ANAC inadempiente sui CEL: il TAR sul risarcimento danni

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Procedura celere

 


La richiesta di risarcimento danni a carico di
una PA non si fonda automaticamente nell’annullamento di un atto
amministrativo, ma è necessario che ricorrano un effettivo
pregiudizio
, la responsabilità
dell’amministrazione
e l’esistenza di un legame
causale
tra il provvedimento illegittimo e il danno
subito.

Questo vale anche nel caso in cui la
mancata valutazione dei CEL da parte di
ANAC possa avere determinato l’impossibilità a qualificarsi in
una categoria di lavori – e la conseguente impossibilità a
partecipare a gare di appalto di importo superiore – laddove
non venga provato che l’attestazione non è tata rilasciata
unicamente per questo motivo e che sia effettivamente la causa di
danni successivi.

Emissione CEL: la mancata qualificazione giustifica una
richiesta di risarcimento?

A spiegarlo è il TAR Lazio con la
sentenza del 27
gennaio 2025, n. 1653
, respingendo il ricorso con cui
un’impresa chiedeva ad ANAC il risarcimento per un danno
quantificato in 26 milioni di euro, derivante dalla mancata
attestazione di 6 CEL, di cui 4 emessi in formato cartaceo e non
elettronico (come, invece, imposto dalla disciplina di settore) e
sprovvisti del visto di un’altra Amminsitrazione.

Nel momento in cui ha richiesto il riconoscimento della
qualificazione in OG2 per la Classifica VIII (illimitata),
producendo i sei CEL, necessari per ottenere il massimo
riconoscimento di qualificazione per la categoria, la SOA si è
limitata a riconoscere la categoria OG2 con la Classifica IV-bis in
quanto ANAC non ha fornito la valutazione sui Certificati.

Dopo aver richiesto riscontro ad ANAC, rimasto inevaso,
l’impresa ha presentato ricorso alla giustizia amministrativa.
Sulla questione, il Consiglio di Stato ha affermato che
compete all’ANAC, in forza dei poteri e dei compiti che la
legge le attribuisce nell’ambito del «Sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici», di assumere le
conseguenti determinazioni, affinché la società, estranea alle
addotte questioni ordinamentali, possa ottenere il riconoscimento
dei CEL di cui trattasi ai fini della qualificazione che merita per
i lavori eseguiti regolarmente e con buon esito: a tale fine potrà
essere disposta ogni opportuna misura e atto di competenza affinché
i CEL, producano gli effetti di legge e siano resi fruibili ed
effettivamente utilizzabili all’esterno da parte della società
appellante ai fini della propria qualificazione nell’ordinamento
generale…
”.

Un riconoscimemto di responsabiltà da parte di ANAC che ha
determinato la proposizione del ricorso per il risarcimento del
danno:

  • da mancato incremento di valore economico del
    “ramo d’azienda OG2”;
  • da perdita di chances di partecipazione e
    aggiudicazione delle gare che richiedevano la qualificazione in
    classifica viii della categoria G2, nonché il correlato danno
    curriculare;
  • da immobilizzo delle risorse materiali e umane
    dell’impresa.

Ha quindi concluso chiedendo la condanna al risarcimento per un
ammontare complessivo di oltre 26 milioni di euro.

Le tesi di ANAC

Secondo ANAC, il mancato riconoscimento del CEL era
riconducibile ai rapporti amministrativi intercorrenti tra i due
soggetti interessati – Camera dei Deputati e Ministero dei Beni
Culturali – e che, nonostante fosse estranea alla vicenda, aveva
interpellato i soggetti coinvolti onde trovare una soluzione alla
contesa.

In ogni caso la SOA ha negato il rinnovo dell’attestato di
qualificazione a causa della mancata dimostrazione del requisito
della regolarità fiscale di cui all’art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016,
applicabile ratione temporis, essendo sussistenti
plurime violazioni fiscali, con un’esposizione
debitoria dinanzi all’Erario non sanabile nel breve periodo.

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Procedura celere

 

Non sussisterebbe neppure il dedotto danno da perdita da chance,
posto che, per la partecipazione agli appalti di importo a base di
gara superiore a euro 20,658 milioni di euro, un’impresa – oltre
alla qualificazione conseguita nella Classifica VIII – deve anche
dimostrare il possesso di ulteriori requisiti, come indicati
nell’art. 84, co. 7, d.lgs. n. 50/2016 e nell’art. 61, co. 6,
D.P.R. n. 207/2010, requisiti non comprovati dalla ricorrente, che
versava in una condizione di gravissima irregolarità fiscale.

