Certificati Bianchi, LO SCHEMA DI DECRETO del Mase. LA BOZZA


RomaCertificati Bianchi, ecco LO SCHEMA DI DECRETO del Mase. LA BOZZA

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Working in progress al Mase sul decreto sui certificati bianchi la cui scadenza è il 31 maggio. Il regime sui certificati bianchi scade il 31 maggio e il decreto è deputato ad aprire la nuova stagione per i crediti che le aziende che utilizzano le energie alternative possono mettere sul mercato.

Qui di seguito AGEEI pubblica il decreto da fonti Mase, in formato PDF e a seguire in formato testuale:

SCHEMA DECRETO CERTIFICATO BIANCHI MASE

Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione)

  1. Il presente decreto determina gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030 da conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi.
  2. È inoltre definita la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei Certificati Bianchi e sono introdotte modalità alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Art. 2 (Definizioni)

  1. Agli effetti del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    1. Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);
    2. componente rigenerato: componente già utilizzato, sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che ne consentano il ripristino delle normali condizioni di operatività;
    3. consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento per il calcolo dei risparmi energetici addizionali riconosciuti ai fini dei Certificati Bianchi. Il consumo di baseline corrisponde al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto, salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 6 e dall’Allegato 1, punto 1.3. Per i nuovi impianti, edifici o siti per i quali non esistono consumi energetici precedenti, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento;
    4. consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa;
    5. contratto tipo: contratto che disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto (se diverso dal soggetto proponente) ovvero i soggetti titolari per i casi di cui all’art. 6, comma 4 e il Gestore dei servizi energetica – GSE S.p.a. (GSE) ai fini dell’erogazione dei Certificati Bianchi;
    6. data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori per la realizzazione del progetto. Non sono rilevanti ai fini della determinazione di tale data l’acquisto del terreno o i lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari;
    7. data di prima attivazione del progetto: data in cui il progetto inizia a generare risparmi addizionali di energia primaria;
    8. distributore: la persona giuridica che effettua attività di trasporto dell’energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali; energia elettrica o gas distribuiti sull’intero territorio nazionale: somma dell’energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti autorizzati alla distribuzione, inclusi gli autoconsumi degli stessi soggetti;
    9. energia elettrica o gas distribuiti da un distributore: energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete del distributore, inclusi gli autoconsumi del distributore;
    10. obblighi quantitativi nazionali: quota degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che deve essere conseguita dai singoli soggetti obbligati;
    11. obbligo minimo: quota dell’obbligo di competenza di ciascun soggetto obbligato, per un determinato anno d’obbligo, pari al 60% dell’obbligo relativo all’anno stesso e degli eventuali residui degli anni precedenti;
    12. periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all’Allegato 1 al presente decreto;
    13. progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto, riferiti all’intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva, edificio o loro parti. Il progetto può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del layout di linee produttive. Sono esclusi interventi di manutenzione e ripristino delle normali condizioni di esercizio. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l’intervento può interessare, anche contestualmente, l’involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici;
    14. progetto a consuntivo (PC): progetto in cui i risparmi sono valutati con il metodo di consuntivo, come definito nell’Allegato 1, in conformità a un programma di misura approvato dal GSE;
    15. progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;
    16. progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell’Allegato 1 al presente decreto;
    17. progetto di riferimento: l’intervento o l’insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
    18. progetto standardizzato (PS): progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato, come definito nell’Allegato 1, in conformità al programma di misura approvato dal GSE;
    19. richiesta certificazione risparmi a consuntivo (RC): la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;
    20. richiesta certificazione risparmi standardizzata (RS): richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;
    21. richiesta certificazione risparmi semplificata: RC o RS presentata secondo le modalità previste dall’Allegato 1, punto 3.5;
    22. risparmio energetico addizionale: differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), tra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
    23. ESCO o SSE: Società di Servizi Energetici che realizza interventi di risparmio energetici, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, conseguendo un aumento di efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente e assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;
    24. soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 6, comma 1, che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può anche non coincidere con il titolare del progetto ovvero con uno dei soggetti titolari per i casi di cui all’art. 6, comma 4. Qualora il soggetto proponente non coincida con il soggetto titolare e per i casi di cui all’art. 6, comma 4, l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata su delega dei soggetti titolari;
    25. soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l’investimento per il progetto, ovvero i soggetti che sostengono l’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4;
    26. vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, nei limiti dell’Allegato 2 del presente decreto.
  2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1, si applicano le definizioni previste dall’art. 2 del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 790, dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

 

Gilberto Pichetto Fratin ministro MASE, decreto Certificati Bianchi

Art. 3 (Soggetti obbligati)

  1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente decreto sono:
    1. i distributori di energia elettrica che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
    2. i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
  2. Gli obblighi di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione. Gli obblighi o le frazioni di obbligo non ancora ottemperati si trasferiscono automaticamente a tutti i soggetti che subentrano ai soggetti di cui al comma 1, in qualsiasi forma, nella attività di distribuzione ai soggetti di cui al comma 1.
  3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, le quote d’obbligo a carico del soggetto subentrante sono proporzionali al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito dalle reti oggetto di subentro, per ciascun anno a cui tali volumi sono riferiti ai fini della quantificazione dell’obbligo o frazione di obbligo oggetto di trasferimento, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti.

