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L’Agenzia delle entrate-riscossione ha dato il via alla presentazione delle domande di riammissione alla rottamazione-quater. La possibilità di riprendere il treno della sanatoria una volta decaduti, è stata prevista dal DL 202/2024, c.d. decreto Milleproroghe. Post conversione in legge.
Oltre ad ufficializzare l’attivazione del servizio per la presentazione della domanda telematica, l’ADER ha pubblicato altresì delle FAQ che però non hanno chiarito alcuni aspetti sulla corretta gestione della riammissione.
Da qui, noi di Investire Oggi riteniamo sia utile fare un’elencazione di tutte le casistiche rispetto alle quali sarà possibile sfruttare la chance di riammissione.
La riammissione alla rottamazione-quater
L’art.
3-bis del DL 202/2024, c.d. decreto Milleproroghe prevede la possibilità di riprendere i vantaggi della rottamazione-quater con un nuovo piano di dilazione:
Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 (..).
Per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul portale ADER entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere – in base alla legge – la riammissione, anche il numero di rate con le si intende effettuare il pagamento:
- in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025;
- fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La domanda di riammissione alla rottamazione-quater può essere già presentata.
Riammissione alla rottamazione-quater. Tutti i casi di ripescaggio
La chance di riammissione non riguarda tutti i contribuenti.
Infatti, sono interessati solo coloro i quali sono decaduti dalla sanatoria alla data del 31 dicembre 2024. In più non è possibile inserire nella domanda di riammissione debiti diversi da quelli che erano stati inseriti nell’istanza di rottamazione presentata nel 2023.
A ogni modo, si può beneficiare della riammissione solo per i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza)
oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.
Aspetto | Descrizione |
Destinatari | Possono accedere solo i contribuenti decaduti dalla sanatoria entro il 31 dicembre 2024. |
Debiti Ammessi | Sono inclusi solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-quater e presenti nella richiesta di rottamazione del 2023. |
Casi di Riammissione | – Mancato pagamento di una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024 o nessun pagamento effettuato. – Ritardo nel pagamento di almeno una rata (oltre i 5 giorni di tolleranza). – Versamento di un importo inferiore a quello dovuto. |
Limiti | Non è possibile inserire debiti diversi da quelli già presenti nell’istanza di rottamazione del 2023. |
Finalità | Offrire un’ulteriore possibilità ai contribuenti decaduti di regolarizzare i debiti senza perdere i benefici della definizione agevolata. |
Non si potrà sfruttare la riapertura per le cartelle rispetto alle quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024.
Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle “Comunicazioni delle somme dovute” già in loro possesso. La prossima rata scade al 9 giugno.
Ammessi ed esclusi alla riapertura della rottamazione
Oltre a quanto detto fin qui, è possibile fare una distinzione a seconda del numero di domande di rottamazione-quater presentate nel 2023.
Le ipotesi possono essere così elencate:
- presentazione di un’unica istanza di rottamazione con pagamenti in regola al 31 dicembre 2024;
- presentazione di più istanze con altrettanti piani di rateazioni di cui uno decaduto per omesso pagamento di una rata entro il 31 dicembre 2024;
- presentazione di un’unica istanza di rottamazione, decaduta al 31 dicembre 2024.
- presentazione di un’unica istanza di rottamazione, decaduta al 5 marzo 2025.
Nella prima ipotesi, il contribuente dovrà proseguire con i pagamenti. La prossima rata ordinaria della rottamazione-quater scadrà il 9 giugno. Era necessario pagare anche la rata scaduta il 5 marzo.
Nel secondo caso, il contribuente potrà sfruttare la chance di riammissione solo per i debiti di cui al piano di dilazione decaduto. Proseguendo i pagamenti ordinari della rottamazione per le dilazioni ancora in essere. Nella terza ipotesi invece sarà possibile sfruttare la riammissione. Attenzione, si potrà scegliere rispetto a quale cartelle o singolo carico già oggetto di rottamazione, presentare istanza di riammissione.
Nell’ultima ipotesi, invece l’unica strada potenzialmente percorribile (nel rispetto di precise condizioni), è la dilazione ordinaria della cartella.
Riassumendo.
- Apertura domande: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato la presentazione delle richieste di riammissione alla rottamazione-quater, prevista dal DL 202/2024 (decreto Milleproroghe).
- Chi può accedere: solo i contribuenti decaduti dalla sanatoria entro il 31 dicembre 2024, per debiti già inclusi nella rottamazione-quater del 2023. Condizioni per la riammissione: ammessi coloro che non hanno pagato una o più rate scadute entro il 31 dicembre 2024; hanno pagato in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza); hanno versato un importo inferiore al dovuto.
- Modalità di pagamento: è possibile scegliere tra: un’unica rata entro il 31 luglio 2025. Un piano di 10 rate, con scadenze tra il 2025 e il 2027
- Esclusioni: non possono essere riammessi debiti non inclusi nella richiesta del 2023. Chi è in regola con i pagamenti deve continuare a rispettare le scadenze per non perdere i benefici della definizione agevolata.
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