limiti per contratti da convenzione Consip


Il Parere MIT 3427/2025 ha stabilito limiti all’aumento delle prestazioni nei contratti derivati da convenzione Consip.


Con il parere n. 3427 del 3 aprile 2025, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT chiarisce i margini di operatività dell’art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 – già art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016 – in relazione alla possibilità di variare contratti in corso derivanti da convenzioni quadro, come quelle Consip.

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Inquadramento normativo

L’art. 120 del nuovo Codice dei contratti pubblici disciplina le modifiche soggettive e oggettive dei contratti in corso, stabilendo condizioni tassative per l’introduzione di varianti. Tra queste, è ammessa la modifica del contratto «per prestazioni supplementari, entro il quinto del valore iniziale del contratto», a condizione che tale possibilità sia stata prevista nella documentazione di gara (comma 1, lett. a).

Tuttavia, nei contratti derivati da convenzioni-quadro, l’autonomia dell’amministrazione aderente risulta limitata dalla struttura del contratto principale. La convenzione, infatti, definisce non solo l’oggetto e i termini economici dell’accordo, ma anche il tetto massimo (plafond) di spesa e i margini di modifica ammissibili.

Il chiarimento del parere MIT 3427/2025

Il MIT precisa che l’adesione a una convenzione Consip comporta l’obbligo di attenersi integralmente a quanto stabilito nei documenti di gara predisposti dalla centrale di committenza. Pertanto, per poter procedere a un aumento delle prestazioni, è necessario verificare che:

  1. La convenzione preveda espressamente la possibilità di modificare i contratti derivati;
  2. La capienza residua del plafond della convenzione lo consenta;
  3. Sussistano i presupposti normativi previsti dall’art. 120.
  4. Nel caso analizzato, l’esaurimento del plafond e l’assenza di una clausola di riserva in capo alla Stazione Appaltante impediscono la modifica del contratto, anche entro il quinto d’obbligo.

Giurisprudenza e pareri analoghi

Questo orientamento è coerente con quanto già espresso nel parere MIT n. 1857 del 28 marzo 2023, che sottolinea l’obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni centralizzate (art. 1, comma 512, L. 208/2015), salvo motivata deroga. Ancor più pertinente è il parere MIT n. 2475 del 3 giugno 2024, secondo cui «i contratti derivati da accordi quadro o convenzioni sono soggetti alle regole vigenti alla data di stipula dell’accordo principale», e non possono essere modificati in modo autonomo dalle amministrazioni aderenti, se ciò non è previsto negli atti di gara della centrale di committenza.

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Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso analogo: si veda Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5463/2021, che ha chiarito come l’amministrazione aderente a una convenzione non possa discostarsi unilateralmente dai limiti quantitativi ed economici previsti nel contratto quadro.

Considerazioni conclusive sul parere MIT 3427/2025

Il parere MIT 3427/2025 rafforza la lettura secondo cui l’autonomia negoziale dell’amministrazione che aderisce a una convenzione quadro è limitata e condizionata dalle clausole contrattuali definite centralmente. In assenza di una specifica previsione che consenta la modifica, non è possibile procedere neppure all’aumento entro il quinto, anche se il contratto derivato è ancora in corso di esecuzione.

Per le amministrazioni contraenti, ciò implica la necessità di programmare per tempo l’uscita dalla convenzione e l’avvio di nuove procedure di affidamento, valutando se vi siano le condizioni per ricorrere eventualmente a strumenti alternativi (affidamenti ponte, procedure semplificate, ecc.), sempre nel rispetto dei vincoli normativi.

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