Art. 4 (Obiettivi e obblighi quantitativi nazionali per il periodo 2025-2030)

  1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire per il periodo 2025-2030 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono definiti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) 2024.
  2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:
    1. interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi;
    2. energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi;
    3. interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 20 maggio 2015, n. 106 e associati al rilascio di Certificati Bianchi;
    4. interventi già agevolati nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile.
  3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas a carico dei soggetti di cui all’art. 3 sono conseguiti mediante risparmi associati al rilascio di Certificati Bianchi, al netto dei titoli ritirati dal GSE per energia da CAR e per interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del DM n. 106/2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 e 11.
  4. Negli usi finali di energia elettrica, i soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), conseguono una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
  5. 0,8556 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2025;
  6. 1,0416 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2026;
  7. 1,2276 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2027;
  8. 1,4136 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2028;
  9. 1,5996 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2029;
  10. 1,7918 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2030.
  11. Negli usi finali di gas naturale, i soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), conseguono una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
  12. 0,5244 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2025;
  13. 0,6384 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2026;
  14. 0,7524 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2027;
  15. 0,8664 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2028;
  16. 0,9804 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2029;
  17. 1,0982 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2030.
  18. Ciascun distributore di energia elettrica obbligato adempie agli obblighi quantitativi nazionali di cui al comma 4 in misura proporzionale al rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete, autocertificata dallo stesso, e la quantità di energia elettrica distribuita sull’intero territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), determinata annualmente dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sulla base dei dati relativi all’anno precedente a quello appena trascorso.
  19. Ciascun distributore di gas naturale obbligato adempie agli obblighi quantitativi nazionali di cui al comma 5 in misura proporzionale al rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente da ARERA, sulla base dei dati relativi all’anno precedente a quello appena trascorso.
  20. Entro il 31 gennaio di ogni anno ARERA comunica al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Ministero) e al GSE la quota parte degli obblighi, a carico di ciascun soggetto obbligato, determinata ai sensi dei commi 6 e 7. Tali dati sono pubblicati dal GSE sul proprio sito web istituzionale.
  21. Gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello d’obbligo. Nell’anno d’obbligo è possibile adempiere a una quota inferiore al 100%, ma almeno pari al 60%, dell’obbligo, purché la quota residua sia compensata nei due anni successivi.
  22. I risparmi energetici derivanti da interventi finalizzati a migliorare l’efficienza delle reti elettriche e del gas naturale contribuiscono all’adempimento degli obblighi quantitativi nazionali a carico dei soggetti obbligati. Per tali interventi non sono rilasciati Certificati Bianchi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell’utenza.
  23. I Certificati Bianchi emessi a fronte di progetti eseguiti nell’ambito del DM 106/2015 e annullati dal GSE nell’anno di riferimento dell’obbligo quantitativo nazionale, riducono in egual misura gli obblighi quantitativi nazionali relativi all’anno successivo.

 

Art. 5 (Requisiti e modalità di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi)

  1. Per l’ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi è redatto e trasmesso al GSE un progetto ammissibile conforme all’Allegato 1.
  2. All’Allegato 2, Tabella 1, è riportato l’elenco non esaustivo dei progetti ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita utile. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla Tabella 1 sono effettuati dal GSE, previa richiesta di nulla osta al Ministero, che lo rilascia entro trenta giorni, decorsi i quali il nulla osta si intende acquisito. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono resi disponibili sul sito istituzionale del GSE decorsi trenta giorni dalla data di acquisizione del nulla osta o dell’assenso del Ministero.
  3. I progetti ammissibili acquisiscono le autorizzazioni necessarie entro i termini previsti dalla normativa vigente e sono conformi a quanto previsto dall’articolo 6 dei decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004, ove applicabile.
  4. I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica. Per tali progetti, il risparmio di energia addizionale è determinato:
    1. in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano interventi di sostituzione con la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
    2. in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

 

  1. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 5 dei DM del 20 luglio 2004 sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all’Allegato 2, in conformità a quanto indicato all’Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE e successive modifiche e integrazioni.
  2. Non sono ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi i progetti predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.

