Correttivo al Codice Appalti, quali sono le innovazioni e le criticità? Il nuovo Quaderno Anci

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Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) ha pubblicato il nuovo Quaderno n.55 “Decreto legislativo n.209/2024 (correttivo appalti) prime linee guida operative e schema di regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato” che, oltre ad analizzare le principali novità del Correttivo al Codice di interesse per Comuni e Città metropolitane, offre uno schema di Regolamento per gli affidamenti sottosoglia, aggiornato alle novità del Correttivo.

Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici si compone di 87 articoli: i primi 62 articoli recano disposizioni di modifica e integrazione degli articoli del Codice, mentre gli articoli da 63 a 87 modificano gli allegati al Codice o ne inseriscono di nuovi.

Le innovazioni normative

Alcune innovazioni normative “vanno nella direzione auspicata da ANCI e sono da considerarsi positive: in materia di progettazione: i contratti di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica c.d. semplificato e l’esecuzione degli stessi lavori può avvenire senza alcun progetto esecutivo; in relazione ad appalti sottosoglia che non presentano carattere transfrontaliero è stata rafforzata la deroga per l’obbligo della rotazione e previsto che, in casi motivati, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, il contraente uscente possa essere anche reinvitato alla procedura di aggiudicazione, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto o della qualità della prestazione resa; in tema di revisione prezzi: è precisato che l’importo revisionale liquidabile è nella misura dell’80 per cento del solo valore eccedente la variazione del 5 per cento.

In particolare, le novità normative in materia riguardano:

a) Equo compenso: si prevedono specifici termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici, introducendo puntuali criteri per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale e stabilendo che i corrispettivi di cui al DM del 2021, c.d. “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni per l’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessorie, fissi e variabili. Nello specifico, vengono introdotti 2 meccanismi:
– per gli affidamenti diretti, è garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%;
– per le procedure di gara (importo pari o superiore a 140.000 euro), si prevedono meccanismi sul peso dei ribassi che possono essere formulati sul 35% del corrispettivo, con un risultato sostanzialmente assimilabile a quello degli affidamenti diretti.
b) Tutela del lavoro: confermata l’applicazione di un unico CCNL nel bando di gara, con nuove linee guida (nuovo allegato al decreto) a cui le Stazioni Appaltanti devono attenersi per individuare il CCNL applicabile e calcolare l’eventuale equipollenza.
c) Revisione prezzi: introdotto un nuovo allegato per attuare le clausole di revisione dei prezzi sia nel settore lavori che nel settore servizi e forniture.
d) Piccole e medie imprese: vengono introdotte misure per favorire la partecipazione delle PMI, prevedendo una soglia di subappalto dedicata del 20%.
e) Esecuzione contratti: i) rafforzate le premialità e le penali per accelerare l’esecuzione delle opere; ii) tipizzate le varianti, per omogenizzare la fase di esecuzione; iii) introdotto il nuovo istituto dell’Accordo di collaborazione.
f) Progettazione digitale (BIM): innalzata la soglia da 1 mln a 2 mln, obbligatoria dal 1.1.2025.
g) Qualificazione delle stazioni appaltanti: previsti incentivi alla qualificazione dei soggetti oggi non qualificati, nonché per la specializzazione dei soggetti aggregatori. Confermata la qualificazione per l’esecuzione, con criteri legati anche al rispetto dei tempi medi di pagamento e procedura con piano di rientro da inviare ad ANAC”.

Criticità

Secondo l’Anci “residuano alcune criticità, in particolare quella relativa al fatto che il nuovo Codice dei contratti non riporta più la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non obbligatoria, né l’elencazione delle categorie cd. SIOS (strutture, impianti e opere speciali). Si è quindi creata incertezza in relazione alla vigenza dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, conv. Dalla L. n. 80/2014 – che prevedeva la distinzione fra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria – e del D.M. 248/2016 (che da ultimo elencava le cd. SIOS)”.

L’Associazione dei comuni segnala, infine, “una criticità rispetto all’equo compenso in caso di affidamento diretto, in quanto per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, i corrispettivi possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20% della stima dell’ente, decremento minimo anche rispetto alla percentuale di ribasso prevista in caso di gara.

Su tali criticità ANCI continuerà a chiedere correttivi necessari ad una migliore attuazione dei principi riformatori”.



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