Inail: l’autoliquidazione tra sconti e imponibili

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Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 


Denunciare i salari è spesso più complicato di ciò che sembra, soprattutto perché le regole Inail sono sovente particolari. In teoria, per i lavoratori dipendenti vige la regola dell’imponibile effettivo, ma di fatto non sempre è così: molti soggetti autonomi sono assicurati e molti altri no e spesso non è chiaro quali siano. Talora ci sono differenze rilevanti con l’Inps che complicano il lavoro dei professionisti e anche per i parasubordinati non è sempre agevole individuare l’imponibile da denunciare. Vediamo di riassumere le regole per i soggetti più importanti con l’indicazione circa gli imponibili corretti.

 

Premessa

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Si avvicina l’autoliquidazione Inail e occorre verificare sconti, imponibili e soggetti assicurabili.

Il compito dei professionisti non è semplice, perché le regole variano ogni anno: non si tratta solo di variazioni sull’entità degli sconti, ma i mutamenti riguardano spesso anche i soggetti assicurabili, alla luce di modifiche legislative o anche solo nelle indicazioni di prassi.

Ci soffermeremo oggi sulle “informazioni di servizio” dell’autoliquidazione, ovvero sulle riduzioni di premio e sugli imponibili riguardanti i soggetti più frequenti, che rappresentano il 99% dei salari da denunciare all’Inail.

Partiamo dall’inizio ovvero da qualcosa che quasi non c’è più: gli sconti.

 

Gli sconti

È noto che la pletora di sconti Inail fino al 31 dicembre 2018 era motivata dal fatto che non era stata ancora avviata la revisione tariffaria.

Dal 1° gennaio 2019, con l’approvazione del D.I. 27 febbraio 2019, le nuove tariffe sono in vigore e sconti anche importanti (si pensi a quello edile) non esistono più.

Microcredito

per le aziende

 

Nonostante ciò, ogni anno l’Inail fa uscire la nota con le riduzioni residue e il 24 dicembre 2024 sono state pubblicate le istruzioni operative.

Sono ancora in vigore i seguenti sconti, divisi tra Posizioni assicurative territoriali (PAT) e Posizioni assicurative navigazione (PAN):

  • PAT:
  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
  • riduzione per le imprese artigiane;
  • riduzione per Campione d’Italia;
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate;
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
  • incentivi per assunzioni ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012;
  • PAN:
  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
  • sgravio per il Registro internazionale.

Per le modalità di fruizione e l’entità degli sconti è sufficiente far riferimento alla nota già citata nonché alle istruzioni dell’autoliquidazione reperibili sul sito dell’Istituto.

Va, tuttavia, ricordato, con riguardo allo sconto artigiani (che è l’ultima riduzione di reale impatto per gran parte delle aziende assicurate), che sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2022/2023 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, inviata entro il 29 febbraio 2024.

La riduzione si applica alla regolazione 2024 nella misura del 4,81%. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2024 Agevolazioni” con il codice 127.

Sarà importante ricordarsi di presentare la domanda di ammissione al beneficio per l’anno prossimo: occorre, pertanto, barrare la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2024.

 

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Le 4 rate

Il pagamento del premio, come sempre, può essere effettuato interamente alla scadenza del 17 febbraio 2025 o suddiviso in 4 rate.

Ecco la tabella con la data dei pagamenti e i coefficienti per calcolare gli interessi:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2025 17 febbraio 2025 0
16 maggio 2025 16 maggio 2025 0,00822137
16 agosto 2025 20 agosto 2025 0,01681644
16 novembre 2025 17 novembre 2025 0,02541151

È banale dirlo, ma è necessario non tardare nei pagamenti o, peggio, non saltarne nessuno, poiché ormai l’Istituto è velocissimo a elaborare le richieste per le aziende inadempienti, che ovviamente perdono la regolarità contributiva.

A titolo di esempio, va segnalato che l’Inail sta per inviare i preavvisi agli intermediari per i debiti insoluti con scadenza secondo semestre 2024.