 

Art. 6 (Soggetti ammessi alla presentazione e alla realizzazione dei progetti)

  1. Possono presentare il progetto di cui all’articolo 5 per l’ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi:
  2. i soggetti obbligati, anche attraverso società controllanti ovvero separate, partecipate, controllate o operanti in affiliazione commerciale di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;
  3. i distributori di energia elettrica e gas naturale diversi dai soggetti obbligati;
  4. i soggetti pubblici o privati che, per tutta la durata della vita utile del progetto, sono in possesso della certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 o hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
  5. Il soggetto titolare del progetto può essere diverso dal soggetto proponente di cui al comma 1 e, in tal caso, l’istanza per l’ammissione al meccanismo del Certificati Bianchi è presentata dal soggetto proponente su delega del soggetto titolare. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), se il soggetto titolare differisce dal soggetto proponente, il possesso della certificazione è richiesto esclusivamente al soggetto proponente.
  6. I Certificati Bianchi sono riconosciuti al soggetto titolare mediante la stipula di un contratto conforme al contratto tipo. Nell’ambito del contratto il soggetto titolare può espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega presentata al GSE. In questi casi, il contratto è sottoscritto da tutti i soggetti, che sono responsabili in solido dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.
  7. Gli interventi nella titolarità di diversi soggetti possono essere aggregati in unico progetto qualora riconducibili alla medesima tipologia di cui all’Allegato 2, Tabella 1, e qualora per il progetto sia stato correttamente stimato un risparmio energetico addizionale annuo complessivo non superiore a 50 TEP. In tal caso, il contratto tipo, sottoscritto da tutti i soggetti titolari, prevede il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente in favore del soggetto proponente e la responsabilità in solido dei soggetti titolari per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.
  8. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa ovvero forme associate di soggetti privati comunque denominate possono connotarsi come soggetto titolare del progetto, ovvero come uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a condizione che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l’investimento per la realizzazione dell’intervento. A tal fine è conferito a una delle imprese o a uno dei soggetti, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo.
  9. I raggruppamenti temporanei tra enti pubblici territoriali possono connotarsi come soggetto titolare del progetto, ovvero come uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a condizione che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l’investimento per la realizzazione dell’intervento. In tal caso è obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo.
  10. Lo schema di contratto tipo è approvato dal Ministero su proposta del GSE e pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

Art. 7 (Procedura di valutazione e certificazione dei risparmi energetici)

  1. Il GSE svolge l’attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria derivanti dalla realizzazione dei progetti sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 e dei metodi di valutazione di cui all’articolo 8.
  2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Accredia e la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) mettono a disposizione del GSE, secondo modalità da quest’ultimo definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP) di cui al all’Allegato 1, punto 1.7, o dell’istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, il GSE nomina un responsabile del procedimento.
  4. L’esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS è comunicato dal GSE al soggetto proponente entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse.
  5. Nel caso di richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai progetti ai sensi del comma 7, il termine di cui al comma 4 è di quarantacinque giorni.
  6. Il GSE può chiedere una sola volta al soggetto proponente di fornire integrazioni all’istanza e, in tal caso, le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 si concludono, rispettivamente, entro sessanta giorni e quarantacinque giorni dalla ricezione delle integrazioni. È comunque fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di fornire integrazioni a supporto dell’istanza.
  7. In sede di presentazione della prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle successive richieste, il soggetto proponente può presentare richieste documentate di modifica dei progetti a consuntivo o standardizzati (PC o PS) già approvati. In tal caso, nei termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, il GSE verifica i dati trasmessi in fase di presentazione del progetto PC o PS e i dati trasmessi in sede di presentazione delle RC o RS, al fine di verificare l’ammissibilità del progetto oggetto della modifica progettuale.
  8. Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.

 

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Art. 8 (Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi)

  1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al presente decreto sono i seguenti:
  2. metodo a consuntivo, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
  3. metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all’installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative. Gli aggiornamenti e le integrazioni dell’elenco non esaustivo delle tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata e delle relative schede PS sono effettuati dal GSE con le medesime modalità previste per l’aggiornamento della Tabella 1 di cui all’art. 5, comma 2.
  4. Ai fini dell’ammissibilità al meccanismo dei Certificati Bianchi, dai progetti deve risultare la possibilità di conseguire, almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui all’Allegato 1, capitolo 6, distinti a seconda del metodo di cui al comma 1.

Art. 9 (Controlli)

  1. Durante l’intera vita utile dei progetti, il GSE verifica a campione l’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto mediante controlli documentali o ispezioni e sopralluoghi in sito, comprese operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati, al fine di accertare:
  2. la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi di cui al presente decreto;
  3. la conformità degli interventi al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;
  4. la congruità tra l’incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall’intervento effettuato;
  5. la completezza e regolarità della documentazione da conservare sulla base di quanto stabilito nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del progetto.
  6. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, il GSE può avvalersi di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche.
  7. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in contraddittorio con il soggetto destinatario dei Certificati Bianchi o suo delegato; dell’attività di controllo sono informate le altre parti contrattuali.
  8. Le attività di controllo sono svolte nell’interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell’esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.
  9. In caso di sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso, il GSE comunica l’avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), indicando il luogo, la data, l’ora, il nominativo dell’incaricato del controllo e la documentazione da rendere disponibile, con invito al soggetto proponente e al soggetto titolare del progetto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite delegato. Il sopralluogo può essere svolto presso la sede del soggetto titolare del progetto e presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati i progetti.
  10. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto proponente, è tenuto a adottare tutte le precauzioni affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  11. Nel corso dei sopralluoghi possono essere richiesti e acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle operazioni, è redatto un processo verbale con indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare, dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne è rilasciata copia. Nel verbale si dà atto dell’eventuale rifiuto di sottoscrivere il verbale.
  12. Il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell’attività di controllo.
  13. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.
  14. I controlli di cui al presente articolo non modificano né sostituiscono i controlli attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico in base alla normativa vigente. Fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, tali soggetti segnalano al GSE eventuali violazioni rilevanti ai fini degli obblighi di cui al presente decreto.
  15. Ai fini di cui al presente articolo il GSE sottopone annualmente all’approvazione del Ministero il piano dei controlli corredato da una stima dei costi prevedibilmente necessari e trasmette con la stessa periodicità il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all’esito delle stesse.

