Come si registrano i provvedimenti giudiziari?

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La guida al pagamento dell’imposta di registro dovuta su sentenze, decreti ingiuntivi e altri atti giudiziari; come fare tutto online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Un lettore ci chiede: come si registrano i provvedimenti giudiziari? Specifica di aver fatto la rinuncia all’eredità presso la cancelleria del tribunale; è un atto molto frequente, e rientra nell’ambito della cosiddetta «volontaria giurisdizione», ma il nostro discorso non cambierebbe se si trattasse di altri tipi di provvedimenti giurisdizionali, come le sentenze emesse all’esito di una causa civile o i decreti ingiuntivi.

Vediamo subito tutti i passaggi occorrenti per la registrazione dei provvedimenti giudiziari. Il primo, ovviamente, è l’emissione del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria competente (se non vi fosse, mancherebbe il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di registro).

Richiesta di registrazione

Il secondo step, o se vogliamo il primo passo dell’iter burocratico, è la richiesta di registrazione: vi provvede il cancelliere dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, e lo fa autonomamente, senza necessità di nessun impulso delle parti del giudizio svoltosi. Infatti l’obbligo a carico del cancelliere è imposto direttamente dall’articolo 10 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).

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Questa richiesta viene inoltrata telematicamente all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate.

Liquidazione dell’importo dovuto

Ricevuta la richiesta dalla cancelleria, l’Agenzia delle Entrate liquida l’importo dovuto ed espone la tassazione da pagare sul proprio sito istituzionale: adesso vediamo come consultarlo.

Informazioni per il pagamento dell’imposta

Le parti del procedimento giudiziario, o i loro avvocati, possono accedere alle informazioni sulla tassazione del loro provvedimento utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Da qui è possibile, innanzitutto, calcolare e conoscere l’esatto importo dell’imposta di registro dovuta per il proprio provvedimento giudiziario, e poi si può stampare il modello di versamento F24, precompilato con l’importo e i codici tributo, ed effettuare il pagamento.

Nell’ultimo paragrafo di questo articolo ti forniamo le informazioni tecniche utili per effettuare l’accesso.

In alternativa alla richiesta telematica è possibile presentarsi allo sportello dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (preferibilmente prenotando un appuntamento sul sito, o con la app dedicata, o mediante il contact center telefonico).

Registrazione dell’atto

Dopo aver effettuato il pagamento, l’atto viene registrato e da quel momento le parti della causa possono ottenere le copie necessarie del provvedimento, munito degli estremi dell’avvenuta registrazione.

È possibile consultare gli atti registrati a proprio nome anche successivamente, accedendo al cassetto fiscale nominativo disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Quali atti vanno registrati?

Devono essere registrati i provvedimenti dell’autorità giudiziaria che comportano effetti patrimoniali, come – oltre la rinuncia all’eredità di cui abbiamo parlato in apertura – le sentenze di separazione e divorzio che contengono statuizioni su trasferimenti di beni tra i coniugi, i provvedimenti di assegnazione di immobili, quelli di divisione ereditaria e, in genere, tutti gli atti giudiziari definitivi che risolvono una controversia ed hanno un contenuto economico, tra cui anche le sentenze di condanna al risarcimento dei danni prodotti da fatti costituenti reato (come un omicidio stradale).

Sono esenti da registrazione i provvedimenti emessi dal Giudice di Pace per importi inferiori a 1.033 euro (l’esenzione è estesa anche nel grado appello, quindi in Tribunale: per approfondimenti, leggi “Imposta di registro sulla sentenza: quando non si paga?“).,

Chi paga la registrazione?

La normativa sull’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986) dispone che le parti del procedimento giudiziario sono responsabili in solido del versamento, cioè nei confronti dell’Erario (e fatti salvi i rapporti di dare e avere interni) e quindi sono tutte tenute al pagamento, a prescindere dall’eventuale vittoria, o soccombenza, nel procedimento stesso. Ovviamente, avrà interesse a provvedere alla registrazione chi dovrà poi utilizzare quel provvedimento giudiziario per i propri interessi.

Fanno eccezione a questa regola i procedimenti relativi a decreti ingiuntivi, al recepimento di sentenze straniere e ai lodi arbitrali: per essi l’imposta è dovuta soltanto dalla parte nel cui interesse è richiesto l’atto giudiziario (ad esempio, nel decreto ingiuntivo il creditore della somma di denaro riportata nel provvedimento).

Per saperne di più leggi il nostro articolo specifico: “Chi deve pagare le spese di registrazione degli atti giudiziari?“.

Quanto si paga per la registrazione degli atti giudiziari?

L’importo dell’imposta di registro dipende dalla tipologia dell’atto da registrare: alcuni provvedimenti scontano l’imposta in misura fissa (attualmente pari a 200 euro) mentre altri sono commisurati al valore della controversia (solitamente, l’aliquota è del 3%) e tenendo conto dell’alternatività tra imposta di registro e IVA.

La normativa è costituita dall’art. 37 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (secondo cui: «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che
definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato».

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L’art. 8 della Tariffa parte I, allegata al suddetto D.P.R. n. 131/1986 contiene l’indicazione dettagliata di tali provvedimenti e l’importo dell’imposta di registro per ciascuno di essi.

È comunque possibile conoscere l’esatto importo dovuto per la registrazione del proprio atto semplicemente consultando il sito dell’Agenzia delle Entrate e indicando gli estremi del provvedimento. Ora vediamo in dettaglio come fare.

Come accedere al servizio dell’Agenzia Entrate

Il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate che consente di ottenere le informazioni necessarie per la liquidazione e il versamento dell’imposta di registro è ad accesso libero, cioè non richiede registrazione né inserimento di credenziali di autenticazione dell’utente. In nota [1] trovi il link diretto al servizio da utilizzare.

Bisogna inserire nella maschera di richiesta online tutti i dati necessari e in particolare gli estremi del provvedimento giudiziario (tipo, data, numero identificativo) e l’organo che lo ha emesso, nonché il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha effettuato la liquidazione.

Il programma fornisce le liste di selezione dei dati richiesti, offrendo i menu “a tendina”, ad eccezione del numero del provvedimento che, invece, va digitato manualmente.

Ecco la lista di tutti i codici dei provvedimenti giudiziari, tra cui scegliere quello appropriato da utilizzare:

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  • AV Atto Vario
  • CA Causa
  • CO Conciliazione
  • DI Decreto Ingiuntivo
  • DV Decreto Volontaria giurisdizione
  • EI Esecuzione Immobiliare
  • EM Esecuzione Mobiliare
  • FA Fallimento
  • OM Omologa
  • OR Ordinanza
  • SC Sentenza Civile
  • SP Sentenza Penale
  • VD Verbale di Deposito
  • LO Lodo

note

[1] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/tassazioneregistrazioneattigiudiziari/accedi-al-servizio-tassazione-registrazione



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