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La riforma fiscale del Terzo Settore nel 2026 rappresenta un passaggio chiave per gli Enti Non Profit in Italia. Avviata con la Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016, che ha conferito al Governo il compito di riordinare la disciplina degli Enti Non Commerciali, in attuazione di essa è stato emanato il D. Lgs. 117/2017, noto come “Codice del Terzo Settore“, che, dal 2026, dovrebbe finalmente diventare operativo anche nella sua parte fiscale (Titolo X), completando così interamente l’iter di riforma.
Cerchiamo quindi di capire cosa cambierà sotto il profilo fiscale ed operativo per tutti gli Enti del Terzo Settore interessati dalla riforma, la cui operatività dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2026.
Dopo oltre sette anni di attesa, il Governo italiano ha infatti finalmente ottenuto una prima valutazione positiva dalla Commissione Europea, che ha espresso una compatibilità preliminare del regime fiscale ETS con la normativa sugli aiuti di Stato, dal momento che questi perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non operano sul mercato con scopo di lucro distorcendo la concorrenza. La comunicazione ricevuta dal Governo (QUI una traduzione) non rappresenta però una vera e propria “autorizzazione”, quanto una semplice “comfort letter“, nella quale la Commissione dichiara di non ravvisare, allo stato attuale, problemi di incompatibilità con il diritto comunitario, il che fa certamente ben sperare, pur non rappresentando il definitivo “via libera”.
Resta, al momento, ancora aperto il tema della finanza sociale e delle agevolazioni fiscali per gli investitori (rispettivamente gli articoli 77 del D. Lgs. 117/2017 e 18 del D. Lgs. 112/2017), che necessitano di ulteriori approfondimenti e chiarimenti prima di essere inclusi nel quadro normativo definitivo di futura applicazione.
Riforma fiscale Terzo Settore dal 2026: cosa cambierà per ETS, APS, ODV ed Enti iscritti al RUNTS?
La riforma fiscale del Terzo Settore nel 2026 introdurrà importanti novelle per gli Enti iscritti al RUNTS, con l’entrata in vigore del Titolo X del CTS, che porterà (su tutte) nuove disposizioni in materia di imposte sui redditi, regimi forfettari agevolati e gestione delle attività commerciali, in particolare:
1. Superamento del “vecchio” regime attuale (art. 148 TUIR e Legge 398/1991)
Le agevolazioni fiscali precedentemente concesse agli enti di tipo associativo non commerciali, come:
saranno abolite e sostituite da un nuovo regime introdotto con la riforma fiscale del Terzo Settore per gli ETS iscritti al RUNTS, come detto ragionevolmente a partire dal 1° gennaio 2026.
2. Nuovo regime fiscale per gli ETS iscritti al RUNTS
Le disposizioni chiave della riforma fiscale del Terzo Settore si basano su tre pilastri principali:
-
articolo 79, rilevanza fiscale delle attività degli Enti del Terzo Settore:
- stabilisce parametri precisi per determinare la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale (art. 5 CTS), con un regime di decommercializzazione sui corrispettivi che non superino i costi effettivi nel limite del 6% annuo per tre esercizi consecutivi, oltre il quale l’attività perderà la qualifica di non commerciale;
-
articolo 80, regime forfettario per gli ETS non commerciali:
- applicazione di un coefficiente di redditività progressivo ai ricavi delle attività commerciali per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, riservato agli ETS con un’attività commerciale limitata, per semplificarne gli adempimenti fiscali;
-
articolo 86, regime forfettario fino a 130.000 euro per ODV e APS:
- le ODV e APS iscritte al RUNTS con ricavi commerciali fino a 130.000 euro/anno potranno applicare un regime forfetario per la determinazione del reddito imponibile, con coefficienti di redditività dell’1% per le ODV e del 3% per le APS sulle sole attività commerciali connesse.
Enti non iscritti al RUNTS, ASD e ONLUS: dal 2026 cosa cambierà con la riforma fiscale del Terzo Settore?
Gli Enti che ancora non si sono iscritti al RUNTS e/o non intenderanno procedere nemmeno ora, che la riforma fiscale del Terzo Settore dovrebbe diventare operativa a partire dal periodo di imposta 2026, perderanno quindi tutte le agevolazioni fiscali, in quanto l’operatività piena del Titolo X del Codice del Terzo Settore rende effettive le modifiche di coordinamento previste dagli articoli 89 e 102 del D. Lgs. 117/2017. Questi saranno dunque soggetti a:
- tassazione come enti commerciali, dal momento che con la riformulazione dell’art. 148, co. 3 del TUIR, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici sarà riservata alle sole ASD e SSD (ovviamente iscritte al RASD), mentre non sarà più applicabile agli enti associativi culturali e ricreativi non iscritti al RUNTS;
- applicazione del regime fiscale ordinario del TUIR, con imposizione sui redditi secondo le regole generali;
- obbligo di contabilità ordinaria, con esclusione dell’applicazione del regime di cui alla L. 398/91, che continuerà ad essere applicabile esclusivamente per le Associazioni Sportive e le SSD.
Infine, qualora la riforma fiscale del Terzo Settore dovesse effettivamente partire nel 2026, le ONLUS avranno tempo fino al 31 marzo per decidere se:
- iscriversi al RUNTS, nella sezione ritenuta più pertinente, adeguando e modificando il relativo statuto ed applicando quindi le norme di riferimento;
- operare al di fuori del Terzo Settore perdendo le agevolazioni precedenti ed applicando la disciplina ordinaria;
- cessare la propria attività, con devoluzione del patrimonio previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero del Lavoro (attività quest’ultima da porre in essere anche qualora l’Ente dovesse decidere di continuare ad operare stando fuori dal perimetro degli Enti del Terzo Settore).
Prospettive future: cosa deve ancora accadere per ultimare la riforma fiscale del Terzo Settore?
Nonostante la ricezione della comfort letter, la riforma fiscale non è ancora operativa. I prossimi passaggi prevedono:
- pubblicazione dell’autorizzazione definitiva da parte della Commissione UE, si spera nel 2025;
- adozione del decreto attuativo da parte del Governo italiano, che ne stabilirà le modalità di applicazione, con individuazione di un eventuale periodo transitorio per permettere agli enti di adeguarsi al nuovo sistema.
Nel frattempo si auspica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate adottino circolari interpretative e documenti di prassi volti a fornire un supporto esaustivo relativamente agli aspetti tecnici delle nuove disposizioni, mentre il Ministero del Lavoro fornisca chiarimenti normativi sugli aspetti organizzativi e amministrativi del RUNTS, con l’auspicio che il 2026 sia a tutti gli effetti l’anno buono per l’operatività della riforma fiscale del Terzo Settore.
Il “placet” preliminare della Commissione Europea segna certamente un importante passo avanti, ma la strada per l’entrata in vigore definitiva della riforma fiscale del Terzo Settore non è ancora conclusa. Gli Enti a vario titolo interessati devono ora più che mai prepararsi alle novità, valutando l’iscrizione al RUNTS per non perdere le agevolazioni previste dal nuovo regime, monitorando l’evoluzione normativa e dottrinale che ci accompagnerà nei prossimi mesi con obiettivo 2026 (come per le novità IVA, queste sì che riguarderanno anche le ASD e SSD).
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