Dl Energia, ecco schema di decreto entrato in Cdm. IL TESTO

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RomaPronto lo schema di decreto-legge recante “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche’ per la trasparenza delle offerte al dettaglio” esaminato in Consiglio dei ministri che si è svolto questa mattina.

Qui di seguito AGEEI pubblica il testo in formato PDF e a seguire in formato testuale del Dl Energia anche denominato Dl Bollette:

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DL ENERGIA – IL TESTO

ARTICOLO 1 (Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale)

  1. Per l’anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera del1’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e
  2. Per l’attuazione delle misure di cui al comma 1, all’articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per la finalità di cui a1 comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all’entrata de1 bilancio dello Stato, comprensive degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all’incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.».
  3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite a1 Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione 113/2024/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti de1 Ministro della Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio 2022, 28743, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma

ART. 2 (Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili)

  1. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La società Acquirente unico

S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti da11’ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all’ingrosso selezionati all’esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.”;

  1. al comma 2-bis:
    • all’alinea, le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,” sono soppresse;
    • prima della lettera a), è inserita la seguente:

“0a) la decorrenza de1 servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;”;

  1. dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

“2-quater. Nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall’esercente il servizio di cui al1’articolo 1, comma 2, de1 decreto-legge n.

73 del 2007 e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d’urgenza, dall’ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui al1’articolo l-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all’ingrosso selezionati all’esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.”.

  1. Ne1l’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalità previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione del1’andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell’accesso a servizi energetici essenziali.
  2. Dalla data di entrata in vigore de1 presente decreto, i clienti forniti nel1’ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso (31 marzo 2027), ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell’ambito del mercato libero, ovvero con l’esercente la maggior tutela competente per area territoriale.

ART. 3 (Misure di riduzione del costo dell’energia R•r le imprese)

  1. È autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, 30.
  2. Agli oneri di cui a1 comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024, di cui all’articolo 23 de1 decreto legislativo 9 giugno 2020, 47, nell’ambito delle attribuzioni di cui a1 secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all’erario.
  3. In sede di riparto dei proventi dell’anno 2024 non si applica il comma 8 del1’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica ne1 settore industriale.
  4. All’articolo 51, comma I-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalità di cui al1’articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».
  5. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, con la medesima delibera di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo su1 bilancio della Cassa per i servizi energetici e
  6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferite dal Registro Imprese al sistema infofmativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L’ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l’impatto dei costi del1’energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il MASE degli esiti del

ART. 4

(Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili)

  1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro de1l’Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all’imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro del1’economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero de11’Ambiente e della sicurezza energetica.
  2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo de1 gas naturale, individuato da1 Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute ne1 Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente risulta maggiore, per almeno il [venti] per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell’u1timo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell’eventuale diminuzione de1 prezzo de1 gas, individuato da1 GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all’adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di
  3. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui a1 comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.
  4. Dal1’adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

ART. 5 (Misure urgenti per la trasparenza e la confronlabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas)

  1. Entro 60 (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l’ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l’applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento
  2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi de1 comma 1, l’ARERAesercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dal1’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

ART6 (Disposizioni per l’effettività della tutela nell’ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore)

  1. All’articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo lº giugno 2011, 93, dopo le parole

«di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall’articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

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Procedura celere

 

  1. All’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal1’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell’eventuale impugnazione comporta l’oscuramento del sito internet.».

ART. 7 (Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

www.mef.gov.it

www.mase.gov.it

www.mimit.gov.it

www.governo.it

www.ageei.eu

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