Fondo adeguamento prezzi: il MIT assegna le risorse

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Con il decreto
10 dicembre 2024, n. 103
, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
ha confermato la
disponibilità delle risorse del c.d. “Fondo Adeguamento
Prezzi
” in relazione alle domande pervenute, assegnando
anche i fondi secondo le tabelle contenute nell’Allegato
1
al decreto.

Fondo Adeguamento Prezzi: l’ok del MIT all’assegnazione delle
risorse

Previsto dall’art. 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, il
Fondo per l’adeguamento prezzi si applica in relazione agli
interventi di cui all’articolo 26, comma 4, lettera b), del D.L. n.
50/2022 (Decreto Aiuti). Il Fondo, per il
2022, ammonta a un totale di 770 milioni di euro,
grazie agli incrementi delle risorse stabiliti anche con il Decreto
Ucraina, il Decreto Energia e lo stesso Decreto Aiuti. In
particolare, il D.L. n. 50/2022, ha disposto:

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  • all’articolo 26, comma 1, che per fronteggiare gli
    aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
    costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in
    relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli
    affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte,
    con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ha
    previsto che il SAL afferente alle lavorazioni eseguite e
    contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
    responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal
    1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022
    , è adottato (anche
    in deroga alle specifiche clausole contrattuali), applicando i
    prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 26
    ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal
    comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti
    dall’applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati
    in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante
    nella misura del 90%, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
    quinto periodo del medesimo comma 1;
  • al comma 4, lettera b), che in caso di insufficienza delle
    risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, in relazione
    agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte,
    con le risorse del PNRR, del PNC oppure in relazione ai quali siano
    nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del D.L.
    n. 32/2019, ai relativi oneri si provvede “..a valere sulle
    risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del
    decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5,
    lettera b), del presente articolo, nonché dall’articolo 25, comma
    1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall’articolo
    23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo
    le modalità previste di cui all’articolo 1-septies, comma 8,
    secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del
    2021
    ”;
  • al comma 5, lettera b), un incremento di altri 500 milioni di
    euro per l’anno 2022 la dotazione del Fondo.

Le risorse assegnate

La dotazione complessiva risulta pari a 770 milioni di euro
e, in relazione alle domande di accesso al Fondo si può
riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse
disponibili e nelle more dello svolgimento dell’attività
istruttoria, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto in
favore dei soggetti ammessi.

Il DM del 27 luglio 2022 n. 241 ha assegnato a ciascuna delle
tre categorie “piccola, “media” e “grande” impresa una quota parte
pressoché equivalente del Fondo pari a:

  • a) il 34% alla categoria «piccola impresa»;
  • b) il 33 per cento alla categoria «media impresa»;
  • c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa».

Nelle more dell’istruttoria relativa all’IVA da riconoscere alle
Stazioni Appaltanti, come confermato da una risoluzione del Fisco,
il MIT ha rideterminato l’importo complessivo ammesso e ha
aggiornato l’Allegato 1 al decreto MIT 25 settembre 2023, n.
191.

In totale sono pervenute 2.046 richieste di Stazioni
Appaltanti
, relative a 6.740 contratti di appalto per un
importo di € 528,298 milioni di euro; l’importo complessivo
ammissibile delle richieste ammonta a € 480,079 milioni di euro a
favore delle Stazioni Appaltanti beneficiarie, così suddiviso:

  • 1251 piccole imprese, per un totale di 131,826 milioni di
    euro;
  • 733 medie imprese, per un totale di 147,273 milioni di
    euro;
  • 250 grandi imprese, per un totale di 200,980 milioni di
    euro.

L’importo delle richieste ammissibili, rientra quindi nella
disponibilità complessiva del Fondo con riferimento agli stati di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità
dello stesso, nel libretto delle misure dal 1°gennaio 2022 e fino
al 31 luglio 2022, e la relativa ripartizione è approvata come
indicato nell’Allegato 1 che sostituisce l’Allegato 1 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
23 settembre 2023, n. 191.





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