Art. 10 (Esiti dei controlli e sanzioni)

  1. Se nel corso dei controlli emergono violazioni rilevanti, secondo quanto stabilito all’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il GSE rigetta l’istanza di ammissione agli incentivi ovvero dispone la decadenza dai medesimi con conseguente recupero dei Certificati Bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell’anno antecedente a quello dell’accertamento.
  2. Sono rilevanti le violazioni da cui consegua l’indebito accesso agli incentivi, tra cui:
  3. la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti al fine accedere indebitamente agli incentivi;
  4. l’indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di istanza di accesso agli incentivi;
  5. il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti dei soggetti incaricati di eseguire i controlli, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture interessate dal progetto e nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione strettamente connessa all’attività di controllo;
  6. l’alterazione della configurazione dell’intervento, non comunicata al GSE, finalizzata a ottenere un incremento degli incentivi;
  7. l’utilizzo di componenti contraffatti o oggetto di furto;
  8. l’inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti emanati in esito all’attività di controllo;
  9. manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio;
  10. insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.
  11. Fuori dai casi di cui al comma 2, qualora siano riscontrate violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, il GSE provvede, in conformità alla normativa applicabile:
  12. alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate;
  13. al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell’equivalente valore monetario.
  14. Nel caso di progetti che abbiano beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell’ARERA EEN 9/11 del 27 ottobre 2011, eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile dei progetti, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell’applicazione del coefficiente medesimo, né la decadenza o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei Certificati Bianchi, al netto del risparmio già incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l’eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nel corso dei controlli emerga la mancata comunicazione al GSE delle modifiche intervenute nel corso della vita utile di tali progetti, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell’applicazione del coefficiente di durabilità.
  15. Qualora risulti la non verificabilità o non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, il GSE può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire per le successive rendicontazioni dei risparmi, fatto salvo quanto previsto al comma 3 ove applicabile.

 

Art. 11 (Adempimenti dei soggetti obbligati e verifiche)

  1. Entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i Certificati Bianchi posseduti ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 da utilizzare per adempiere all’obbligo, mediante il loro annullamento.
  2. Il GSE verifica annualmente l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, tenendo conto delle eventuali quote derivanti dalle compensazioni di cui all’articolo 4, comma 9, e ne comunica gli esiti al Ministero, all’ARERA ai fini delle sanzioni di cui al comma 3 nonché ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 12 e al GME ai fini dell’aggiornamento dei conti proprietà su cui sono depositati i Certificati Bianchi dei soggetti obbligati.
  3. In caso di mancato adempimento degli obblighi, fermo restando l’obbligo di adempimento, l’ARERA applica sanzioni per ciascun titolo mancante ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e ne fa comunicazione al Ministero e al GSE.
  4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 contribuiscono alla copertura degli oneri di cui all’art. 12, comma 1.

Art. 12 (Copertura degli oneri per l’adempimento degli obblighi)

  1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4 trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale.
  2. La copertura dei costi per ciascuna delle due sessioni di cui all’articolo 11, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall’ARERA, in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è aggiornato anche tenendo conto dell’eventualità di cui all’articolo 21, comma 1, in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e dei costi del sistema.
  3. I risparmi realizzati mediante progetti nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al presente articolo.

 

Art. 13 (Emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica)