Entro il 16 febbraio, è possibile inviare anche la riduzione di presunto ovvero, detto più tecnicamente, la “Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte” attraverso gli appositi servizi disponibili sia per le PAT sia per le PAN.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Come sempre, è importante ponderare bene l’eventuale comunicazione di riduzione, poiché si tratta di uno strumento importante da utilizzare nei casi previsti e non per ridurre l’impatto della rata se non ne ricorrono le condizioni[1].

 

Soggetti e imponibili

Andando ora alla denuncia degli imponibili, si analizzano i casi riferiti a tutti i più importanti soggetti assicurati, suddivisi per tipologie.

 

Dipendenti

Per i lavoratori dipendenti vale normalmente l’imponibile effettivo: a tale proposito va ricordato che la circolare Inail n. 12/2024, dedicata alle retribuzioni Inail 2024, precisa che la retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo. Tuttavia, ove essa risulti inferiore al minimale di retribuzione giornaliera, pari per l’anno 2024 a 56,87 euro, dev’essere adeguata a tale minimale, poiché le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questo limite.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

La regola del salario effettivo per i lavoratori dipendenti ha, tuttavia, delle eccezioni.

Citiamo le più importanti, fermo restando, lo si ripete, il richiamo alla circolare n. 12/2024, che illustra le retribuzioni imponibili nonché alla guida dell’autoliquidazione.

In primis, un’eccezione vi è per i lavoratori part-time, per i quali, come noto, il calcolo dell’imponibile a fini Inail è differente rispetto a quello Inps[2].

Altra eccezione rispetto al criterio della retribuzione effettiva è quella riferita ai dirigenti, per i quali la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.

Infine, per i lavoratori dipendenti sportivi è previsto che la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’articolo 29, D.P.R. 1124/1965, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita (per i quali si veda più avanti). Tale disposizione va ricordata con particolare riguardo, ad esempio, ai calciatori professionisti, per i quali, evidentemente, la retribuzione effettiva dev’essere verosimilmente ridotta.

 

Parasubordinati

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Con riferimento ai parasubordinati, è noto che essi versano sulla base del compenso effettivo, ma solo ove esso sia ricompreso tra il minimale e il massimale di rendita.

È necessario, pertanto, adeguare al minimale eventuali compensi più bassi e ridurre al massimale ove quanto percepito sia più elevato.

Le circolari Inail di riferimento sono la n. 47/2023 e la n. 23/2024, cui si fa rinvio per ogni approfondimento.

Le retribuzioni sono:

Minimale
Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 Dal 1° luglio 2024
· valore giornaliero 64,07 euro;

· valore mensile 1.601,78 euro;

· valore annuale: 19.221,30 euro

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

· valore giornaliero 67,53 euro;

· valore mensile 1.688,23 euro;

· valore annuale: 20.258,70 euro

 

Massimale
Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 Dal 1° luglio 2024
· valore giornaliero 118,99 euro;

· valore mensile 2.974,73 euro;

· valore annuale: 35.696,70 euro

· valore giornaliero 125,41 euro;

· valore mensile 3.135,28 euro;

· valore annuale: 37.623,30 euro

 

Soci

Un discorso a parte merita l’assicurazione dei soci.

È noto che, ove essi siano lavoratori subordinati dell’azienda (e, beninteso, tale rapporto sia legittimo), andrà denunciata la retribuzione effettiva.

Nel caso più frequente, però, cioè ove il socio operi come tale, occorrerà verificare se vi siano decreti provinciali che ne fissino la retribuzione convenzionale. È, pertanto, opportuno sentire le varie Direzioni regionali Inail per sapere se sono vigenti tali decreti.

Ove ciò non avvenga, andrà denunciato il salario di ragguaglio pari al minimale di rendita[3].

 

Collaboratori familiari

Per i collaboratori[4] familiari del commercio e dell’agricoltura vi è la possibilità di denunciare l’imponibile “a giornata” ove si rientri nel particolare caso di quei soggetti che effettuano più di 10 giornate lavorative annue, ma che non operano a tempo pieno, secondo quanto previsto dalla lettera circolare n. 14184/2013, che ha parzialmente modificato le istruzioni fornite con riguardo all’Inps nella lettera circolare n.10478/2013.

