Ultimi giorni per trasmettere le comunicazioni per esercitare le opzioni di cessione o sconto sul corrispettivo relative alle spese sostenute nel 2024 per gli interventi “edilizi”.
Scade infatti il 16 marzo 2025 il termine perentorio entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione, senza possibilità di poter aderire alla remissione in bonis e potervi quindi provvedere in un successivo momento (per via del fatto che il 16 marzo 2025 cade di domenica, il termine dovrebbe poter slittare a lunedì 17 in virtù dell’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011).
Il mancato invio della “Comunicazione” nei termini e con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate n. 35873/2022, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Giova ricordare che soltanto per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, le opzioni possono essere esercitate anche per le spese sostenute nel 2025, trasmettendo la comunicazione di opzione entro il prossimo 16 marzo 2026.
Per via del fatto che la possibilità di optare per cessione/sconto è stata soppressa a decorrere dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 ed è stata poi ulteriormente limitata dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023 e dall’art. 1 del DL 39/2024, la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2024 (così come quella relativa alle spese con superbonus sostenute nel 2025) può riguardare situazioni già in essere anteriormente al 17 febbraio 2023 per le quali sono previste norme di salvaguardia.
Le norme di deroga o di disciplina transitoria che consentono di proseguire nell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020 anche dopo il 16 febbraio 2023, per il cui approfondimento si rinvia all’apposita Scheda, sono quelle recate dai seguenti commi dell’art. 2 del DL 11/2023:
– comma 1-bis, per quel che concerne le opzioni relative a spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (detta deroga è stata dapprima modificata dall’art. 3 del DL 212/2023 e successivamente limitata nella sua applicazione a cura del comma 4 dell’art. 1 del DL 39/2024);
– comma 2, per quel che concerne le opzioni relative spese sostenute per gli interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (la deroga è stata successivamente limitata dal comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024. Si veda “Comunicazione di opzione dei bonus edilizi entro il 16 marzo per le spese del 2024” del 13 febbraio 2025);
– comma 3, per quel che concerne le opzioni relative a spese sostenute per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (la deroga è stata successivamente limitata dal comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024);
– comma 3-bis, per quel che concerne le opzioni relative a spese sostenute da soggetti beneficiari di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 del medesimo art. 119 (la deroga è stata successivamente soppressa dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 1 del DL 39/2024 e mantenuta applicabile, in via transitoria, solo per gli interventi per i quali, antecedentemente alla sua soppressione, risultavano già verificate le condizioni previste dal successivo comma 2 del medesimo art. 1 del DL 39/2024);
– comma 3-quater, per quel che concerne le opzioni relative a spese sostenute per gli interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ma per interventi che hanno per oggetto immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui al comma 8-ter primo periodo del medesimo art. 119, oppure immobili situati nei territori della regione Marche danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (la deroga è stata successivamente “sostituita” da altra avente portata applicativa più ridotta – mediante soppressione del comma 3-quater e contestuale introduzione di un nuovo comma 3-ter.1 a cura delle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 1 del DL 39/2024 – e mantenuta applicabile, in via transitoria, solo per gli interventi per i quali, antecedentemente alla sua “sostituzione”, risultavano già verificate le condizioni previste dal successivo comma 3 dell’art. 1 del DL 39/2024).
Resta ben inteso che il “blocco” dell’art. 2 comma 1 del DL 11/2023, al netto delle norme di disciplina transitoria di cui ai successivi comma 1-bis, 2, 3, 3-bis e 3-quater del medesimo comma 2, riguarda esclusivamente le opzioni di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020 (ossia le opzioni di sconto e di cessioni esercitate dal soggetto altrimenti beneficiario della detrazione), mentre non riguarda le cessioni effettuate dai fornitori e dai precedenti cessionari di crediti d’imposta già “generati” ex art. 121 del DL 34/2020 che, ai sensi delle medesime disposizioni, possono essere effettuate successivamente alle opzioni di sconto o cessione esercitate dal beneficiario.
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