  1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno e fino alla scadenza del relativo anno d’obbligo di cui all’articolo 4, comma 9, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, il GSE emette Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, a un valore unitario pari a 10 euro.
  2. Fino all’anno d’obbligo 2029 compreso, i Certificati Bianchi di cui al comma 1 possono essere ceduti a favore dei soggetti obbligati esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento del proprio obbligo minimo, a condizione che tali soggetti già detengano sul proprio conto proprietà un ammontare di Certificati Bianchi pari almeno:
  3. per l’anno d’obbligo 2025, al 40% dell’obbligo minimo di propria competenza;
  4. per l’anno d’obbligo 2026, al 50% dell’obbligo minimo di propria competenza;
  5. per l’anno d’obbligo 2027, al 60% dell’obbligo minimo di propria competenza;
  6. per l’anno d’obbligo 2028, al 70% dell’obbligo minimo di propria competenza;
  7. per l’anno d’obbligo 2029, al 80% dell’obbligo minimo di propria competenza.
  8. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del GSE, il GME comunica l’ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato. Il GSE tiene contabilità separata di tali Certificati.
  9. I Certificati Bianchi di cui al presente articolo:
  10. non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve;
  11. in deroga a quanto previsto all’Allegato 2, secondo capitolo, sono contraddistinti da una specifica tipologia;
  12. sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile ai fini del conseguimento dell’obbligo del soggetto obbligato che li ha richiesti;
  13. non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all’articolo 12.
  14. Per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione dei Certificati Bianchi di cui al presente articolo è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell’articolo 12.
  15. I soggetti obbligati che acquisiscono Certificati Bianchi dal GSE secondo le modalità di cui al presente articolo, riscattano in tutto o in parte la somma corrisposta per l’acquisizione a fronte della consegna di Certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il riscatto avviene a decorrere dai primi Certificati acquisiti e inoltre:
  16. è ammesso esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo annuale;
  17. è ammesso esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo definito ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5;
  18. non è ammesso nello stesso anno d’obbligo in cui i Certificati sono stati emessi.
  19. Per ogni anno d’obbligo, la restituzione delle risorse oggetto del riscatto di cui al comma 6 è effettuata tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 12. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione, per i Certificati riscattati, del contributo tariffario valido per l’anno in corso.
  20. Il GSE pubblica una guida operativa per l’attuazione del presente articolo, previa approvazione del Ministero e, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 7, dell’ARERA.
  21. Il GSE comunica annualmente al Ministero l’ammontare di Certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali Certificati riscattati ai sensi del comma 6.

 

Art. 14 (Corrispettivi a carico dei soggetti incentivati per la copertura dei costi operativi)

  1. I soggetti che richiedono l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa stabilita ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 302 del 31 dicembre 2014.
  2. La tariffa di cui al comma 1, corrisposta per le proposte di progetti a consuntivo e standardizzati (PC e PS), è equiparata a quella prevista per le Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RC o RS) è equiparata a quella prevista per le RVC di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.
  3. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la corresponsione di cui al presente articolo.

Art. 15 (Mercato dei Certificati Bianchi)

  1. I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti o di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall’ARERA.
  2. I soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi, fornendo l’elenco con l’indicazione nominativa delle società partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali partecipazioni; sono altresì tenuti a comunicare l’eventuale presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario.
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche dal GME sul proprio sito istituzionale.

 

 

      Art. 16 (Cumulabilità)

  1. I Certificati Bianchi emessi in relazione a progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle norme operative e dei limiti derivanti dalla normativa europea, l’accesso a:
  2. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  3. contributi in conto interesse;
  4. detassazione del reddito d’impresa e i crediti di imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso, il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%;
  5. contributi nell’ambito delle attività connesse all’attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell’ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell’ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In tali casi il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.

Art. 17 (Sistema a base d’asta)

  1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati dal PNIEC, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi, può essere introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (Ministro), d’intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA.
  2. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici. Tale valore è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d’asta gestito dal GSE. L’incentivo annuo riconosciuto è pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti.
  3. Il valore economico posto a base d’asta tiene conto del valore del TEP risparmiato, come rilevabile dall’andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato organizzato, e delle specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, nonché delle esternalità ambientali positive generate. Il decreto di cui al comma 1 definisce, tra l’altro, la copertura dei costi del sistema d’asta, a valere sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale.
  4. Accedono alle aste i soggetti titolari del progetto. Il decreto di cui al comma 1, o il bando dell’asta, prevede un intervallo temporale tra il momento di svolgimento dell’asta e l’avvio degli obblighi di rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi stimati per la realizzazione degli interventi.

Art. 18 (Rapporti relativi allo stato di attuazione)

  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministero e all’ARERA una relazione sull’attività svolta e sui progetti realizzati nell’ambito del presente decreto.
  2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
  3. informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli interventi;
  4. la quantificazione dei risparmi energetici realizzati nell’anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4;
  5. il numero di Certificati Bianchi emessi nell’anno di riferimento;
  6. le previsioni relative ai dati di cui alle lettere b) e c) per l’anno d’obbligo successivo;
  7. l’andamento delle transazioni dei Certificati Bianchi, nonché il rapporto tra il volume cumulato dei Certificati Bianchi e il valore dell’obbligo di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, riferiti all’anno precedente;
  8. i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei Certificati Bianchi.
  9. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito istituzionale dal GSE e dal GME.
  10. Entro il 30 giugno di ogni anno il GSE, anche avvalendosi dei dati acquisiti dal GME, comunica al Ministero l’ammontare dei Certificati Bianchi in possesso dei soggetti che detengono un conto proprietà, che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede gli obblighi quantitativi nazionali e lo pubblica sul proprio sito web istituzionale, specificando la quota di essi in possesso dei soggetti obbligati.
  11. Il GSE pubblica i seguenti dati sul proprio sito istituzionale:
  12. con cadenza mensile, il numero e la tipologia dei progetti presentati nonché i risparmi conseguibili; il numero e la tipologia di interventi dei progetti approvati nonché i relativi risparmi riconosciuti; il numero dei progetti rigettati e in corso di valutazione;
  13. con cadenza mensile, l’indicazione dei Certificati Bianchi emessi per l’anno d’obbligo corrente;
  14. con cadenza annuale, fatti salvi eventuali aggiornamenti trimestrali ove necessari, le stime dei Certificati Bianchi che saranno riconosciuti fino alla scadenza dell’anno d’obbligo.
  15. Il GSE effettua un monitoraggio dell’impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei Certificati Bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l’adozione da parte dello Ministero di misure volte a ridurre tale impatto.
  16. Il GME segnala tempestivamente al Ministero e all’ARERA eventuali comportamenti non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralità verificatisi nello svolgimento delle transazioni dei Certificati Bianchi.

