenti nel regime previdenziale di appartenenza alla data di presentazione della domanda.

Modalità di versamento:

  • In unica soluzione.
  • Rateizzazione: fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), senza interessi, con importo minimo di 30 euro per rata.

Eccezioni alla rateizzazione:

  • Non è possibile rateizzare se i contributi riscattati sono necessari per la liquidazione immediata della pensione (diretta o indiretta).
  • Non è possibile rateizzare se i contributi sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di versamenti volontari.

Trattamento fiscale:

  • Deducibilità dal reddito complessivo: Il contributo versato per il riscatto è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del richiedente.
  • Settore privato: L’onere può essere sostenuto dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione del dipendente. In questo caso, l’onere è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo per il datore di lavoro e non rientra nel reddito imponibile del dipendente.

Presentazione della Domanda

Termini:

  • La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2025.

Chi può presentare la domanda:

  • Diretto interessato.
  • Superstiti del lavoratore.
  • Parenti e affini entro il secondo grado, con il consenso dell’interessato.
  • Datore di lavoro (solo per il settore privato, utilizzando il modulo “AP135”).

Modalità di presentazione:

Esclusivamente in via telematica, attraverso i seguenti canali:

  1. Web: Servizi online INPS, accessibili con SPID (livello 2), CNS, CIE 3.0 o PIN dispositivo (solo per residenti all’estero senza documenti italiani) tramite il sito inps.it, percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”.
  2. Contact center multicanale:
    • Da telefono fisso: numero verde gratuito 803 164.
    • Da telefono cellulare: 06 164164 (a pagamento).
  3. Istituti di Patronato e intermediari INPS: Tramite i servizi telematici offerti.

Versamento parziale:

  • Il versamento parziale dell’onere di riscatto dà diritto all’accredito di un periodo contributivo proporzionale a quanto versato.
  • Non è possibile richiedere la restituzione dell’onere versato, salvo in caso di annullamento del riscatto per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996.

Quindi, con queste modalità, chi ha svolto attività lavorative senza versamento di contributi, può i aggiungere qualche anno di contribuzione fiscale e sperare in una pensione anticipata, o leggermente più elevata.


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