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Certificazione Unica 2025: pochi giorni ancora per la consegna
I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate
I sostituti d’imposta hanno tempo fino a lunedì 17 marzo (il 16 marzo, scadenza ordinaria, è domenica) per trasmettere telematicamente la Certificazione unica “ordinaria” 2025 all’Agenzia delle entrate e consegnare la versione “sintetica”, in quanto semplificata, dello stesso modello, ai percettori dei redditi in esso attestati.
Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, possono invece essere presentate entro il 31 ottobre, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Con riferimento alle novità più significative, in vigore dalla stagione dichiarativa 2025, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
Sono tenuti al rilascio della Certificazione Unica, i sostituti d’imposta che hanno corrisposto le somme soggette a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. Sono tenuti all’adempimento anche i soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, che hanno versato somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
É opportuno precisare che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica nei confronti dei contribuenti che applicano il regime forfetario il regime fiscale di vantaggio (art. 3, DLgs 08 gennaio 2024 n. 1).
Il flusso da inviare all’Agenzia delle Entrate si compone:
– del frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
– del quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
– della certificazione unica, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni relative al lavoro dipendente ed assimilati separatamente da quelle relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Il modello sintetico, invece, può essere consegnato al percipiente in forma cartacea o in formato elettronico.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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