 

Art. 19 (Misure di semplificazione e accompagnamento)

  1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE sottopone al Ministero una guida operativa contenente:
  2. informazioni per l’individuazione, la definizione e la presentazione dei progetti e per la formulazione delle richieste di accesso agli incentivi;
  3. chiarimenti utili per l’accesso mediante la modalità semplificata di cui all’Allegato 1, punto 3.5;
  4. chiarimenti in relazione ai progetti indicati all’Allegato 2, Tabella 1;
  5. descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione quelle identificate a livello europeo, e delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione;
  6. indicazioni per l’individuazione dei valori del consumo di riferimento.
  7. La guida operativa di cui al comma 1, i suoi aggiornamenti e integrazioni, sono approvati con decreto del Ministero.
  8. Nell’ambito del programma di informazione e formazione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l’ENEA, di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza e dell’utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.
  9. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti suddetti anche attraverso:
  10. l’implementazione di strumenti per la simulazione preventiva dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad evidenziare la fattibilità;
  11. la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici, procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste effettive formulate dagli operatori nell’ambito dell’operatività del meccanismo;
  12. l’individuazione di best practice e di soluzioni standard per le problematiche più frequenti;
  13. nel rispetto della normativa sulla privacy, l’implementazione di una banca dati dei progetti approvati ai sensi del presente decreto, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la descrizione sintetica del progetto, l’indicazione del consumo di baseline, dell’algoritmo di calcolo dei risparmi, dei risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione del progetto.

Art. 20 (Disposizioni transitorie)

 

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  1. Il presente decreto si applica ai progetti presentati in data successiva alla sua entrata in vigore, a eccezione dei casi di cui al comma 2.
  2. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 e per i progetti a consuntivo e standardizzati approvati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’11 gennaio 2017 e s.m.i. in data precedente all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto.
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le istanze relative ai progetti a consuntivo presentate ai sensi del DM 28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, per le quali non sono state presentate richieste di rendicontazione dei risparmi, sono annullate a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
  4. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 8 del DM 28 dicembre 2012che non generano, nell’arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP sono rendicontabili per l’anno in questione attraverso la Richiesta di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialità concesse all’atto dell’ammissione.

Art. 21 (Meccanismi di stabilità e disposizioni finali)

  1. Al fine di assicurare l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei Certificati Bianchi, qualora dai rapporti e dalle comunicazioni di cui all’articolo 18 emerga che l’ammontare dei Certificati Bianchi emessi e da emettere non sia coerente con gli obiettivi di riduzione dei consumi dei soggetti obbligati di cui all’articolo 4, il Ministro ha facoltà di aggiornare gli obiettivi e obblighi di cui al medesimo articolo 4, nonché la percentuale di cui all’articolo 13, comma 2, per i successivi anni d’obbligo.
  2. Entro il 31 dicembre 2030 con decreto del Ministro, d’intesa con la Conferenza unificata, sentita l’ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni successivi al 2030.
  3. A decorrere dal 1° giugno 2031, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2030 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, per ciascun anno di durata residua di diritto all’incentivo il GSE ritira i Certificati Bianchi generati dai progetti in corso, riconoscendo un valore medio registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel periodo 2025-2030, ridotto del 10%. Con provvedimento di ARERA sono stabilite criteri e modalità per l’attuazione del presente articolo.
  4. L’ARERA, con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali la CSEA riconosce al GSE i costi sostenuti per l’attuazione del comma 3, con oneri a valere sul conto per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
  5. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  6. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Allegato 1

METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

 

  1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC»
    • Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del “progetto a consuntivo” (di seguito “PC”) di cui all’art. 8 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso la realizzazione del progetto, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE.
    • Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi “RC” che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.
    • Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. Tali misure dei consumi e delle variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni ante intervento. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura delle stesse.

È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo.

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È data facoltà al soggetto proponente di individuare, quale consumo di baseline, il valore inferiore tra il consumo di riferimento e il consumo ex ante desumibile dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera qualora non rappresentative dei consumi annuali.

Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

  • Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. È data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.
  • Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
  • L’esito dell’istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del presente decreto.
  • La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC o del PS, trascorsi i quali l’ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:
  1. una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione, quale precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l’invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi;
  2. una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all’art. 14, comma 1, vigente per le proposte di PC e PS. In tal caso, il GSE comunicherà l’esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 7, comma 4. A valle dell’eventuale esito positivo sull’ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro 24 mesi dalla data di trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l’efficienza dell’azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.

La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il progetto.  Qualora siano decorsi i 24 mesi di cui alle lettere precedenti, la presentazione del PC o del PS, associati alla CP o RVP presentata, comporta l’applicazione di una penalità al progetto, da attribuire in sede di richiesta di verifica e certificazione dei risparmi sottoforma di decurtazione dei TEE da riconoscere, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di decorrenza del termine dei 24 mesi e la data di presentazione del PC o del PS. Tale decurtazione, per ciascun PC o PS, sarà applicata nella misura del:

  1. 20% per un ritardo inferiore o uguale a 12 mesi;
  2. 40% per un ritardo superiore a 12 mesi e inferiore o uguale a 24 mesi;
  3. 60% per un ritardo superiore a 24 mesi e inferiore o uguale a 36 mesi;
  4. 80% per un ritardo superiore a 36 mesi e inferiore o uguale a 48 mesi;

La penalità non sarà applicata qualora la data di avvio della realizzazione del progetto risulti successiva alla data di presentazione del PC o PS associati alla CP o RVP presentata.

Non saranno, invece, ammessi PC o PS presentati con un ritardo superiore a 48 mesi qualora la data di avvio della realizzazione del progetto sia precedente alla data di presentazione del PC o PS.

Le modalità di presentazione della comunicazione e della RVP, e la relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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  • I risparmi conseguiti nell’ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il programma di misura sia avviato in data successiva al termine dei 36 mesi, è data comunque facoltà al soggetto proponente di contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita utile, conformemente a quanto previsto dal punto 3.4. in relazione alla durata dei periodi di monitoraggio.

 

  1. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati “PS”
    • Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del “progetto standardizzato” (di seguito “PS”) di cui all’art. 8 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:
      1. la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative ovvero a condizioni operative differenti qualora normalizzabili;
      2. la non convenienza economica dell’investimento relativo all’installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all’installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative.
    • Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi “RS” che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.
    • Con le modalità di cui al punto 1.1 dell’Allegato 2 è approvato l’elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare, i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità in relazione all’utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l’algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare e la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo.
    • Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, o gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione di baseline, sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L’algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all’insieme degli interventi realizzati nell’ambito del progetto.
    • Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione di baseline sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosità e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare.
    • Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. Tali misure dei consumi e delle variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni ante intervento. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una misura delle stesse.
    • Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.
    • L’algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell’ambito della presentazione del PS.
    • Il PS deve contenere, pena inammissibilità della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
    • Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b)del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza la trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica della proposta di aggiornamento del GSE.
    • L’esito dell’istruttoria è comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del presente decreto.
    • I risparmi conseguiti nell’ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il programma di misura sia avviato in data successiva al termine dei 36 mesi, è data comunque facoltà al soggetto proponente di contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita utile, conformemente a quanto previsto dal punto 3.4. in relazione alla durata dei periodi di monitoraggio.

 

  1. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi

3.1. Ai fini di quanto previsto all’art. 7, comma 1, e all’art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5.

3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. La presentazione delle RC o RS oltre il suddetto termine comporta l’applicazione di una penalità, sottoforma di decurtazione dei TEE spettanti, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di decorrenza del termine dei centoventi giorni e la data di presentazione della RC o RS, rapportato alla durata del periodo di monitoraggio. Tale decurtazione, per ciascuna RC o RS, sarà al massimo pari al totale dei TEE spettanti per la rendicontazione presentata.

3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l’ammissibilità del progetto realizzato.

3.4. Le RC o RS devono riferirsi a periodi di monitoraggio contigui e annuali. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC o del PS, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000. Limitatamente ai progetti caratterizzati da un programma di misura avviato in data successiva al termine dei 36 mesi di cui ai punti 1.8 e 2.12, sarà ammesso un periodo di monitoraggio di durata inferiore solo al fine di garantire il rispetto del termine della vita utile del progetto.

3.5. Per i progetti che non risultano costituiti da più interventi e per i quali non si sia verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e certificazione, qualora le stesse abbiano generato singolarmente un risparmio annuo non superiore a 250 tep, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata, a partire dalla quarta richiesta e fino al termine della vita utile del progetto, solo in assenza di malfunzionamenti o di modifiche ai sensi dell’art.7, comma 7. La modalità semplificata prevede, a fronte dell’invio della documentazione di cui al capitolo 5, il riconoscimento di un risparmio addizionale annuo pari al risparmio medio riconosciuto nelle prime tre richieste.

