La prescrizione dei debiti con l’Inps e delle relative sanzioni

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La prescrizione dei debiti con l’Inps e delle relative sanzioni

La prescrizione dei debiti con l’Inps e delle relative sanzioni irrogate per l’omissione contributiva è di 5 anni. Vi sono però due eccezioni alla regola generale, che prolungano il termine facendolo arrivare a 10 anni.

Atti interruttivi della prescrizione e sospensione della prescrizione

Alcuni atti, previsti dalla legge, hanno l’effetto di interrompere il periodo di prescrizione e di farlo ricominciare dall’inizio; inoltre gli atti interruttivi potrebbero essere più di uno, pertanto il fenomeno potrebbe ripetersi più volte.

Costituiscono atti interruttivi della prescrizione: a) le richieste di pagamento, inviate dall’Inps al debitore; b) l’emissione di un avviso di addebito, che può avvenire anche via pec o con raccomandata A/R, con il quale l’Inps accerta la debenza di determinate somme, maggiorate degli interessi e degli oneri di riscossione; c) la rateazione, che viene chiesta dal debitore stesso per pagare in maniera dilazionata.

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Il decorso della prescrizione si sospende se il contribuente impugna davanti al tribunale, in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza, un avviso di addebito per contributi Inps; in tal caso la prescrizione sarà sospesa per tutta la durata del procedimento, fino alla sentenza finale.

Inoltre la prescrizione dei debiti con l’Inps è sospesa in caso di frode, o di simulazione, compiuta dal debitore: in tali casi opera la previsione contenuta nell’art. 2941 n. 8 c.c. secondo cui la sospensione dura finché il dolo non sia stato scoperto dal creditore.

Prescrizione del recupero di somme Inps

Il termine di prescrizione delle richieste di restituzione di somme dall’Inps a chi le aveva percepite è di 10 anni secondo quanto stabilito dall’art. 2933 c.c.

La prescrizione inizia a decorrere dalle date dei pagamenti indebitamente eseguiti ed interrotta dalle comunicazioni formali con cui l’Inps chiede al percettore il rimborso.

Il nuovo termine decennale inizia a decorrere da capo, a partire dalla data di ricezione di ognuna di queste comunicazioni.

Tuttavia la restituzione non è dovuta se le somme sono state percepite in buona fede e le erogazioni risalgono a più di 10 anni prima.

In caso di rapporto di lavoro non dichiarato, il termine entro cui l’Inps può agire per recuperare i contributi dovuti ma non versati dal datore di lavoro si estende a 10 anni (cosiddetto raddoppio del termine di prescrizione) ma questo meccanismo può operare solo nel caso in cui il lavoratore abbia presentato la denuncia per omissione contributiva all’Inps prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione quinquennale.

Secondo giurisprudenza consolidata: “In relazione ai corretti termini di prescrizione di un credito previdenziale INAIL o INPS), dopo che la cartella di pagamento è divenuta definitiva, il credito non si prescrive in 10 anni, bensì in 5 anni” (fr. Cass. civ. 1652/2020).

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Il termine decennale è applicabile solo a seguito di sentenza passata in giudicato, ipotesi diversa rispetto a quella della cartella non impugnata.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO – Cassazionista

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Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO – Cassazionista

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Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.





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