Sopravvenienze attive da piani di risanamento non tassabili – Episodio 123

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 novembre 2024, n. 222, che qualora il contribuente pubblichi nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dall’art 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione del piano stesso possono beneficiare dell’agevolazione prevista al comma 4 ter dell’art. 88 del TUIR.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.123 Sopravvenienze attive da piani di risanamento non tassabili” su Spreaker.

L’art.88 TUIR

L’articolo 88 del TUIR, che disciplina le “Sopravvenienze Attive“, al comma 4-ter, secondo periodo, dispone che in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267 del 1972, pubblicato nel registro delle imprese la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’ACE e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilate.

Limitazione della tassazione delle sopravvenienze

L’Agenzia nella risposta all’interpello chiarisce che la norma in parola prevede per il soggetto che versa in stato di difficoltà e che pone in essere concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati, allo scopo di proseguire l’attività d’impresa, un beneficio fiscale rappresentato da una esclusione parziale dalla tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate dalle suddette procedure.

La ratio della limitazione della tassazione delle sopravvenienze, in caso di continuità dell’attività, risiede nel non penalizzare l’attuazione delle procedure di risanamento e nel volerla riconoscere solo dopo la consumazione di determinate poste fiscali, al fine di evitare che le stesse possano dar luogo a un’ulteriore riduzione degli imponibili dei successivi periodi d’imposta.

Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle entrate, l’Istante chiede se alle sopravvenienze attive derivanti da un piano di risanamento attestato ai sensi dell’articolo 56, regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022, sia applicabile l’articolo 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR.

Si rammenta che il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, di proporre un progetto rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa stessa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Piano attestato di risanamento

Nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il piano attestato di risanamento trova la propria regolamentazione specifica all’interno dell’articolo 56, il quale prevede che:

L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria. IL piano deve avere data certa e deve indicare:

  1. la situazione economico­patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  2. le principali cause della crisi;
  3. le strategie d’ intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  4. i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  5. gli apporti di finanza nuova;
  6. i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
  7. il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

L’articolo 88, comma 4­ter, secondo periodo, in relazione ai piani attestati di risanamento ex articolo 67, terzo comma t, lettera d» della previgente Legge fallimentare richiede che lo stesso sia pubblicato nel registro delle imprese.

Nonostante l’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR preveda la detassazione, oltre che in caso di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche a seguito del «piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma t, lettera d» della previgente Legge fallimentare. L’Agenzia ha, quindi, sostenuto che la detassazione delle sopravvenienze stabilita dall’articolo 88 del TUIR, sebbene riferita al piano attestato previsto dall’articolo 67 della Legge fallimentare, si applica anche al piano disciplinato dall’articolo 56 del Codice della crisi, perché entrambe le norme hanno la medesima ratio e regolano, nella sostanza, il medesimo istituto, per cui la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilate.

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