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  1. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti
    • Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000:
  2. informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto titolare, quali:
    1. documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validità;
    2. nel caso in cui il soggetto proponente sia:
      1. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all’art. 2, comma 1, lettera x);
      2. una società di servizi energetici (ESCO), la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validità;
      3. un soggetto in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001, copia del certificato in corso di validità;
      4. un soggetto che ha nominato un EGE, l’incarico dell’EGE e la corrispondente certificazione di validità secondo la norma UNI CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell’autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;
      5. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l’avvenuta nomina per l’anno in corso. Quanto indicato alla presente lettera è applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell’autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;
  • documentazione che consenta di verificare che il soggetto titolare ha sostenuto l’investimento.
  1. relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente:
    1. la descrizione del contesto in cui l’intervento viene realizzato: informazioni relative all’impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell’ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell’impianto o del sito e l’indicazione di eventuali progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di intervento
    2. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo dell’energia termica e elettrica;
    3. la descrizione esaustiva dell’intervento, ovvero:
  • la descrizione delle differenze tra la situazione di baseline ed ex post, eventualmente corredata da planimetrie, diagrammi di flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei nuovi componenti che si intende installare;
  • nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente rigenerati;
  • ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente riconducibili all’intervento stesso come indicato al successivo punto 4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell’investimento relativo all’installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficoltà operativa relativa all’installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative;
  • ai soli fini informativi, l’indicazione della data presunta di avvio del primo periodo di monitoraggio;
    • la descrizione esaustiva del programma di misura, corredata:
    • dell’indicazione delle modalità di definizione dei consumi di baseline e delle variabili operative che influenzano i consumi energetici, nonché delle relative misure nella situazione ante intervento;
    • della descrizione delle modalità di calcolo dei risparmi addizionali con riferimento:
      • al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
      • alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa di cui al comma 6, dell’art. 5 del presente decreto;
      • nel caso di nuova installazione, alla documentazione che consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
    • degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti di misura;
    • della documentazione tecnica relativa alla strumentazione di misura che si intende installare e della relativa classe di precisione;
    • della descrizione dell’algoritmo di calcolo dei risparmi generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;
    • della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e taratura della strumentazione di misura;
    • nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata per l’estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all’insieme degli interventi realizzati;
    • nel caso dei PS, della documentazione che consenta di verificare la rappresentatività del campione scelto in conformità con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato.
  1. copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell’intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell’Allegato 1 e al punto 1.5 dell’Allegato 2;
  2. dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell’Unione europea o di organismi internazionali;
  3. idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell’istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera p). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data di avvio della realizzazione del progetto;
    • Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:
  4. opere murarie e assimilate;
  5. macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;
  6. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell’attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell’unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;
  7. progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d’investimento;
  8. gli oneri finanziari e i costi indiretti.
    • Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una più approfondita valutazione della proposta progettuale, nell’ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto.
    • Il GSE predispone e pubblica sul proprio sito internet i format dei documenti di cui al punto 4.1.

 

  1. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi
    • Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS. Per le richieste di certificazione dei risparmi semplificate, dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal soggetto proponente, attestante il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata.

5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformità al dettato dell’art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.

5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del progetto è tenuto a trasmettere:

  1. documentazione attestante l’effettiva la data di avvio della realizzazione del progetto;
  2. matricola dei misuratori installati;
  3. matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

 

  1. Dimensione minima dei progetti
    • I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate.
    • I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP.
    • I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.

 

  1. Documentazione da conservare
    • Il GSE effettua i controlli previsti dall’art. 9 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati Bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto.
    • Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

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  1. Diagnosi Energetiche
    • I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformità all’Allegato 2del decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il diritto a godere dell’agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.
    • Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

 

 

 

Allegato 2

MODALITA’ RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI

 

  1. Modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi
    • La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. L’Elenco Progetti Standardizzati (PS) riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata, distinte per settore. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1 ovvero all’Elenco Progetti Standardizzati (PS), il GSE ne valuta l’ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell’istruttoria al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, rilascia il nulla osta circa l’inserimento della tipologia nella Tabella 1 ovvero nell’Elenco Progetti Standardizzati (PS). La Tabella 1 e l’Elenco Progetti Standardizzati (PS) con le relative schede PS possono essere quindi aggiornati rispettivamente con le modalità di cui all’art. 5, comma 2 e di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del presente decreto.
    • Al fine di considerare debitamente l’obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei Certificati Bianchi, il parametro U non può superare i 10 anni.
    • All’atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore K1=1,5. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi è moltiplicato per il fattore K2=0,5.
    • Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all’Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
    • Nei casi in cui l’intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei Certificati Bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all’Allegato 2 del lgs. n. 102 del 2014 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall’intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, è riconosciuto un risparmio energetico addizionale per l’intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.

 

  1. Tipi e caratteristiche dei Certificati Bianchi
    • I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi:
      1. di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
      2. di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
      3. di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
      4. di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

 

La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi è pari a 1 TEP. Ai fini dell’emissione dei Certificati Bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale.

www.ageei.eu

www.mase.gov.it

www.governo.it

www.arera.it

 






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