Concordato fiscale corretto e più caro. Ecco tutte le novità approvate

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Concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2025/2026 più caro. Al di sopra della soglia di 85.000 euro di reddito incrementale si applicano, rispettivamente, per i soggetti Irpef, l’imposta sostitutiva nella misura del 43% e, per i soggetti Ires, quella del 24%. Possibile adesione al concordato anche per i professionisti associati o soci di società tra professionisti ma soltanto nel caso in cui i detti soggetti collettivi abbiano anch’essi aderito alla proposta per gli stessi periodi d’imposta.

Con il decreto legislativo relativo alle modifiche in materia di adempimenti amministrativi, approvato in consiglio dei ministri, il legislatore, tra l’altro, è intervenuto apportando modifiche anche alla disciplina del concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024.

Il concordato esclude i forfettari

La prima novità, confermando le anticipazioni di ItaliaOggi del 13 marzo, riguarda la mancata riproposizione dell’adesione per i contribuenti che adottano il regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, per i quali il concordato è stato applicato, per il periodo d’imposta 2024, in via sperimentale.

Adesioni al concordato il 30 settembre

La seconda riguarda la modifica del termine per aderire al concordato, di cui al comma 3 dell’art. 9 del dlgs 13/2024, che viene posticipato al 30/09 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; i nuovi termini sostituiscono, rispettivamente, quelli del 31/07 e dell’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, come introdotti dal dlgs 108/2024, in ossequio ai principi e criteri direttivi fissati all’articolo 16 della legge 111/2023, finalizzata a rendere più razionale lo sviluppo degli adempimenti tributari.

Imposta sostitutiva incrementale

Una ulteriore disposizione (art. 7) modifica l’entità dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle addizionali applicabili al reddito incrementale che, per il biennio 2024/2025, per i soggetti non forfetari, teneva conto dei risultati degli indici di affidabilità fiscale (Isa) relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato, ai sensi dell’art. 20-bis del dlgs 13/2024; era prevista, infatti, l’applicazione dell’aliquota del 10% con voti 8, 9 e 10, del 12% con voti 6 e 7 e del 15% con voti 5 o inferiori. Il provvedimento in commento modifica il citato art. 20-bis il quale, nella versione novellata e a partire dagli accordi riferibili al biennio 2025/2026, prevede la conferma delle aliquote appena indicate per un reddito incrementale fino a 85.000 euro ma, in presenza di una maggiore entità (per esempio, 100.000 euro), all’eccedenza (quindi alla parte che supera la soglia degli 85.000 euro pari, nell’esempio, a 15.000 euro) si rendono applicabili, rispettivamente, l’aliquota del 43%, di cui alla lett. c), comma 1 dell’art. 11 del dpr 917/1986 (Tuir) se si tratta di contribuenti assoggettati all’Irpef e l’aliquota del 24%, di cui al comma 1 dell’art. 77 del medesimo testo unico, se si tratta di contribuenti assoggettati all’Ires.

Nuove cause di esclusione e cessazione

Con il successivo articolo (art. 8), in relazione alle cause di esclusione e di cessazione dal concordato, si prevede l’ammissione al patto per i contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 54 del Tuir, e che partecipano, contemporaneamente, ad associazioni, di cui alla lett. c), comma 3 dell’art. 5 del Tuir, o a società tra professionisti (Stp), di cui all’art. 10 della legge 183/2011 o a società tra avvocati (Sta), di cui all’articolo 4-bis della legge 247/2012.

In presenza di queste situazioni è prevista la possibilità di accedere al patto per il professionista ma soltanto nel caso in cui anche le associazioni e le società tra professionisti, cui lo stesso partecipa, abbiano esercitato l’opzione per l’adesione alla proposta per i medesimi periodi d’imposta; analogamente, l’esclusione opera, per le associazioni e le società indicate, nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, determinino, per i medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base della proposta concordataria.

Si prevede, ulteriormente, che l’associazione e le società indicate cessino dall’accordo quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, di cui al citato comma 1 dell’art. 54 del Tuir, non siano più in condizione di dichiarare, a prescindere dalla causa di cessazione, il loro reddito come determinato in base al concordato e in capo al singolo associato o socio ogni qualvolta che la società o l’associazione non possa più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito quantificato in base all’accordo.

Norma di interpretazione sui conferimenti

Infine, con il successivo articolo (art. 9) viene fornita una interpretazione autentica chiarendo, definitivamente, che per “operazioni di conferimento” si devono intendere esclusivamente quelle che hanno per oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, quelle concernenti i conferimenti in denaro a cura dei soci.

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