nuove opportunità e requisiti per le agevolazioni fiscali

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito due chiarimenti fondamentali sul Bonus Prima Casa per i cittadini italiani residenti all’estero. Con le risposte n. 28/2025 e n. 29/2025, l’ente ha confermato che è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali in due situazioni specifiche: l’acquisto di un immobile in un Comune italiano diverso dall’ultima residenza e l’acquisto di un terreno edificabile all’estero per costruire la propria abitazione principale.

Queste nuove indicazioni offrono maggiori opportunità agli italiani iscritti all’AIRE, ampliando le possibilità di investimento sia in Italia che all’estero. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti da rispettare per non perdere le agevolazioni fiscali.

Bonus Prima Casa per un immobile in un Comune diverso dall’ultima residenza

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Uno dei dubbi più comuni tra i residenti all’estero riguarda la possibilità di acquistare una casa in un Comune italiano diverso dall’ultima residenza prima dell’espatrio, senza perdere i benefici fiscali del Bonus Prima Casa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la normativa non si limita all’ultimo Comune di residenza, ma include anche quelli in cui il contribuente ha vissuto o lavorato in passato. Questo significa che un cittadino italiano iscritto all’AIRE può acquistare un immobile in un Comune in cui ha risieduto prima del trasferimento all’estero e continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Per accedere al Bonus Prima Casa in questo caso, è necessario che l’acquisto sia destinato a diventare la prima casa in Italia, e che il contribuente non possieda altri immobili acquistati con le stesse agevolazioni, a meno che non si impegni a venderli entro un anno. Questo chiarimento amplia notevolmente le possibilità per gli italiani all’estero che desiderano mantenere un legame con il proprio Paese, rendendo più semplice investire nel mercato immobiliare italiano.

Acquisto di un terreno edificabile all’estero: il Bonus rimane valido

Un altro aspetto importante riguarda chi vende un immobile acquistato con il Bonus Prima Casa prima dei cinque anni previsti dalla legge. Generalmente, in questi casi è obbligatorio riacquistare un’altra abitazione entro un anno per non perdere i benefici fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha ora specificato che è possibile mantenere l’agevolazione anche se il ricavato della vendita viene reinvestito nell’acquisto di un terreno edificabile all’estero, a condizione che entro un anno venga realizzata almeno la struttura essenziale dell’immobile.

Per struttura essenziale si intende l’inizio dei lavori con la realizzazione degli elementi portanti dell’edificio. Non è necessario completare la casa entro un anno, ma è fondamentale dimostrare che il progetto sia in fase avanzata e destinato a diventare l’abitazione principale del contribuente. Per provare il rispetto di questa condizione, sarà necessario presentare documentazione adeguata, come l’atto di acquisto del terreno, i permessi edilizi rilasciati dalle autorità locali e bollette delle utenze che attestino l’uso abitativo dell’immobile. Inoltre, tutta la documentazione dovrà essere tradotta ufficialmente in italiano e conforme alla Convenzione dell’Aja del 1961 per garantirne la validità legale.

Questo chiarimento rappresenta un passo avanti importante per i residenti all’estero che desiderano costruire la propria casa fuori dall’Italia senza perdere i vantaggi fiscali del Bonus Prima Casa.

Requisiti e documentazione per ottenere il Bonus Prima Casa dall’estero

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Per accedere alle agevolazioni fiscali, è essenziale presentare la giusta documentazione e rispettare le condizioni previste dalla normativa. Per chi acquista un immobile in Italia, è indispensabile dimostrare l’iscrizione all’AIRE e dichiarare che l’abitazione sarà la prima casa nel territorio nazionale.

Nel caso dell’acquisto di un terreno edificabile all’estero, è necessario fornire documenti che attestino la proprietà del terreno, l’inizio dei lavori di costruzione e la destinazione dell’immobile a residenza principale. Poiché la transazione avviene in un Paese straniero, sarà inoltre obbligatorio tradurre i documenti e legalizzarli secondo gli standard internazionali.



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