Rimane inteso che tali istruzioni valgono esclusivamente per il commercio e per l’agricoltura ma non per l’artigianato. In tale settore, infatti, il premio è fisso e non è possibile ridurlo.

 

Lavoratori autonomi dello spettacolo

Tra i tanti soggetti autonomi che l’Inail ormai assicura devono essere citati i lavoratori autonomi dello spettacolo, per i quali vi è obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2022.

L’imponibile per tali soggetti è costituito dall’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Per l’anno 2024, detto limite, come già precisato, è pari a 56,87 euro.

È sommamente importante non dimenticare tali soggetti, ricordando che il compito di assicurarli spetta sempre al datore di lavoro anche in quei casi in cui essi in Inps versano in proprio la contribuzione. Infatti, come ricorda testualmente la circolare Inail n. 11/2022, dedicata a “Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo”, in Inail, “diversamente dalla vigente normativa in materia di contributi Inps, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è ugualmente in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni”.

È poi il caso di ricordare che in alcuni casi specifici, e per alcune determinate categorie di soggetti, vi è l’esenzione dagli obblighi di iscrizione e di versamento della contribuzione al Fpls. Le esenzioni riguardano soltanto le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni fino a 5.000 euro, effettuate da:

  1. giovani fino a 18 anni;
  2. studenti fino a 25 anni;
  3. soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni;
  4. coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una Gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Qualora si verifichi, nel corso dell’anno solare, il superamento del limite reddituale, i datori di lavoro o committenti sono tenuti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite di 5.000 euro, all’adempimento degli obblighi Inps previsti dalle norme ordinarie.

Attenzione, però: l’articolo 2, comma 2, D.I. 22 gennaio 2022, stabilisce che i soggetti citati sono compresi nell’obbligo assicurativo Inail indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro. Si tratta di un punto fondamentale e sul quale non è difficile prevedere errori da parte dei committenti interessati, perché, pur in mancanza di versamento Inps, l’obbligo Inail c’è sempre, anche per importi modestissimi[5].

 

Conclusioni

Come sempre, il consiglio per i datori di lavoro e i professionisti che li assistono è quello di tenere nota del dettaglio dell’autoliquidazione, ossia degli imponibili denunciati per ciascun lavoratore corredati dalle ragioni per cui vi è stata una determinata denuncia.

Ovviamente, ciò non è normalmente necessario per i lavoratori dipendenti per i quali l’imponibile corrisponde a quello dell’Inps, ma è, invece, importante per i soggetti per i quali si versa su un imponibile particolare: ad esempio, è importante nel caso di collaboratori familiari, ove non si denunci l’imponibile annuo pieno, tenere traccia del perché si è denunciata una determinata retribuzione.

È da ricordare, infatti, che almeno il dettaglio dell’autoliquidazione verrà sempre richiesto in sede di ispezione (circolare INL n. 4/2019).

Tale indicazione, ovviamente, vale a maggior ragione per la suddivisione dei salari tra le voci di tariffa, ma di questo parleremo in una prossima trattazione.

[1] Con riferimento a tale tema, vedi più diffusamente F. Vazio, “Inail: il percorso a tappe verso l’autoliquidazione 2024/2025” in La circolare di lavoro e previdenza n. 46/2024.
[2] Con riferimento al complesso metodo di calcolo del part-time a fini Inail, va detto che la base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time è basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria ed è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. Per i dettagli si rinvia ancora alla circolare Inail n. 12/2024.
[3] Per un esempio di regione in cui vi sono in alcune province decreti che fissano un salario convenzionale ed in altre no, si veda l’esempio del Piemonte in cui solo in provincia di Torino è applicato il limite minimo di retribuzione giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 2024. Nelle altre province si applica il minimale di rendita.
[4] Sul tema vedi C. Castellini, “Coadiuvanti familiari: quando e come si paga il premio Inail” in Strumenti di lavoro n. 6/2021.
[5] Sul tema vedi ben più diffusamente F. Vazio, “Lavoratori autonomi dello spettacolo: prime indicazioni sull’obbligo Inail”, in La circolare di lavoro e previdenza n. 8/2022.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.



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