Il terzo estraneo al reato può chiedere la restituzione dei beni sequestrati anche in fase cautelare (Cass. Pen. n. 7807/2025)

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Con la sentenza n. 7807/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il terzo estraneo al reato può ottenere la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo, se dimostra documentalmente il proprio diritto di proprietà, senza dover attendere la conclusione del procedimento penale.

La decisione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Cagliari, che aveva negato alla Toyota Kreditbank GmbH la restituzione di due autovetture sequestrate nell’ambito di un’indagine per riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori a carico di S., disponendo un nuovo esame sulla legittimità della misura cautelare reale.

Il caso: contestato il diritto di proprietà sulle auto sequestrate

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La società Toyota Kreditbank GmbH, istituto finanziario con sede in Germania, aveva richiesto la restituzione di due autovetture sequestrate nell’ambito di un’indagine penale contro S., accusata di riciclaggio e autoriciclaggio.

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Cagliari, con ordinanza del 7 novembre 2024, aveva rigettato la richiesta della società, ritenendo che:

  • La banca non aveva dimostrato in modo sufficiente la propria titolarità dei veicoli, nonostante la documentazione prodotta.

  • La questione sulla proprietà poteva essere risolta solo nella fase esecutiva del procedimento penale, e non in sede di riesame cautelare.

La Toyota Kreditbank GmbH ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo:

  • Violazione del diritto di proprietà e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, art. 1, Prot. 1)

Il Tribunale aveva negato il diritto della società di dimostrare la sua titolarità sui beni sequestrati, privandola dei mezzi per far valere il proprio diritto di proprietà.

Il contratto tra la Toyota Kreditbank e Carmela Salemme era una vendita con riserva di proprietà, quindi l’indagata non aveva alcuna facoltà di disporre dei veicoli.

La banca, essendo proprietaria dei beni fino al pagamento completo, aveva diritto alla restituzione immediata.

La giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 48126/2017, Muscari) stabilisce che un terzo estraneo al reato ha diritto di chiedere la restituzione del bene già in sede di riesame, senza dover attendere la fase esecutiva.

Il Tribunale aveva creato una “stasi” processuale, impedendo alla società di tutelare tempestivamente i propri diritti.

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Il Tribunale avrebbe dovuto applicare la normativa tedesca in base all’art. 14 della legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato, valutando la disciplina sulla riserva di proprietà vigente in Germania.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che:

La società Toyota Kreditbank aveva diritto a un esame immediato della propria titolarità sui beni sequestrati, in quanto terzo formalmente estraneo al procedimento penale.

Il Tribunale ha errato nel rinviare la questione alla fase esecutiva, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 48126/2017, Muscari).

Quando una controversia coinvolge una normativa straniera, il giudice italiano deve verificare d’ufficio l’applicabilità del diritto estero, utilizzando anche le informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia.

Nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il contratto di vendita con riserva di proprietà secondo la legge tedesca, che attribuisce il diritto di proprietà al venditore fino al saldo del prezzo.

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Il Tribunale ha rigettato la richiesta della Toyota Kreditbank senza analizzare nel merito i documenti prodotti, che dimostravano la titolarità della banca sui veicoli.

Non basta fare riferimento generico agli atti del Pubblico Ministero: il giudice del riesame deve indicare quali prove ritiene rilevanti per giustificare il mantenimento del sequestro.

La Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Cagliari, disponendo un nuovo esame della richiesta di restituzione dei veicoli.

Il Tribunale dovrà valutare la legittimità della misura cautelare reale alla luce della normativa tedesca e del principio secondo cui un terzo estraneo al reato ha diritto alla tutela immediata del proprio patrimonio.

Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di sequestri preventivi e tutela dei terzi estranei al reato:

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  1. Un soggetto estraneo al reato può chiedere la restituzione dei beni sequestrati senza dover attendere la conclusione del procedimento penale.

  2. Il giudice del riesame deve valutare attentamente la documentazione prodotta dal terzo interessato e non può limitarsi a un generico rinvio agli atti dell’accusa.

  3. Se il diritto di proprietà è regolato da una normativa straniera, il giudice italiano deve acquisire le informazioni necessarie e applicare correttamente la legge estera.

  4. Negare al terzo la possibilità di far valere il proprio diritto di proprietà in sede di riesame viola l’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU, che tutela il diritto di proprietà.



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