Risarcimento danni dalla PA: i presupposti

Per il TAR, la domanda risarcitoria è infondata e non può essere
accolta. È noto che la pretesa risarcitoria a carico della pubblica
amministrazione non trova automatico fondamento nell’annullamento
giurisdizionale di un atto amministrativo, in quanto è necessario
che ricorrano:

  1. un effettivo pregiudizio;
  2. la responsabilità dell’amministrazione;
  3. l’esistenza di un legame causale tra il provvedimento
    illegittimo e il danno subito.

Quanto, poi, alla fattispecie risarcitoria conseguente ad una
lesione di interesse legittimo pretensivo, la liquidazione del
danno subito è subordinata all’effettiva dimostrazione che
l’aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere
esito favorevole
, tramite la dimostrazione della spettanza
definitiva e ragionevolmente certa, mediante il corretto sviluppo
dell’azione amministrativa, del bene della vita collegato a tale
interesse, fermo restando l’ambito proprio della discrezionalità
amministrativa.

In questo caso, il bene della vita non consiste
nell’aggiudicazione e conseguente stipula di contratti di appalto,
ma nell’ottenimento della qualifica OG2, Classifica VIII.

L’onere della prova circa la sussistenza degli elementi
costitutivi della fattispecie grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c.,
su colui che intenda far valere il suo diritto, facendosi
applicazione, in tal caso, degli ordinari criteri di riparto
caratteristici del giudizio in tema di “diritti”.

Nessun dubbio sul fatto che ANAC non abbia fatto abbastanza, ma
quello che non si condivide, è la tesi secondo cui il
riconoscimento della categoria OG2 – Classifica VIII sarebbe
essenzialmente dipeso dalla validità dei CEL, senza considerare che
altre ed ulteriori valutazioni avrebbero potuto essere opposte
dalla SOA nel procedimento, come la mancanza del requisito della
regolarità contributiva e le gravi violazioni fiscali.

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Una valutazione di un risarcimento non può essere rimessa al
giudice in assenza della prova della spettanza
definitiva e ragionevolmente certa, mediante il corretto sviluppo
dell’azione amministrativa, del bene della vita che, nella specie è
la classificazione OG2, Categoria VIII.

Viene, quindi, a mancare il presupposto a cui ancorare la
richiesta risarcitoria.

Danno da perdita da chance: la possibilità deve essere
concreta

Non si può riconoscere nemmeno il danno da perdita da chance,
con riferimento a gare a cui non l’OE ha mai partecipato.

Questa tecnica risarcitoria è riservata all’OE che sia stato
illegittimamente escluso o non si sia illegittimamente aggiudicato
una gara d’appalto; anche in caso di partecipazione ad una gara con
illegittima esclusione è stato affermato che “la perdita di
chance risulta risarcibile soltanto nel caso in cui il danno sia
collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire
il vantaggio sperato, non essendo sufficiente la mera
possibilità
”.

Ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria occorre la
dimostrazione di una seria probabilità di
conseguire il vantaggio sperato, dovendosi invece escludere la
risarcibilità allorché la chance di ottenere l’utilità perduta
resti nel novero della mera possibilità”.

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Nel caso di specie, è evidente che, non essendo la ricorrente
nelle condizioni di partecipare alle gare in cui era richiesta
categoria VIII della OG2, sotto il profilo causale, non può che
discutersi di mera probabilità che si sarebbe potuta aggiudicare le
gare in questione, soprattutto tenuto conto della necessità di
dimostrare il possesso di ulteriori requisiti, come indicati
nell’art. 84, co. 7, d.lgs. n. 50/2016 e nell’art. 61, co. 6, del
D.P.R. n. 207/2010 anche in termini di regolarità fiscale e
contributiva.

È, quindi non provata la richiesta risarcitoria così formulata,
articolata su plurimi antecedenti causali privi di apprezzabile
consistenza, non essendo nella pratica nemmeno distinguibile dalla
lesione di una mera aspettativa di fatto, circostanza che priva il
giudice anche della possibilità di una sua valutazione
equitativa.

Infine, senza riscontro probatorio è pure la richiesta di
risarcimento per il mancato utilizzo di maestranze e
mezzi,
in quanto tenuti a disposizione in vista di una
commessa: in difetto di tale dimostrazione, può presumersi che
l’impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e
manodopera per altri lavori. Ciò tanto più che la ricorrente ha
comunque acquisito la Classifica IV bis – e, successivamente, la
superiore qualifica V che le ha consentito di partecipare a diverse
gare, alcune di esse con aggiudicazione in suo favore, per cui non
si può dire che vi sia stata una totale immobilizzazione di mezzi e
risorse suscettibile di risarcimento.





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