Effettua la tua ricerca
More results...
Sì al riconoscimento dell’indennità di malattia per i pensionati che svolgano un lavoro subordinato. A riconoscere il diritto alla tutela previdenziale della malattia per lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente è l’Inps che, con la circolare numero 57 del 11-03-2025, ribalta le disposizioni impartite nel provvedimento n. 95 bis del 6 settembre 2006.
Pensioni e indennità di malattia, cosa cambia
Il diritto è ovviamente riconosciuto, come specifica l’ente previdenziale, sempre se l’indennità sia prevista dal settore di appartenenza del lavoratore ricollocato e ovviamente in base alla nuova copertura assicurativa.
L’Inps spiega la ratio della novità introdotta per i pensionati che hanno trovato un nuovo impiego. «Sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno – recita la circolare – è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa».
L’inversione di rotta
Questa disposizione di rotta rappresenta una inversione di rotta nella disciplina finora attuata. Come previsto dalla citata circolare del 2006, infatti, fino ad oggi nei confronti dei soggetti pensionati «non compete il diritto all’indennità di malattia per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro» ed è stato indicato genericamente che questo criterio si applica anche «nei confronti dei pensionati che, dopo la cessazione dell’attività, assumono un nuovo lavoro».
La nuova disciplina deriva dalla considerazione dell’ente previdenziale del fatto che «è necessario, tuttavia, considerare che le vigenti disposizioni normative consentono ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore». e che «occorre, inoltre, evidenziare che, per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico, non sussiste alcuna deroga al generale obbligo di versamento della contribuzione per malattia che, pertanto, rimane un onere a carico del datore di lavoro, ove previsto, in relazione al settore di appartenenza del medesimo e alla qualifica del lavoratore».
I casi in cui non scatta la cumulabilità
Ci sono comunque dei paletti. Esistono infatti dei casi in cui l’indennità di malattia per i pensionati è esclusa. Evidentemente nel caso di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro. Poi l’incompatibilità opera anche tra la pensione di inabilità e l’indennità di malattia. C’è poi il caso della categoria degli operai agricoli a tempo determinato (OTD). L’inps sottolinea per questi che «il diritto all’indennità di malattia termina alla scadenza dell’efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, il lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD), titolare di un trattamento pensionistico – ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa – in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia».
Niente cumulabità infine per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La disciplina inerente alla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera per questi, infatti, «dispone espressamente che tali prestazioni non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico. Conseguentemente, per tali soggetti non è richiesto il versamento dell’aliquota maggiorata, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di malattia/degenza ospedaliera».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link