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(Adnkronos) – Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater. La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe, riguarda i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono state pubblicate anche le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla riammissione alla Rottamazione-quater.
La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla ‘Rottamazione-quater’, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa Definizione agevolata (cosiddetti decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta. Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025 utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica. La procedura da seguire nei due casi è differente.
Dall’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di ‘Rottamazione-quater’ per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.
Per inviare la domanda tramite il servizio ‘Riammissione Rottamazione-quater’ disponibile nell’area pubblica, invece, bisogna compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi. Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo dieci), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento. Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore. Si ricorda che in caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
A coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.
La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
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